Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9405 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del Tribunale di Pavia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pavia, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il provvedimento di convalida emesso dal Pubblico ministero in data 21 settembre 2023, del decreto di sequestro probatorio effettuato dalla polizia giudiziaria il 19 settembre 2023, avente ad oggetto la somma di danaro contante pari ad oltre 770 mila euro complessivi, in relazione al reato di riciclaggio contestato al ricorrente.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Il Tribunale non avrebbe individuato alcun reato presupposto rispetto a quello di riciclaggio, non deducibile dalle modalità di trasporto della somma, dai precedenti penali del ricorrente o dal suo reddito lecito;
vizio della motivazione per avere il Tribunale giustificato le esigenze del sequestro rinvenendole nella fungibilità del denaro e nella necessità di tracciarne la provenienza;
vizio della motivazione per non avere il Tribunale tenuto in adeguato conto quanto la difesa aveva documentato sulla provenienza lecita del danaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che si è occupata più volte di casi analoghi, ai fini della configurabilità del rea di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattual (Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, COGNOME, Rv. 282433; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 277020).
Nel caso in esame, il Tribunale – facendo buon uso del principio di diritto, invero pacifico, secondo il quale la sussistenza del reato presupposto può essere ricavata anche da elementi logici di valutazione (Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, NOME, Rv. 257206) e precedenti conformi; n. 2311 del 1995, rv. 204084, n. 11303 del 1997, rv. 209393, n. 13448 del 2005, rv. 231053) – ha ritenuto che l’ingente somma di danaro detenuta dal ricorrente all’interno di una autovettura di proprietà di terzi da lui condotta, fosse di provenienza delittuosa sulla base di più indici d natura logica, tutti convergenti nel senso indicato, costituiti:
GLYPH dall’entità della somma in contanti;
dalla circostanza che essa fosse per la maggior parte insidiosamente occultata, trovandosi all’interno di un apposito vano segreto costruito sull’automobile ed azionato da dispositivo elettronico;
dalla circostanza che il ricorrente non avesse fornito, in prima battuta, alcuna giustificazione circa la provenienza del danaro;
dal fatto che egli non avesse redditi tali da giustificare l’accumulo di tanto denaro in contanti;
da un video che aveva ritratto, poco prima del controllo dell’autovettura effettuato dalla Polizia, una inusuale consegna per strada al ricorrente di un borsone da parte di uno sconosciuto;
Alla luce di tali elementi indiziari, il Tribunale ha individuato l’astr configurabilità di un reato presupposto in materia di stupefacenti.
Va tenuto conto, in questo come in analoghi casi, del contesto procedimentale di riferimento, ancora in fase embrionale anche in relazione alla esatta tipologia del reato presupposto e della impossibilità di censurare, in questa sede, la sussistenza di vizi logici della motivazione.
Sotto quest’ultimo profilo, si deve ricordare che, secondo l’art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici dell motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, COGNOME).
La più autorevole giurisprudenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, NOME).
Ne consegue che non possono essere scrutinati i successivi motivi di ricorso, espressamente qualificati dal ricorrente come volti a censurare la motivazione del provvedimento impugnato, la quale, peraltro, non si presta a critiche avendo il Tribunale dimostrato di aver esaminato le giustificazioni dedotte dalla difesa tecnica del ricorrente sulla provenienza del danaro, ritenute, per le modalità del fatto e per la loro tardività rispetto al sequestro, non plausibili.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.02.2024.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME