Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36435 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36435 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 28 gennaio 2025 la Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza emessa il 28 gennaio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna con la quale l’imputato NOME era stato dichiarato colpevole del reato di riciclaggio, contestatogli per avere compiuto operazioni atte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della somma di euro 199.380,00, ricevendola da NOME NOME e celandola all’interno del vano motore della propria autovettura.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un
unico motivo , non specificamente indicato fra quelli elencati nell’art. 606 cod. proc. pen.
Assumeva che la condotta dell’imputato doveva essere inquadrata nel cosiddetto sistema ‘ hawala ‘, consistente in una modalità informale di movimentazione di valori originaria di alcune zone dell’COGNOME Centrale e del Medio Oriente, che nel caso di specie non era stata dimostrata la provenienza illecita del denaro, dovendosi considerare semplici indizi il linguaggio criptico utilizzato dall’imputato e dal suo interlocutore, nonché l’estrema cautela che aveva caratterizzato l’agire del ricorrente, elementi utilizzati dalla Corte territoriale ai fini della decisione.
Richiamava l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale , ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, era necessario individuare il delitto presupposto quantomeno nella sua tipologia, laddove nel caso di specie i giudici di merito avevano semplicemente supposto l’esistenza d i un reato presupposto, sulla sola base del carattere sospetto delle operazioni compiute dall’imputato .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali (v., ex multis , Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433 – 02; in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l’impugnata ordinanza di conferma del sequestro preventivo di una consistente somma di denaro, rinvenuta in una scatola all’interno dell’autovettura condotta dall’indagato, di cui questi non aveva saputo giustificare la provenienza, rilevando l’assenza di elementi sufficienti per individuare il delitto presupposto; nello stesso senso, Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629 – 01, in fattispecie in cui la RAGIONE_SOCIALE. ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame confermativa – in relazione alla contestazione alternativa di ricettazione o di riciclaggio – del sequestro preventivo di euro 30.000, rinvenuti all’interno dell’autovettura condotta dall’indagato, che aveva dichiarato trattarsi dei suoi risparmi, rilevando l’inidoneità, quanto all’individuazione del reato presupposto, del riferimento compiuto dall’ordinanza a pregresse cariche dell’indagato in
società fallite o cessate per le quali non erano state presentate dichiarazioni fiscali ed alla percezione da parte sua del reddito di cittadinanza).
Il ricorrente ha evidenziato come il Tribunale non avesse fornito indicazioni di alcun genere, quanto alla tipologia del reato presupposto ipotizzato con la contestazione cautelare; né il provvedimento impugnato ha dato conto delle ragioni per le quali doveva escludersi che il ricorrente avesse concorso nella realizzazione del reato presupposto, condizione necessaria per la clausola di riserva contenuta nell’art. 648bis cod. pen.; infine, si osserva che nessuna specificazione è stata operata quanto alla condotta tipica del delitto di riciclaggio, non potendo essere considerata tale quella del mero possesso di denaro, inidonea ad integrare l’attività diretta alla “sostituzione, al trasferimento, o ad altre operazioni” dirette a occultare la provenienza delittuosa del denaro.
Le censure così individuate mettono in luce l’assenza delle necessarie valutazioni che caratterizza il provvedimento del Tribunale il quale, limitandosi a evidenziare le peculiarità della disponibilità della somma sequestrata (in capo a soggetto che non è stato in grado di giustificare adeguatamente la provenienza di somma di rilevante importo), non ha poi offerto alcun elemento di utile considerazione quanto al delitto presupposto; se, infatti, è corretto il richiamo alla giurisprudenza che non ritiene necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, ciò non esonera dall’individuare quale tipologia di delitto costituisca l’origine delle cose da sottoporre a sequestro, in quanto appunto di provenienza delittuosa (cfr., Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 – 01).
La motivazione del provvedimento non fornisce elementi sufficienti per individuare l’ipotizzata provenienza delittuosa della somma di denaro richiamata nell’imputazione, risultando insufficiente l’affermazione che il denaro detenuto e trasportato dall’imputato dovesse necessariamente essere provento di attività delittuose, potendosi in alternativa ipotizzare una serie di differenti causali a base della disponibilità del denaro (di cui, peraltro, è stata offerta allegazione), ma di cui – al contempo – non è stata individuata la possibile provenienza delittuosa intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera asserzione d’ingiustificato possesso del denaro (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 39006 del 13/07/2018, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 29074 del 22/05/2018, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 26301 del 24/05/2016, COGNOME, non mass.; per un’analoga fattispecie in tema di sequestro di denaro ritenuto
genericamente di provenienza delittuosa, v. Sez. 2, n. 26308 del 22/06/2010, COGNOME, Rv. 247742 – 01).
Analogamente, è del tutto mancante la motivazione relativa all’individuazione deli elementi di fatto in grado di rappresentare a quale delle condotte tipiche indicate dall’art. 648bis cod. pen. sia riconducibile il comportamento tenuto dall’indagato, come accertato in sede di indagini.
Di qui l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna affinché sviluppi idonee argomentazioni in relazione alla individuazione tipologia del reato presupposto e alle ragioni per le quali dovrebbe escludersi che il ricorrente avesse concorso nella realizzazione del reato presupposto, condizione necessaria in ragione la clausola di riserva contenuta nell’art. 648bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
Così deciso il 07/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME