Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23743 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a IMPERIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRMO
La Corte di appello di Brescia confermava la condanna di NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME reato di riciclaggio. Si contestava agli stessi di avere attiv delle carte prepagate, affidate agli autori dei reati di trasferimento fraudolento di valo
emissioni di fatture per operazioni inesistenti, evasione fiscale, indebito utilizzo d credito ed autoriciclaggio, sulle quali venivano raccolte le somme provento di tali re
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circosta attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute, tenendo conto comportamento processuale collaborativo del ricorrente, della scelta di un rito defla oltre che delle condizioni personali dello stesso (stato di salute, disoccupazione scolarizzazione e problematicità del contesto familiare e sociale di provenienza).
2.1.1. La doglíanza è manifestamente infondata.
La Corte d’appello, con motivazione ineccepibile, rilevava che gli elementi addotti difesa -ovvero lo stato di salute, la mancanza di una attuale occupazione e la cond familiare – non fossero idonei a consentire il riconoscimento del beneficio invocato. V rilevato con valutazione di merito logica, aderente alle emergenze processuali e rivisitabile in Cassazione, che le condizioni di salute del ricorrente non erano inva che non vi era una situazione di indigenza e che il suo nucleo familiare era “reg (pag.35 della sentenza impugnata).
3.Ricorreva per cassazione anche il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
3.1. violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.): il reato presupposto che er identificato in una molteplicità di fattispecie concorrenti, senza alcuna specificazio la concreta provenienza dei fondi illeciti transitati sulla carta intestata al ricorr non sarebbe stata valutata la riconducibilità della condotta contestata alla fattis trasferimento fraudolento di valori;
3.1.1. Contrariamente a quanto dedotto emergeva con chiarezza dalla valutazion conforme effettuata dai giudici di entrambi i gradi di merito, che il ricorrente avess un’attività funzionale alla dissimulazione della provenienza illecita del denaro riversa carte prepagate, aperte dal ricorrente per favorire la veicolazione delle somme pro dei reati.
Quanto alla contestazione relativa alla indeterminatezza del reato presuppost collegio ribadisce che integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a o l’identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qua per il luogo e le modalità dell’occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza non essendo necessario, a tal fine, l’accertamento giudiziale della commissione del d presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può aff l’esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, Sentenza n. 16012 del 14/03/2 Scordamaglia, Rv. 284522 – 01).
3.1. Violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.): non sarebbe stata valu possibilità di riconoscere la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis co relazione al reato di riciclaggio, ove diversamente qualificato.
3.1.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto il reato di ricicl contestato, correttamente qualificato, non consente l’applicazione del beneficio ric
3.2. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ord mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto ess riconosciute in ragione della personalità del ricorrente e del suo atteggiamento proce
La doglianza è manifestamente infondata in quanto in coerenza con la consolida giurisprudenza della Corte di Cassazione la Corte d’appello rilevava l’assenza di el positivi idonei a consentire al riconoscimento del beneficio (pag. 38 della se impugnata).
2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2024
L’estensore
Il Presidente