Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8598 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8598 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentiti il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso , e l ‘ AVV_NOTAIO, in difesa di NOME, che ha concluso per l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di riciclaggio. Si contestava allo stesso, in qualità di titolare del conto aperto sul sito ‘Giocasi’ di avere compiuto operazioni dirette al trasferimento di somme di denaro provento dei delitti previsti dagli artt. 55 comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007 e 615 quater cod. pen. al fine di ostacolare l’identificazione delle persone responsabili; in particolare si faceva accreditare sul conto ‘Giocasi’ la somma di duecento euro proveniente dalla clonazione della carta postepay intestata a NOME COGNOME.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di
NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 648bis cod. pen., art. 581 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di riciclaggio: si deduceva che non sarebbero state analizzate le doglianze difensive proposte con la prima impugnazione relative alla corretta qualificazione giuridica della condotta contestata che avrebbe dovuto essere qualificata come indebito utilizzo di carte di credito o come truffa informatica non essendo emersi elementi idonei a confermare la responsabilità per il reato di riciclaggio che presupponeva la prova -non emersa -della sussistenza di un delitto presupposto che non fosse stato consumato dall’autore delle azioni dissimulatorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
La ricostruzione della condotta effettuata dai Giudici di merito non consente -allo stato – di ritenere esaustiva la motivazione relativa alla sua qualificazione come riciclaggio.
Gli unici dati che risultano accertati con certezza sono infatti (a) l’apertura da parte del ricorrente del conto ‘ Giocasi ‘ , (b) la clonazione della carta postepay della COGNOME, dalla quale venivano prelevati duecento euro per effettuare scommesse attraverso il conto ‘G iocasi ‘ .
Tuttavia, non è stato tuttavia chiarito se tale condotta – che, in astratto, può essere consumata integralmente dallo stesso autore -sia stata, in concreto, frazionata in due diverse condotte, una delle quali -ovvero la clonazione della carta ed il prelevamento dei duecento euro – posta in essere da persona diversa da NOME e senza il suo concorso, e, dunque, idonea a costituire il delitto presupposto del contestato riciclaggio.
Tale difetto di accertamento rende la motivazione della sentenza impugnata carente con riferimento alla valutazione della qualificazione giuridica.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria che verificherà se le prove raccolte consentano di ritenere sussistente un delitto – presupposto del reato di riciclaggio al quale l’NOME è estraneo.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria
Così deciso, il giorno 12 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME