Reato di riciclaggio: la Cassazione conferma che alterare la targa di un’auto è sufficiente
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di reato di riciclaggio: anche la semplice alterazione della targa di un veicolo di provenienza illecita è un’azione sufficiente a configurare questo grave delitto. Questa pronuncia offre l’occasione per approfondire i confini dell’articolo 648-bis del codice penale e comprendere quali condotte, anche apparentemente semplici, possano integrare tale fattispecie.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato un individuo per il reato di riciclaggio. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver posto in essere una serie di operazioni su un veicolo di provenienza furtiva, finalizzate a ostacolarne l’identificazione. Tra le prove a suo carico, vi erano l’identificazione come soggetto datosi alla fuga all’arrivo delle forze dell’ordine e, soprattutto, la comprovata realizzazione di interventi volti ad alterare l’identità del mezzo. Nello specifico, erano state contestate l’alterazione della sequenza alfanumerica della targa e la sottrazione della targhetta di identificazione dall’interno dell’abitacolo.
Il Ricorso in Cassazione e il reato di riciclaggio
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione della sentenza di condanna. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che i motivi del ricorso si risolvevano in una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e puntualmente respinti nel giudizio di secondo grado. L’imputato, in sostanza, non ha introdotto nuovi e validi elementi di diritto in grado di scalfire la logicità e la coerenza della decisione impugnata.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sul reato di riciclaggio
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la valutazione dei giudici di merito. Il cuore della motivazione risiede nel richiamo a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Secondo la Corte, qualsiasi operazione tesa a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di un bene integra il reato di riciclaggio.
Nello specifico, la sostituzione della targa di un’autovettura o la manomissione del numero di telaio sono considerate azioni paradigmatiche di riciclaggio. Questi elementi, infatti, rappresentano il più significativo, immediato e utile dato di collegamento tra la ‘res’ (la cosa, in questo caso il veicolo) e il legittimo proprietario che ne è stato spogliato.
La Corte ha precisato che la norma incriminatrice, così come modificata dalla L. 328/1993, mira a reprimere non solo le attività che trasformano o modificano parzialmente il bene, ma anche quelle che, pur senza incidere materialmente sulla cosa o alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo alla ricerca della sua provenienza delittuosa. L’alterazione della targa rientra pienamente in questa seconda categoria di condotte, rendendo estremamente difficile, se non impossibile, ricondurre il veicolo al furto subito dal proprietario.
Le conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio di estrema importanza: il reato di riciclaggio non richiede necessariamente complesse operazioni finanziarie o trasformazioni radicali del bene. Anche un’azione apparentemente semplice come cambiare una targa è sufficiente per essere considerati responsabili. La decisione serve da monito: la legge punisce severamente ogni atto che, frapponendo un ostacolo tra il bene e la sua origine illecita, mira a ‘ripulirlo’ per reinserirlo nel circuito legale. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende suggella la definitività della sua responsabilità penale.
Cambiare la targa di un’auto rubata è considerato riciclaggio?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, la sostituzione o l’alterazione della targa di un’autovettura di provenienza illecita è un’operazione tesa a ostacolare l’identificazione della sua origine delittuosa e, pertanto, integra pienamente il reato di riciclaggio previsto dall’art. 648 bis del codice penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice ripetizione di quelli già presentati e respinti in appello, senza introdurre nuovi elementi di diritto. Inoltre, la decisione della Corte d’Appello era basata su molteplici elementi probatori e su un corretto inquadramento giuridico dei fatti.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la conferma definitiva della sentenza di condanna impugnata. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9005 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9005 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TRIGGIANO il 15/08/1967
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Raffaele;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto provata la responsabilità per il delitto di riciclaggio contestato alla luce di molteplici elementi probatori, tra i quali, l’identificazione dell’odierno ricorrente quale soggetto datosi alla fuga al momento dell’arrivo in loco dei carabinieri e la comprovata realizzazione di interventi idonei ad alterare la provenienza delittuosa del mezzo quali, nel caso di specie, l’alterazione della sequenza alfanumerica della targa e la sottrazione della targhetta di identificazione dall’interno del mezzo (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
considerato, inoltre, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la sostituzione della targa di un’autovettura – che costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della “res” con il proprietario che ne è stato spogliato – ovvero la manomissione del suo numero del telaio, devono ritenersi operazioni tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed integrano, pertanto, il reato di riciclaggio di cui all’art. 648 bis cod. pen. (come modificato dall’art. 4 I. 9 agosto 1993, n. 328); con tale disposizione, infatti, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul ben trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 9026 del 11/06/1997, Rv. 208747 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
f
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 18/02/2025
Il Presi ente periali
NOME COGNOME