Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1030 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1030 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 10/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: 1)COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA 2)COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA 3)COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA 4)COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte di Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato; udite le conclusioni del difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 dicembre 2024 con cui la Corte di Appello di Palermo, ha confermato le condanne inflitte nei loro confronti dal Tribunale di Palermo con sentenza emessa in data 5 dicembre 2022 per il reato continuato di riciclaggio.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, lamentano violazione dell’art. 648-bis cod. pen nonchØ carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio ed alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione.
A giudizio della difesa non sussisterebbero elementi indiziari in base ai quali affermare che i ricorrenti abbiano realizzato condotte idonee ad alterare i cavi di rame di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE rinvenuti all’interno della discarica gestita dai COGNOME in modo di ostacolarne la provenienza delittuosa, non essendo a tal fine sufficiente il mero rinvenimento di cavi di rame privi di
guaina, condotta al piø idonea a perfezionare il reato di ricettazione.
Gli unici elementi valorizzati dai giudici di merito (quantitativo di cavi di rame rinvenuti nella discarica dei ricorrenti, riferibilità di tale materiale alla società RAGIONE_SOCIALE) sarebbero, infatti, compatibili con il reato di ricettazione e non con la fattispecie di cui all’art. 648-bis cod. pen. in assenza di prova della commissione di condotte idonee ad ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa.
D’altronde lo stesso NOME COGNOME, in occasione della sua deposizione, avrebbe riferito che i cavi di rame -già bruciati- sarebbero stati ceduti ai COGNOME da NOME COGNOME, circostanza che impedirebbe di affermare con certezza che i cavi rinvenuti nella discarica fosse effettivamente quelli sottratti all’RAGIONE_SOCIALE.
La difesa ha, altresì, rimarcato che nessun accertamento tecnico sarebbe stato operato sui cavi già triturati sottoposti a sequestro, che all’interno della discarica non Ł stato rinvenuto alcun macchinario per la lavorazione e lo sguainamento dei cavi di rame e che i COGNOME, a differenza di altri imputati, non sono stati arrestati mentre erano intenti a bruciare o comunque alterare i cavi.
NOME COGNOME, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62bis, 132 e 133 cod. pen. nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale, con motivazione insufficiente ed illogica, avrebbe omesso di argomentare circa la congruità della pena inflitta ed in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, limitandosi a rimarcare la gravità dei fatti nonchØ la mancanza di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il primo motivo di impugnazione, eccepiscono violazione degli artt. 157-bis, 178 e 179 cod. proc. pen. conseguente alla mancata notifica del decreto di citazione innanzi alla Corte di Appello.
La notifica dell’avviso di fissazione del giudizio di appello non sarebbe stata notificata agli imputati ma esclusivamente ai rispettivi difensori ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., norma abrogata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 98, comma 1, d.l.gs. 150 del 2022.
La difesa ha affermato, in proposito, che la notifica dell’avviso di fissazione del giudizio di appello può essere effettuata esclusivamente all’imputato e non al difensore in considerazione del fatto che l’imputato può appellare la sentenza di primo grado anche personalmente.
Mancherebbe, di conseguenza, la prova che NOME e NOME COGNOME -assenti nel giudizio di primo grado- abbiano avuto conoscenza della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in considerazione dell’omessa notifica dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado, del decreto di fissazione del giudizio di appello e dell’avviso di deposito della sentenza di appello.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione, lamentano violazione degli artt. 648 e 648-bis cod. pen nonchØ carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio ed alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione.
5.1. ¨ stato, in proposito, affermato che la condotta di bruciatura e sguainamento dei cavi di rame di provenienza furtiva sarebbe un’operazione indispensabile per il riutilizzo del rame e non un’operazione diretta a nascondere la provenienza delittuosa dei cavi stessi.
A giudizio delle difese, tale attività di riutilizzo non sarebbe illecita in quanto chi riceve del
rame non sarebbe in condizione di conoscerne la provenienza illecita proprio per la necessità che il suo riutilizzo richiede la sua trasformazione.
Ne consegue che l’elemento psicologico del reato di riciclaggio non sarebbe ravvisabile in relazione ai cavi di rame in considerazione del fatto che la lecita attività di fusione e trasformazione Ł indispensabile per il riutilizzo di tale materiale.
5.2. La motivazione sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto COGNOME e COGNOME responsabili del reato di riciclaggio e NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili del reato di ricettazione, dopo aver in precedenza riportato le dichiarazioni con cui il M.llo COGNOME riferiva che i tre imputati ‘fungevano da manovalanza’ dell’attività illecita capeggiata dal COGNOME
Ulteriore contraddizione si riscontrerebbe laddove la medesima circostanza (rinvenimento di fatture di consegna di materiali ferrosi) sarebbe stata valutata in modo diverso nei confronti del COGNOME (condannato per riciclaggio) e nei confronti del COGNOME (condannato per ricettazione).
Il percorso argomentativo dei giudici di merito sarebbe, altresì, contraddittorio nella parte in cui il COGNOME Ł stato ritenuto responsabile del reato di riciclaggio per aver ceduto 12.290 chilogrammi di materiale ferroso (e quindi non rame riciclato) ai COGNOME mentre la condotta di detenzione di tale materiale contestata a questi ultimi Ł stata ritenuta idonea a perfezionare esclusivamente il reato di ricettazione.
La difesa ha, quindi, lamentato che ‘ se i COGNOME non hanno nella loro disponibilità rame fuso, non si vede quale operazione di trasformazione o di riciclaggio abbia posto in essere il COGNOME nonostante lo stesso abbia loro apportato 12.290 Kg. di materiale ferroso, senza che ai COGNOME sia stato poi sequestrato neanche un Kg. di rame fuso…nonostante i tre controlli, nessuno ha rinvenuto rame fuso nella disponibilità dei COGNOME, nonostante il COGNOME abbia portato 12 tonnellate di materiale ferroso alla RAGIONE_SOCIALE (vedi pag. 7 del ricorso proposto dal COGNOME).
¨ stata, infine, eccepita la violazione dell’art. 648-bis cod. pen. anche in considerazione del fatto che il COGNOME ed il COGNOME sono stati condannati per il riciclaggio in assenza di elementi probatori che colleghino i ricorrenti a NOME e NOME COGNOME; in particolare la sentenza non conterrebbe alcun riferimento ad intercettazioni che possano realizzate un collegamento di qualsiasi tipo tra i ricorrenti ed il centro di raccolta rifiuti gestito dai COGNOME. In conclusione, a giudizio delle difese, la condotta ascritta ai ricorrenti andava riqualificata ai sensi dell’art. 648 cod. pen. come avvenuto per gli altri correi dello stesso capo di imputazione.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il quinto motivo di impugnazione, lamentano violazione dell’art. 648-bis cod. pen.
La Corte di merito avrebbe affermato che i ricorrenti hanno posto in essere condotte (trasporto di cavi inguainati, bruciatura delle guaine dei cavi di rame, attività di raccolta di cavi RAGIONE_SOCIALE) che, a giudizio della difesa, sarebbero idonee a perfezionare reati presupposti del contestato riciclaggio (attività di raccolta e trasporto di rifiuti in assenza di autorità amministrativa, incendio di rifiuti, attività di raccolta di cavi RAGIONE_SOCIALE) con conseguente erroneità dell’impugnata condanna.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il sesto motivo di impugnazione, lamentano violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e dell’art. 4 del protocollo 7 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo.
I giudici di appello avrebbero erroneamente affermato che i fatti commessi nel 2010 riguarderebbero ‘ differenti eventi giuridici che postulano una diversa qualificazione giuridica
nell’alveo della disciplina speciale in materia di trasporto di rifiuti senza autorizzazione e per inquinamenti ambientali ‘ con conseguente infondatezza dell’eccepita violazione del principio del ne bis in idem ‘ giacchŁgli elementi strutturali delle due contestazioni differiscono tra loro e coincidono solo sul versante cronologico ‘ (vedi pag. 11 della sentenza oggetto di ricorso) con conseguente violazione dell’articolo 649 cod. proc. pen., norma che fa divieto di un secondo giudizio anche se questo viene diversamente riqualificato sotto un diverso profilo. Secondo la ricostruzione difensiva, i fatti oggetto di giudizio sarebbero gli stessi di quelli giudicati con la sentenza n. 1835 del 2010 prodotta nel corso del giudizio di primo grado con conseguente applicabilità del divieto previsto dall’art. 649 cod. proc. pen. nei termini delineati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il settimo motivo di impugnazione, lamentano inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. nonchØ contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con i reati della medesima indole già giudicati.
I reati oggetto di giudizio sarebbero stati commessi nello stesso periodo temporale (14 aprile 2010) ed avrebbero ad oggetto gli stessi beni (rame bruciato) dei reati giudicati con la sentenza irrevocabile di condanna n. 1835 del 2010 con conseguente applicabilità dell’istituto della continuazione.
La Corte distrettuale avrebbe rigettato la richiesta difensiva con argomentazioni destituite di fondamento che non terrebbero conto degli elementi relativi all’oggetto del reato ed al tempus commissi delicti , elementi sintomatici della sussistenza di un medesimo disegno criminoso.
NOME COGNOME, con l’ottavo motivo di impugnazione, lamenta manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto.
Il concorso del COGNOME nel furto dei cavi di rame di cui al capo di imputazione emergerebbe dai precedenti arresti del ricorrente mentre procedeva alla bruciatura di cavi di rame ancora inguainati.
NOME COGNOME, con il nono motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62bis cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale avrebbe fondato il rigetto della richiesta difensiva esclusivamente sui precedenti penali del COGNOME, senza tenere conto del fatto che l’ultimo reato commesso dal ricorrente risalirebbe al 2012 e che lo stesso non avrebbe mai passato un giorno in carcere nella sua vita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo dedotto da NOME e NOME COGNOME Ł articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
1.1. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come Ł fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di riciclaggio.
La Corte territoriale ha valorizzato, in particolare, che, all’interno del centro di raccolta gestito dai ricorrenti, fossero presenti circa 900 kg di cavi, in parte già triturati e caricati su un furgone e in parte collocati al di sotto del mezzo, in prossimità della ruspa sulla quale si
trovava COGNOME NOME intento a movimentare materiale metallico. ¨ stato, inoltre, rimarcato che i testi escussi in dibattimento hanno chiarito come tali cavi in rame, apparissero tagliati e sguainati di recente, con rame ancora lucido e non ossidato, circostanze coerenti con l’immediata sottoposizione a operazioni di trattamento ed, inoltre, che detto materiale fosse riconducibili alla società RAGIONE_SOCIALE e, di conseguenza, di provenienza delittuosa (vedi pagg. da 6 a 10 della sentenza impugnata).
I giudici di merito, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici, hanno pertanto affermato come le risultanze istruttorie dimostrino che i COGNOME gestivano l’area nella quale venivano eseguite le operazioni di rimozione delle guaine protettive e identificative (anche mediante bruciatura) nonchØ di triturazione e fusione del rame trafugato, condotte oggettivamente idonee a ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, altresì integrando, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico richiesto, avuto riguardo alla trasformazione dei cavi di rame finalizzata a renderne difficoltosa l’individuazione dell’origine illecita.
La ricostruzione operata dal giudice di merito risulta immune da censure, poichØ sorretta da motivazione congrua, completa e logicamente coerente, idonea a dar conto in modo puntuale dell’iter argomentativo seguito e delle ragioni poste a fondamento della decisione. Essa si basa, infatti, su valutazioni in fatto e apprezzamenti del compendio probatorio che non presentano profili di intrinseca contraddizione nØ evidenti aporie argomentative, non essendo ravvisabile alcuna manifesta illogicità del ragionamento decisorio.
1.2. I ricorrenti, mossi da una considerazione atomistica e parcellizzata delle risultanze probatorie, fondano il motivo di ricorso su elementi fattuali inconsistenti ed inidonei a confutare la ricostruzione logico-fattuale fornita dai giudici di merito, al fine di prospettare una diversa ed inammissibile ricostruzione di merito, come tale preclusa in questa sede. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, che valorizza una serie di elementi fattuali che dimostrano la penale responsabilità dei COGNOME in ordine al reato di riciclaggio.
Il secondo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME Ł generico, aspecifico e non consentito.
La doglianza Ł priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed Ł caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche; la difesa, infatti, si Ł limitata a sostenere una generica carenza di motivazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello.’
I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche e della determinazione della pena, la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dei precedenti penali, dall’intensità del dolo e dall’assenza di resipiscenza nonchØ la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. da 21 a 23 della sentenza impugnata), elementi con i quali NOME COGNOME ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità del motivo di impugnazione.
Deve, peraltro, essere ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell’osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133bis cod. pen., Ł sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell’imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura
media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01);
Ne discende che non Ł consentita in sede di legittimità la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, COGNOME, non massimata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio.
Il primo motivo dedotto da NOME COGNOME e NOME COGNOME Ł manifestamente infondato.
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che:
·NOME COGNOME, nel corso del procedimento, ha eletto domicilio nel comune di Mezzocorona in INDIRIZZO e nominato come proprio difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO;
·NOME COGNOME, nel corso del procedimento, ha eletto domicilio nel comune di Meda in INDIRIZZO e nominato come proprio difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO;
·Le notifiche dell’avvenuto deposito delle sentenze di merito e del decreto fissazione del giudizio di appello sono state effettuata mediante consegna ai difensori di fiducia dei ricorrenti in considerazione dell’accertata impossibilità di effettuare tali notifiche nei luoghi ove il COGNOME ed il COGNOME avevano regolarmente eletto domicilio con le forme previste dal codice di rito.
Ciò premesso in punto di fatto, deve essere rimarcato che, diversamente da quanto affermato dalle difese, le notifiche sopra menzionate sono state effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente.
A seguito della novella legislativa del 2022, il comma 01.1 dell’art. 161 cod. proc. pen. prevede che le notifiche successive al primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini sono effettuate mediante consegna al difensore ad eccezione delle notifiche dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e del decreto penale di condanna.
Il combinato disposto dei commi terzo e quarto dell’art. 161 cod. proc. pen. prevede, inoltre, che le citazioni a giudizio dell’imputato, in caso di insufficienza o inidoneità del domicilio eletto dall’imputato, vengano effettuate mediante consegna al difensore di fiducia, così come correttamente avvenuto nel caso di specie.
Appare, pertanto, destituita l’affermazione difensiva secondo cui la notificazione personale della citazione all’imputato personale sia ‘obbligatoria’ anche nel caso in cui sia accertata l’impossibilità della notifica al domicilio in precedenza eletto dall’imputato.
Il secondo, terzo e quarto dei ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME sono manifestamente infondati e aspecifici.
4.1.La doglianza con cui i ricorrenti affermano che le accertate operazioni di bruciatura e sguainamento di cavi di rame non sarebbero dirette a nascondere la provenienza delittuosa dei cavi stessi in quanto operazioni indispensabili per il riutilizzo del rame Ł manifestamente infondata.
Il Collegio intende, sul punto, dare continuità all’orientamento di legittimità secondo cui la pretesa di escludere la rilevanza, ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio, di condotte poste in essere nell’ambito di un’attività imprenditoriale, per il solo fatto che esse rientrino tra quelle tipicamente svolte dall’imputato -quale, nella specie, lo sguainamento dei cavi di rame- si risolverebbe in una lettura indebitamente riduttiva della fattispecie incriminatrice. Una simile impostazione, infatti, finirebbe per introdurre inammissibili ‘zone
franche’ nel sistema di tutela del bene giuridico dell’ordine economico, consentendo che operazioni oggettivamente idonee a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni vengano schermate sotto il mero richiamo all’ordinario esercizio dell’impresa, con evidenti margini di elusione e di fallacia del presidio penalistico.
Tale principio Ł stato già affermato da questa Corte in una fattispecie del tutto sovrapponibile nella quale si Ł rimarcato che l’inquadramento dell’operazione di sguainamento di cavi di rame in una routine aziendale non esclude la sua idoneità a integrare il riciclaggio (vedi Sez. 2, n. 290 del 15/10/2021, Di Blasi, Rv. 282513-01).
4.2. L’ulteriore censura con cui viene eccepita l’erroneità della mancata riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione Ł aspecifica e manifestamente infondata in considerazione dell’accertata idoneità delle condotte realizzate dai ricorrenti a costituire un ostacolo alla ricostruzione della provenienza dei beni, idoneità atta alla riconduzione al reato di riciclaggio piuttosto che a quello di cui all’art. 648 cod. pen.
Deve essere, preliminarmente, evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto di ricorso, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 280654 – 01).
4.2.1. Entrambi i giudici di merito, con motivazioni pienamente conformi alle risultanze probatorie acquisite ed immuni da vizi strutturali, contraddizioni interne e salti logici, hanno rimarcato come le condotte attuate dal COGNOME e dal COGNOME fossero idonee e dirette in modo univoco ad ostacolare l’identificazione della provenienza dei cavi di rame provento di furto con conseguente perfezione dell’elemento materiale reato di riciclaggio.
La Corte distrettuale ha evidenziato, inoltre quali fossero i dati indicativi della consapevolezza dei ricorrenti di partecipare al meccanismo di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione (ex multis, Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, GiannŁ, Rv. 27030201; Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015, COGNOME, Rv. 265379-01), dati che aggiungono quel quid pluris che Ł uno degli elementi distintivi delle due fattispecie e che i ricorrenti non hanno adeguatamente contrastato con conseguente aspecificità della doglianza.
In particolare, i giudici di appello hanno correttamente argomentato in ordine ai motivi che li hanno indotti a ritenere che le condotte poste in essere dai ricorrenti siano caratterizzate dall’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. a differenza delle condotte realizzate dai coimputati COGNOME e COGNOME, i quali si sono limitati a ricevere materiali di provenienza delittuosa nella consapevolezza dell’illiceità della loro provenienza (vedi pagg. da 18 a 20 della sentenza oggetto di ricorso e pagg. da 17 a 19 della sentenza di primo grado).
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
4.2.2. Le presunte illogicità lamentate dalle difese si risolvono, in realtà, in una lettura frammentata e avulsa dal contesto complessivo degli elementi logico fattuali compiutamente analizzati e valorizzati dalla Corte territoriale. Tali rilievi difensivi, lungi dal configurare un effettivo travisamento dei fatti storici ovvero un’erronea valutazione delle prove assunte dal primo giudice, si concretano, piuttosto, nella prospettazione di una ricostruzione alternativa
della realtà processuale ovvero nella richiesta di una diversa e piø dettagliata valorizzazione di elementi acquisiti nel corso del dibattimento.
Tale modalità argomentativa si pone, pertanto, al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità, non potendosi far valere in questa sede doglianze che si risolvono nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze processuali rispetto a quella effettuata in modo logicamente coerente e giuridicamente corretto dai giudici di merito. In conclusione, deve essere affermato che i giudici di merito hanno dato adeguato conto, con motivazione ampia e priva di errori logici o giuridici, della genesi e dell’evoluzione delle condotte illecite attuate dai ricorrenti, valorizzando in modo congruo e non arbitrario gli elementi probatori emersi nel corso del dibattimento e procedendo alla loro lettura in chiave unitaria, senza incorrere in indebite parcellizzazioni e senza trascurare elementi rilevanti ai fini della decisione.
Il quinto motivo di impugnazione con cui i ricorrenti COGNOME e COGNOME affermano che l’istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato il loro coinvolgimento nei reati presupposti di raccolta, trasporto e incendio di rifiuti in assenza di autorità amministrativa e la conseguente violazione dell’art. 648-bis nella parte in cui prevede che il reato di riciclaggio può essere realizzato esclusivamente da chi non ha concorso nella realizzazione dei reati presupposti, non Ł consentito in quanto ha ad oggetto una violazione di legge non dedotta in sede di appello e non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Deve esser ribadito, in proposito, che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall’impugnazione.
In tal caso le censure dedotte per la prima volta nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, COGNOME, Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, COGNOME, non massimata).
Il sesto motivo di ricorso, articolato da NOME COGNOME e NOME COGNOME, Ł manifestamente infondato.
6.1. La parziale sovrapposizione fattuale tra il delitto di riciclaggio oggetto dell’odierno processo e la violazione concernente il trasporto illecito di rifiuti pericolosi, già definita con sentenza irrevocabile, non integra alcuna violazione del divieto di un secondo giudizio per i medesimi fatti, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata).
Va, al riguardo, ribadito il principio secondo cui l’identità del fatto, preclusiva di un nuovo giudizio ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., ricorre soltanto in presenza di una piena corrispondenza storico-naturalistica della fattispecie, considerata in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riferimento alle coordinate di tempo, luogo e persona, valutate sia nella dimensione storico-naturalistica sia in quella giuridica; non Ł, invece, sufficiente la mera coincidenza della condotta (o di una sua frazione, come nella specie) quando la medesima azione sia idonea a violare contestualmente piø disposizioni incriminatrici (così Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231799; Sez. 4, n. 15578 del 20/02/2006, COGNOME, Rv. 233959; Sez. 2, n. 21035 del 18/04/2008, COGNOME, Rv. 240106; Sez. 4, n. 4103 del 06/12/2012, COGNOME, Rv. 255078; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 14/03/2017, COGNOME, Rv. 270387; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, COGNOME, Rv. 273220), imponendosi, in tal caso, una valutazione dell’episodio nella sua interezza e alla luce di tutte le sue implicazioni penalistiche.
6.2. Nel caso di specie, l’eccepita identità tra il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. e la violazione degli artt. 2 e 6 del d.l. 172/2008 non Ł ravvisabile, difettando la piena sovrapponibilità strutturale delle fattispecie e risultando, altresì, diversi i beni giuridici presidiati dalle rispettive norme.
La fattispecie prevista dalla normativa speciale in esame configura un reato istantaneo, integrabile anche mediante un solo trasporto abusivo di rifiuti, senza che sia richiesto che l’azione presenti connotati di stabilità ricavabili da indici sintomatici quali lo scopo di lucro, un’organizzazione lavorativa, la pluralità o eterogeneità dei rifiuti movimentati, l’impiego di mezzi di rilevanti dimensioni ovvero il coinvolgimento di piø persone (cfr. Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631- 01; Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014, NOME, Rv. 262514-01). Ai fini della sussistenza del reato de quo Ł, inoltre, sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza dell’agente di aver effettuato il trasporto di rifiuti pericolosi in difetto della prescritta autorizzazione.
Di contro, integra il delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen. il compimento di operazioni finalizzate non solo a impedire in via definitiva, ma anche a rendere difficoltoso l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o di altre utilità, nella consapevolezza della loro origine delittuosa: condotta che, per struttura e finalità, risulta ontologicamente distinta da quella richiesta per la perfezione dell’illecito trasporto di rifiuti pericolosi.
Parimenti diversa Ł la ratio della disposizione eccezionale di cui al d.l. n. 172 del 2008, volta ad approntare, nelle aree del territorio nazionale interessate da significativi fenomeni emergenziali -non disgiunti da infiltrazioni della criminalità organizzata- una tutela piø avanzata rispetto a quella ordinariamente assicurata dalla disciplina generale dettata dal codice dell’ambiente in materia di gestione dei rifiuti (cfr. Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, Angeloni, Rv. 270947-01); ratio che non coincide con quella sottesa all’art. 648-bis cod. pen., norma che presidia l’ordine economico-finanziario dal rischio di inquinamento derivante dall’immissione e dalla circolazione di capitali o beni di provenienza illecita nei circuiti economici, finanziari e imprenditoriali.
NØ Ł configurabile un rapporto di specialità tra il reato di trasporto illecito di rifiuti e quello di riciclaggio: alla luce delle evidenziate differenze strutturali, difetta un rapporto di continenza tra le disposizioni, tale da consentire l’assorbimento dell’art. 648-bis cod. pen. nella disciplina del d.l. 172/2008. La fattispecie speciale, infatti, per essere tale, deve contenere tutti gli elementi costitutivi di quella generale e, inoltre, un quid pluris; laddove, nel caso in esame, risultano differenti sia la struttura sia l’oggetto giuridico del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti e del delitto di riciclaggio.
Le richiamate differenze ontologiche tra le due ipotesi incriminatrici escludono, pertanto, la violazione del principio del ne bis in idem e del principio di specialità, in assenza sia dell’identità del fatto sia di un rapporto di continenza tra norme, con conseguente manifesta infondatezza della censura difensiva.
7. L’ottavo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME Ł manifestamente infondato.
La doglianza Ł fondata su affermazione apodittiche e congetturali prive di fondamento nel materiale istruttorio esaminato dai giudici di appello, i quali con motivazione ineccepibile in punto di logica hanno affermato che il fatto che il COGNOME sia stato tratto in arresto mentre era intento a bruciare le guaine dei cavi di rame non dimostra automaticamente un coinvolgimento del ricorrente nel furto di tali cavi in assenza di elementi a riscontro di tale ipotesi difensiva (vedi pagg. 20 e 21 della sentenza oggetto di ricorso).
I giudici di appello, in tal modo, hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il giudice di merito, come nel caso di specie, può contrapporre all’elemento della
contiguità temporale tra la sottrazione e l’utilizzazione delle cose sottratte, l’assenza di indicazioni dettagliate ed attendibili da parte dell’imputato in ordine al suo coinvolgimento nel reato di furto, con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità (vedi Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, COGNOME, Rv. 258264 – 01, in motivazione; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120-01, in motivazione; da ultimo Sez. 2, n. 9818 del 12/01/2024, COGNOME, non massimata)
8. Il nono motivo dedotto da NOME COGNOME Ł aspecifico.
La Corte distrettuale, con motivazione congrua e logicamente coerente, ha correttamente valorizzato -ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio- una pluralità di indici di segno negativo, quali la gravità oggettiva dei fatti, l’intensa capacità criminale del COGNOME desumibile dai precedenti penali, dall’intensità del dolo e dall’assenza di resipiscenza nonchØ la mancanza di elementi positivi idonei a giustificare una mitigazione della pena (vedi pag. da 21 a 23 della sentenza impugnata).
A fronte di tali argomentazioni, il COGNOME non si confronta in modo puntuale con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi a deduzioni di carattere assertivo e generico; ne deriva un evidente difetto di specificità del motivo, che si risolve in una critica meramente oppositiva, priva della necessaria correlazione con il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale.
Deve, al riguardo, ribadirsi il principio di diritto secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o comunque desumibili dagli atti, essendo invece sufficiente che la motivazione -come avvenuto nel caso di specie- dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della valutazione, dovendosi intendere implicitamente disattesi o superati gli ulteriori profili prospettati (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-02).
9. Il settimo motivo dedotto da NOME COGNOME e NOME COGNOME Ł fondato.
Con l’atto di appello, le difese avevano sollecitato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati sub iudice ed i reati giudicati con la sentenza irrevocabile di condanna n. 1835 del 2010. La deduzione difensiva era sorretta dall’indicazione puntuale di una pluralità di circostanze fattuali, prospettate quali specifici indicatori della medesimezza del disegno criminoso.
La Corte territoriale ha negato l’applicazione della disciplina del reato continuato tra il reato di riciclaggio oggetto di giudizio ed il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti già definito con pronuncia passata in giudicato, incorrendo in un’erronea applicazione dei criteri valutativi delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
I giudici di appello hanno rigettato la richiesta di continuazione evidenziando come la condotta di riciclaggio si sia prolungata per tre mesi dopo l’accertamento del trasporto illecito di rifiuti, circostanza ritenuta indicativa di ‘ uno stile di vita propenso alla ricaduta nel crimine ‘ e non dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso (vedi pag. 20 della sentenza impugnata). Essi, tuttavia, hanno omesso di scrutinare gli indici eventualmente sintomatici della riconducibilità delle condotte al medesimo programma criminoso.
Questa Corte ha piø volte precisato che l’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali la vicinanza temporale, l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, l’identica natura dei reati, l’analogia del ‘modus operandi’ e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, COGNOME, Rv.
266413-01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809-01; Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, COGNOME, Rv. 276387-01; da ultimo Sez. 1, n. 33188 del 04/07/2025, NOME, non massimata). Ha, inoltre, chiarito che, ai fini del riconoscimento del vincolo, Ł sufficiente la ricorrenza di alcuni soltanto di tali indici, purchØ significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156-01; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, COGNOME, Rv. 284652 – 01; Sez. 1, n. 32775 del 01/07/2025, NOME, non massimata).
Orbene, l’apparato motivazionale non fa corretta applicazione dei principi richiamati, avendo omesso un’adeguata valutazione dei concreti indicatori della medesimezza del disegno criminoso prospettati dalla difesa (riferibilità delle condotte ai medesimi soggetti; affinità delle modalità esecutive; vicinanza temporale delle fattispecie delittuose).
Su tali dati circostanziali si imponeva, invece, una verifica giurisdizionale analitica volta a stabilire se essi fossero idonei a prefigurare la preordinazione criminosa dedotta nell’interesse degli imputati, l’omissione di tale scrutinio rende fondato il denunciato vizio di motivazione.
In definitiva, il ragionamento sviluppato dai giudici di appello, non avendo adeguatamente argomentato sugli elementi indicati dalla difesa quali sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso, risulta viziato da motivazione carente e contraddittoria, nei termini ora evidenziati. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disciplina della continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l’esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene. 10. Deve essere, in conclusione, dichiarata, ai sensi dell’art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità di tutti i ricorrenti, in considerazione del fatto che l’annullamento con rinvio della sentenza Ł stato disposto nei confronti del COGNOME e del COGNOME per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità.
11. All’inammissibilità dei ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei menzionati ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente alla disciplina della continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto e irrevocabile l’affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 10/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME