Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18406 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18406 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Montoro Inferiore il 27/04/1965
avverso la sentenza del 02/10/2024 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 02/10/2024 la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza del Tribunale di Lagonegro del 29/09/2021, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di riciclaggio.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla affermazione di responsabilità. Rileva che la responsabilità del ricorrente Ł stata ritenuta sulla base di elementi probatori del tutto insufficienti, che non soddisfano la regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio; che, invero, nel decreto che ha disposto il rinvio a giudizio del ricorrente non vi Ł cenno alla imputazione di cui all’art. 8 D.lgs. n. 74 del 2000, ascritta a NOME COGNOME ed a NOME COGNOME, che costituisce il reato presupposto del riciclaggio contestato; che il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. non Ł configurabile, essendo stato ritenuto sulla base di mere ipotesi o congetture, desunte dall’assenza di rapporti commerciali tra il Monaco ed il Fortunato; che l’importo della fattura relativa alla contestata operazione inesistente (euro 49.800) non Ł speculare alla somma degli assegni emessi dal Monaco in favore del Fortunato (euro 47.500); che, inoltre, manca ogni accertamento bancario che provi la restituzione di qualsivoglia somma in favore
del Vita da parte dell’odierno ricorrente, circostanza questa che risulta anche dalle dichiarazioni rese dal teste COGNOME
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla prova mancante del reato presupposto. Osserva che, affinchØ possa configurarsi il reato di riciclaggio, occorre fornire la prova che i) vi sia stata collocazione/immissione di denaro nei circuiti legali, ovvero che ii) vi sia stata dissimulazione e/o stratificazione, al fine di far perdere la traccia documentale del denaro sporco o, infine, che iii) vi sia stata integration dei soldi riciclati nell’economia legale; che, nel caso di specie, non vi sono evidenze probatorie in relazione a nessuna delle condotte descritte; che il fatto che il riciclaggio possa perfezionarsi attraverso plurime modalità non significa che l’accusa possa esimersi dall’individuare almeno una delle condotte tipizzate, tenuto conto che il riciclaggio Ł realizzabile unicamente con modalità commissive; che, dunque, la ricezione della somma di euro 47.500 dalla società del Monaco, pur in assenza di rapporti commerciali, non appare riconducibile a nessuna delle tre ipotesi sopra specificate.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 648-bis, comma quarto, in relazione all’art. 648, ultimo comma, cod. pen. Rappresenta che, avendo il giudice di primo grado derubricato il reato contestato nella ipotesi di cui all’art. 648-bis, comma terzo, cod. pen., ai fini della determinazione della pena avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 648 cod. pen., che prevede la pena della reclusione fino a sei anni e della multa sino ad euro mille; che l’applicazione della pena prevista per la ricettazione avrebbe consentito il riconoscimento dei doppi benefici di legge, in considerazione dello stato di incensuratezza dell’imputato, con effetti favorevoli al ricorrente anche in punto di prescrizione del reato.
2.4. Con il quarto motivo ci si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione ai reati di ricettazione e di autoriciclaggio. Evidenzia che nel caso di specie al piø potrebbe configurarsi il reato di ricettazione, che richiede il solo dolo di profitto.
2.5. In data 02/05/2025 Ł pervenuta memoria difensiva di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, ritiene il Collegio che l’istanza di adesione all’astensione dalle udienze fatta pervenire dal difensore deve essere respinta. Sul punto Ł stato affermato che, nel giudizio di cassazione celebrato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, Ł priva di effetti l’istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all’astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l’istante diritto di partecipare all’udienza camerale. Invero, il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore (cfr., Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 284786 – 01; Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282067 – 01; Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, COGNOME, Rv. 255353 01).
Tanto premesso, il ricorso Ł inammissibile.
2.1. Il primo ed il secondo motivo – che, per essere strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente – non sono consentiti, perchØ reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, per cui sotto questo profilo sono aspecifici, confrontandosi solo apparentemente con la trama argomentativa del provvedimento impugnato.
Va, innanzitutto, premesso che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01).
Ciò posto, rileva il Collegio che la Corte territoriale con motivazione congrua, oltre che scevra da vizi logici, ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di dover confermare il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale con riferimento al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. Ha, invero, evidenziato come la condotta criminosa si inserisse nell’ambito dello stretto rapporto fiduciario tra l’imputato ed il Vita, risultante dalla documentazione sequestrata presso il domicilio di quest’ultimo; come risultasse evidente la fittizietà dell’operazione commerciale rappresentata nella fattura n. 18 del 03/08/2008 emessa dall’impresa del Vita in favore di quella del Monaco, atteso che lo smontaggio ed il ripristino della struttura metallica in INDIRIZZO, apparentemente posto in essere dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era stato invece effettuato da terzi; come, dunque, il pagamento della somma di euro 49.500,00 non trovasse alcuna reale giustificazione e come altrettanto non fosse giustificata l’emissione di quattro assegni in favore dell’odierno ricorrente da parte della società del Monaco per l’importo complessivo di euro 47.500,00, in assenza anche in questo caso di rapporti commerciali tra le parti; come non rilevasse la piccola differenza tra l’importo del pagamento della falsa fattura e quello corrisposto al NOME; come, in definitiva, l’ultima operazione fosse funzionale ad occultare o comunque a rendere piø difficoltoso l’accertamento della provenienza illecita del denaro, consentendo al Vita di tornare nella disponibilità della quasi la totalità della somma costituente oggetto del pagamento della fattura n. 18 citata relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti; come la prova del trasferimento dall’imputato al Vita della somma di cui all’imputazione riposasse sui comprovati rapporti fiduciari esistenti tra i due, di cui il giudice di primo grado dà ampiamente conto.
Del resto, ritiene il Collegio che i giudici di merito abbiano fatto buon governo dei principi di diritto affermati reiteratamente da questa Corte di legittimità, secondo i quali l’efficacia dissimulatoria dell’azione rispetto all’origine della somma non deve essere necessariamente assoluta, tenuto conto che l’art. 648-bis cod. pen., utilizzando – tra gli altri – il termine «ostacolare», consente di ritenere integrato il delitto di riciclaggio anche con il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (cfr., Sez. 2, n. 41517 del 13/09/2024, COGNOME, Rv. 287183 – 01, in motivazione; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273183 – 01; Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, COGNOME, Rv. 264369 – 01).
In conclusione, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il ricorso glissa, reiterando pedissequamente le stesse doglianze già avanzate con i motivi di appello, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr., Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01).
2.2. Il terzo motivo Ł manifestamente infondato.
In particolare, si osserva che la doglianza – secondo cui il riconoscimento della ipotesi attenuata di riciclaggio avrebbe comportato l’applicazione delle pene previste dall’art. 648 cod. pen. per le ipotesi di ricettazione di particolare tenuità – Ł del tutto eccentrica. Sul punto, invero, Ł sufficiente evidenziare che il richiamo all’ultimo comma dell’art. 648 cod. pen., contenuto nell’ultimo comma dell’art. 648-bis cod. pen., fa riferimento alla punibilità (nel senso che il riciclaggio Ł configurabile anche se il reato presupposto Ł commesso da soggetto non imputabile o non punibile, ovvero manchi una condizione di procedibilità di detto reato), non certo all’entità della pena.
2.3. Il quarto motivo Ł manifestamente infondato per le ragioni esplicitate al punto 2.1. del ‘Considerato in diritto’, in relazione alla configurabilità nel caso di specie del reato di cui all’art. 648bis cod. pen., cui si rinvia.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME