Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29122 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a Lezhe (Albania) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Lezhe (Albania) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/06/2023 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 giugno 2023 con la quale la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 08 ottobre 2021, dal Tribunale di Velletri, li ha condannati alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen., previa assoluzione in relazione alle condotte di ricettazione di cui ai punti 4, 6 e 7 dei verbali di sequestro.
I ricorrenti, con il primo motivo di impugnazione, lamentano inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 603 cod. proc. pen. conseguente alla mancata rinnovazione parziale della istruttoria dibattimentale mediante rogatoria internazionale finalizzata COGNOME ad accertare COGNOME l’effettiva COGNOME contraffazione della
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documentazione rinvenuta a bordo della autovettura Mercedes TARGA_VEICOLO nella disponibilità di NOME COGNOME.
I ricorrenti, con il secondo motivo di impugnazione, lamentano inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 521 cod. proc. pen. e 648 cod. pen., indeterminatezza del capo di imputazione nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione.
I giudici di merito, con motivazione aprioristica e deduttiva esclusivamente fondata su una massima di esperienza degli operanti, avrebbero erroneamente ritenuto sussistente l’elemento materiale del reato di ricettazione, senza tenere conto del mancato espletamento di alcun accertamento tecnico volto a stabilire l’effettiva contraffazione del veicolo e dei documenti rinvenuti nella disponibilità degli imputati.
I ricorrenti, con il terzo motivo di impugnazione, lamentano inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 712 e 648 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto.
La Corte territoriale avrebbe dovuto riqualificare le condotte rubricate nel reato meno grave di cui all’art. 712 cod. pen. in considerazione della carenza di prova in ordine alla consapevolezza da parte degli imputati della provenienza delittuosa dei beni indicati nel capo di imputazione.
I ricorrenti, con il quarto motivo di impugnazione, lamentano inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133, 62-bis e 648, comma quarto, cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di ricettazione e delle circostanze attenuanti generiche.
La pena irrogatain misura superiore al minimo edittale 2 sarebbe eccessiva ed incongrua in conseguenza del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. e delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti lamentano il mancato COGNOME accoglimento COGNOME della COGNOME richiesta COGNOME di COGNOME rinnovazione COGNOME dell’istruttoria dibattimentale, è aspecifico.
Deve essere, preliminarmente, COGNOME ricordato che la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo
grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, COGNOME, Rv. 283522).
Nel caso di specie, la Corte di merito, con motivazione esente da manifesta illogicità e congrua con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della decisività e della natura prettamente esplorativa dell’integrazione istruttoria richiesta dalla difesa (vedi pagina 2 della sentenza impugnata), argomentazioni con le quali i ricorrenti non si sono adeguatamente confrontati con conseguente aspecificità della doglianza.
I giudici dell’appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritt secondo cui è inammissibile la richiesta di rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen.,che si risolva in una attività istruttoria esplorativa, finalizzata alla ricer prove eventualmente favorevoli all’imputato (vedi Sez. 3, n. 23058 del 26/04/2013, COGNOME, Rv. 256173 – 01; Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, H., Rv. 267974 – 01; Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633 – 01; da ultimo, Sez. 5, n. 13615 del 06/12/2023, COGNOME, non massimata).
COGNOME Il secondo motivo è in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato.
3.1. La doglianza con cui i ricorrenti lamentano l’indeterminatezza del capo di imputazione e la conseguente violazione del principio di corrispondenza previsto dall’art. 521 cod. proc. pen. è destituita di fondamento.
La Corte territoriale, con motivazione esente da contraddizioni e illogicità manifeste, ha rimarcato come il fatto contestato agli imputati -con particolare riguardo all’identificazione dei beni di provenienza delittuosa ricettati”chiaramente individuato nell’imputazione, anche se, in parte, attraverso un rinvio ai sequestri, atti inseriti nel fascicolo e dei quali gli imputati avevano pi contezza” (vedi pag. 1 della sentenza impugnata).
La valutazione della Corte di merito è coerente con l’orientamento ermeneutico in virtù del quale non vi è incertezza sui fatti descritti quando l’imputazion contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reat contestato, di conseguenza l’indeterminatezza e la genericità dell’imputazione sussiste solo allorquando dette caratteristiche siano tali da impedire o rendere estremamente inattuabile l’esercizio del diritto di difesa, compromissione sicuramente non ravvisabile nel caso di specie (ex multis Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 -01).
Va ricordato, inoltre, che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità
tra l’accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull’oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specie. Non sussiste, infatti, alcuna violazione del principio dell’art. 521 cod. proc. pe allorquando i punti rilevanti della imputazione siano chiaramente delineati e comunque sia prevedibile il loro ulteriore sviluppo in giudizio, risultando chiaro come indirizzare l’esercizio in concreto del diritto di difesa (vedi Sez. 6, n. 50151 del 26/11/2019, Cantamessa, Rv. 277727 – 01).
3.2. L’ulteriore doglianza con cui i ricorrenti eccepiscono il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione aspecifica in quanto meramente reiterativa di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostr evidenziate con l’atto di appello.
Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che i ricorrenti abbiano commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove.
In particolare, i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi (dichiarazioni rese dal teste di p.g. COGNOME, interrogazione delle banche dati interforze, analis visiva e tattile ed accertamento tecnico ripetibile relativo alla documentazione in sequestro,) idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 648 cod. pen. (vedi pagg. da 2 a 4 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
I ricorrenti, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiedono a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e d privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradita, sen confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità della doglianza.
4. Il terzo motivo è aspecifico non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, con le quali la Corte territori
ha rigettato la richiesta di riqualificazione giuridica (vedi pagg. 4 e 5 del sentenza impugnata).
I giudici di appello hanno fatto buon uso dell’univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti e le modalità di detenzione consentono di escludere che l’imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione appare coerente con il principio di diritto secondo cui ricorre il dolo di ricettazione ne forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata).
La Corte di merito ha, inoltre, correttamente applicato il principio di dirit secondo cui la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi fSez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, COGNOME, non massimata).
I ricorrenti, a fronte della ineccepibile ricostruzione e della valutazione adottat dai giudici di appello, non offrono la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata.
COGNOME Il quarto motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte aspecifico.
5.1. La doglianza con cui i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata dì ricettazione è aspecifica.
Entrambi i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine al mancato inquadramento della condotta degli imputati come di lieve entità, alla luce della complessiva valutazione del fatto e della gravità della condotta in esame nonché del valore non lieve della vettura ricettata (vedi pag. 4 della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza impugnata), argomentazioni con le quali i ricorrenti non si sono adeguatamente confrontati.
5.2. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, le modalità della condotta e la personalità dei ricorrenti (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito,
ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che la motivazione faccia riferimen a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
Peraltro, il primo giudice , nel motivare il diniego del beneficio richiesto (vedi pag. 4 della sentenza del Tribunale), ha fatto congruo riferimento all’assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, in ossequio del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590).
5.3. Quanto affermato dai ricorrenti in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale è destituito di fondamento. I giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze processuali, hanno correttamente rimarcato come il primo giudice abbia determinato la pena nel minimo edittale e come la mancata applicazione dell’aumento di pena per la contestata continuazione abbia reso necessaria la determinazione -a seguito della parziale assoluzione disposta dalla Corte territoriale- di una pena inferiore al minimo edittale previsto dall’art. 648 cod. pen. nel rispetto del divieto d reformatio in peius (vedi pag. 5 della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza impugnata).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 05 giugno 2024 Il Consygher@
Il Presidente