Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12987 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12987 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza in data 12/06/2023 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha cpncluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12/06/2023, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Messina in data 05/10/2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui ai capi A (artt. 110, 640 cod. pen.) e C (artt. 61 n. 477 in relazione all’art. 482 cod. pen.) per intervenuta prescrizione, con revoca delle statuizioni civili per tali fatti e rideterminava la pena in relazione al resid capo B (artt. 110, 648, 61 n. 2 cod. pen.) nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 5.000 di multa.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 648 cod. pen. Non vi è prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il COGNOME sia stato il soggetto che ha accompagnato il COGNOME e che lo stesso avesse la consapevolezza della provenienza illecita dell’auto e di tutta la ricostruzione architettata dai coimputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Le circostanze attenuanti generiche sono state inopinatamente negate sulla base dei precedenti dell’imputato, senza tener conto della natura dei reati, del tipo di devianza manifestata, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale dei fatti, dell’occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante e significativo della personalità del reo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in merito al primo assorbente motivo, ed il suo accoglimento impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
A carico del COGNOME, la sentenza impugnata valorizza due elementi:
la presenza dello stesso, quale trasportato, a bordo della Fiat Panda al momento dell’incidente effettivamente avvenuto (indicato nell’imputazione del delitto di truffa, contestato anch’esso al COGNOME ma nel frattempo prescritto al pari del delitto di contraffazione delle targhe apposte sul veicolo di provenienza furtiva);
b) la presenza dello stesso COGNOME, “in compagnia” del COGNOME (conducente della Fiat Panda al momento dell’incidente di cui sopra), in occasione della perizia ad opera del tecnico della società assicuratrice, allorchè con certezza fu mostrato al medesimo perito il veicolo di provenienza furtiva.
Non vi è certezza che il veicolo coinvolto nell’incidente sia il medesimo mostrato al citato perito (profilo ritenuto irrilevante dalla Corte territoriale, p. 5
Come ritenuto dalla Procura generale, i dati in parola appaiono del tutto ambigui e comunque inidonei a sostenere il collegamento tra il COGNOME e la disponibilità del veicolo di provenienza delittuosa sotto il profilo del consapevole coinvolgimento del ricorrente nella ricezione del citato veicolo.
Come è noto, il reato di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa, a nulla rilevando la condotta successiva alla ricezione (cfr., Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, COGNOME, Rv. 279969; Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, COGNOME, Rv. 270522).
Al fine dell’integrazione della fattispecie, pertanto, è necessario che l’autore abbia la consapevolezza della provenienza illecita nel momento in cui lo stesso consegue direttamente, in qualsivoglia modo, il possesso della cosa proveniente da delitto (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan, Rv. 270292). Non risponde del reato di ricettazione, infatti, colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, cioè che non ricevuto il bene, si limiti a farne uso unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l’esistenza di una compartecipazione quanto meno d’ordine morale, atteso che il reato di ricettazione, come detto, ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso in precedenza (cfr., Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684; Sez. 2, n. 33385 del 10/06/2022, COGNOME, non mass.).
Alla luce del principio di cui sopra non pare che, nella fattispecie, siano stati valorizzati elementi, anche con riferimento alla complessiva vicenda delittuosa (truffa e falso relativo alla targa), idonei a fondare la consapevolezza della ricezione di cosa di provenienza delittuosa da parte del ricorrente, in base peraltro all’asserita irrilevanza dell’identità tra il veicolo a bordo del quale si trovava ricorrente e di quello (corrispondente al veicolo rubato) mostrato al perito. Pare, invero, illogico ritenere irrilevante la circostanza, potendo all’opposto dalla stessa inferirsi elementi univoci a sostegno del coinvolgimento del NOME nella truffa, che potrebbe annettere un significato alla sua presenza in funzione della ricostruzione del suo eventuale ruolo nei delitti contestatigli e, in particolare, nella ricettazione. Da qui l’obbligatorietà l’annullamento con rinvio, in funzione della rivalutazione del compendio processuale di cui non pare chiara la refluenza a carico del NOME.
Il secondo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
Così deciso in Roma il 01/03/2024.