Il Reato di Riciclaggio su Veicoli: L’Analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27739/2024, è tornata a pronunciarsi sul reato di riciclaggio, offrendo chiarimenti importanti su quali condotte, applicate a un veicolo rubato, siano sufficienti a integrare questa grave fattispecie criminosa. La decisione sottolinea i limiti del sindacato di legittimità e l’importanza di una corretta strategia difensiva fin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti del Caso: La Sostituzione di Targa e Telaio
Il caso ha origine dalla condanna, confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, di un uomo per il reato di riciclaggio. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver ostacolato l’identificazione della provenienza delittuosa di un’autovettura rubata. In particolare, le operazioni contestate consistevano nell’aver apposto sul veicolo delle targhe regolari e nell’aver sostituito la porzione di lamiera che riportava il numero di telaio originale con un’altra recante un numero diverso.
I Motivi del Ricorso e il reato di riciclaggio
La difesa ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali, cercando di smontare l’impianto accusatorio e la decisione dei giudici di merito.
La Presunta Violazione di Norme Processuali
In primo luogo, il ricorrente lamentava una presunta nullità assoluta derivante dalla mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Questo vizio, secondo la difesa, avrebbe compromesso irrimediabilmente il diritto di difesa.
La contestazione sulla configurabilità del reato di riciclaggio
Il secondo motivo contestava la valutazione delle prove. La difesa sosteneva che i giudici non avessero correttamente considerato gli elementi a discarico, in particolare la collocazione temporale delle condotte. Si argomentava che la semplice richiesta di reimmatricolazione non fosse di per sé decisiva, dovendosi invece dare maggior peso alla materiale sostituzione della lamiera con il numero di telaio.
Il Difetto di Prova sulla Non Partecipazione al Furto
Infine, si deduceva un vizio di motivazione riguardo alla prova della mancata partecipazione dell’imputato al furto dell’auto. Tale elemento è cruciale, poiché il reato di riciclaggio presuppone che l’autore del riciclaggio non sia la stessa persona che ha commesso il reato presupposto (in questo caso, il furto).
La Decisione della Suprema Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive, fornendo motivazioni chiare e fondate su consolidati principi giuridici.
1. Sulla notifica: La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Dagli atti processuali, accessibili alla Corte per via della natura del vizio denunciato, è emerso che l’avviso era stato regolarmente notificato di persona all’imputato.
2. Sulla valutazione delle prove: La doglianza è stata giudicata inammissibile perché si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito della prova. La Corte ha ribadito che il suo ruolo di giudice di legittimità non le consente di riesaminare i fatti, ma solo di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva logicamente ritenuto che la condotta dissimulatoria fosse provata in modo inequivocabile dalla richiesta di reimmatricolazione, operazione che aveva permesso di applicare sul veicolo rubato targhe lecite, così da mascherarne l’origine delittuosa.
3. Sulla partecipazione al furto: Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che tale censura veniva proposta per la prima volta in Cassazione. Questo ha comportato una “insanabile frattura della catena devolutiva”, violando il principio secondo cui i motivi di appello delimitano l’ambito della cognizione del giudice superiore. Non essendo stato sollevato in appello, il punto non poteva essere esaminato per la prima volta in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La sentenza offre spunti di riflessione di grande rilevanza pratica. In primo luogo, conferma che per integrare il reato di riciclaggio è sufficiente compiere operazioni idonee a ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza illecita del bene, come l’apposizione di targhe “pulite” e la manomissione del numero di telaio. In secondo luogo, ribadisce la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità: la Cassazione non è una terza istanza dove poter ridiscutere le prove. Infine, evidenzia l’importanza cruciale di articolare tutte le proprie difese già nel giudizio di appello, poiché l’omissione preclude la possibilità di sollevare la medesima questione dinanzi alla Suprema Corte.
Sostituire targa e numero di telaio di un’auto rubata configura il reato di riciclaggio?
Sì, la Corte ha confermato che tali operazioni, essendo finalizzate a dissimulare la provenienza delittuosa del veicolo, integrano pienamente il reato di riciclaggio ai sensi dell’art. 648-bis del codice penale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, la Corte ha ribadito che la richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove è un’attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. La Cassazione valuta solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non i fatti.
Cosa succede se un motivo di ricorso viene presentato per la prima volta in Cassazione senza essere stato discusso in appello?
Il motivo viene dichiarato inammissibile. La Corte ha specificato che presentare un’argomentazione per la prima volta in Cassazione crea una “insanabile frattura della catena devolutiva” e viola l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27739 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, c del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di riciclaggio di una autovettura rubata alla quale erano state appos regolari e sostituita la parte della lamiera con indicazione di un altro numero di t
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deducev
2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.): l’avviso di f dell’udienza preliminare non sarebbe stato notificato al ricorrente; l’omessa avrebbe generato una nullità assoluta.
2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato tenuto conto che dagli atti – acces alla Corte, in quanto relativi a vizio processuale – risulta che l’avviso è stato personalmente a NOME COGNOME.
2.2. Violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordi conferma della responsabilità: non sarebbero state valutate le prove a discari indicherebbero l’arbitrarietà della collocazione temporale delle condotte, decis l’accertamento di responsabilità; non rileverebbe la data della richi reimmatricolazione assumendo decisiva rilevanza la sostituzione della lamiera co numero di telaio.
2.2.1. La doglianza non supercì la soglia di ammissibilità in quanto si risolv richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività es perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
Nel caso in esame, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, Corte di appello riteneva che la condotta dissinnulatoria fosse inequivocabilmente pr dalla richiesta di reimmatricolazione da lui effettuata, che ha consentito l’apposiz veicolo rubato di targhe, richieste in relazione a mezzo lecitamente possedut applicate su quello rubato per dissimularne la provenienza delittuosa (pag. 3 sentenza impugnata)..
2.3. Violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in or difetto di prova della mancata partecipazione del ricorrente alla consumazione del reato presupposto del riciclaggio, non essendo dirimente, a tal fine, la dimostrazi il ricorrente avesse la disponibilità del bene.
2.3.1. Il motivo non è consentito in quanto proposto per la prima volta in Cassaz con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell’art. 606, comma 3 proc. pen..
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 6 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 30 maggio 2024
L’estensore
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