Reato di Ricettazione: La Cassazione Conferma la Condanna e Dichiara il Ricorso Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso per il reato di ricettazione e sui criteri per la concessione di attenuanti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, sottolineando come la mera riproposizione di argomentazioni generiche non possa trovare accoglimento in sede di legittimità. Analizziamo la vicenda.
I Fatti del Caso
Il procedimento penale ha origine dal rinvenimento di otto accumulatori industriali, risultati provenienti da un furto commesso ai danni di un sito gestito da una nota società di telecomunicazioni. Le indagini, basate sulla marca e sul numero di serie dei beni, avevano permesso di accertare in modo inequivocabile la loro provenienza illecita. Di conseguenza, un soggetto veniva imputato e condannato per il reato di ricettazione. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado, sia per quanto riguarda l’affermazione di responsabilità sia per il trattamento sanzionatorio applicato.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato decideva di ricorrere alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: Si contestava la ricostruzione dei fatti e l’affermazione di responsabilità, sostenendo un presunto travisamento della prova. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente gli elementi a disposizione.
2. Mancato riconoscimento dell’attenuante: Si lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ‘particolare tenuità’ del fatto, prevista dall’articolo 648, quarto comma, del codice penale, ritenendo che il danno fosse di lieve entità.
La Decisione della Corte: Focus sul Reato di Ricettazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile.
Genericità dei Motivi e Limiti del Giudizio di Legittimità
Sul primo punto, la Corte ha osservato che le argomentazioni della difesa erano una semplice riproduzione di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Le censure erano formulate in termini generici, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata, ma mirando a una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
Il Diniego delle Attenuanti nel Reato di Ricettazione
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha condiviso la valutazione dei giudici d’appello, i quali avevano negato l’attenuante della ‘particolare tenuità’ sulla base di argomentazioni logiche e giuridiche solide. Gli elementi considerati ostativi erano il rilevante disvalore della vicenda, le significative conseguenze dannose per la società vittima del furto, nonché il numero e il valore non irrisorio dei beni oggetto di ricettazione. Tali fattori, secondo la Corte, impedivano di qualificare il fatto come di lieve entità e, di conseguenza, di applicare non solo l’attenuante specifica del reato di ricettazione, ma anche quella comune del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su due pilastri consolidati della giurisprudenza. In primo luogo, il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a contestare l’apprezzamento delle prove fatto dai giudici di merito, a meno che non si dimostri un palese travisamento della prova, ovvero che il giudice abbia basato la sua decisione su un dato inesistente o palesemente falsato. In questo caso, le doglianze erano astratte e non indicavano concretamente dove e come la Corte d’Appello avesse errato nel suo ragionamento. In secondo luogo, la valutazione sulla concessione delle attenuanti è un giudizio di merito che, se logicamente e congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. I giudici d’appello avevano chiaramente spiegato perché la gravità del fatto, desunta dal valore dei beni e dal danno causato, fosse incompatibile con il riconoscimento di qualsiasi attenuante legata alla tenuità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: chi intende impugnare una sentenza di condanna in Cassazione deve formulare critiche precise e puntuali, evidenziando errori di diritto o vizi logici manifesti, e non può sperare in una nuova valutazione del quadro probatorio. Per quanto riguarda il reato di ricettazione, la decisione conferma che la valutazione della ‘particolare tenuità’ deve tenere conto di una pluralità di fattori, tra cui il valore economico del bene, il danno complessivo arrecato alla vittima e le modalità della condotta, escludendo l’applicazione dell’attenuante quando questi elementi indicano una significativa gravità del fatto.
Quando un ricorso in Cassazione per il reato di ricettazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, ma chiedendo di fatto una nuova valutazione delle prove.
Perché nel caso di specie non è stata concessa l’attenuante della ‘particolare tenuità’?
L’attenuante non è stata concessa perché i giudici hanno considerato il rilevante disvalore della vicenda, le conseguenze dannose per la società vittima del furto e il numero e il valore non irrisorio dei beni ricettati, elementi che complessivamente escludevano la lieve entità del fatto.
È sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti per ottenere l’annullamento di una condanna in Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Pertanto, il ricorso non può limitarsi a una generica contestazione dei fatti o a proporre una lettura alternativa delle prove, ma deve indicare con precisione le violazioni di legge o i difetti di motivazione della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36824 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36824 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SORIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la responsabilità dell’imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di ricettazione;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine all’affermazione di responsabilità per il contestato concorso nel reato di ricettazione, oltre che manifestamente infondato, risulta riproduttivo di rilievi già svolti in appello respinti dalla Corte territoriale sulla scorta di una motivazione che non presta il fianco a critiche per congruenza logica e conformità ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713 – 01; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235897 – 01); che in particolare risultano precluse per mancata devoluzione in appello e, comunque, destituite di fondamento le doglianze in punto di reato presupposto, risultando dalla sentenza di primo grado (pag. 3) che gli operanti accertarono, sulla base della marca e del numero di serie, che almeno otto degli accumulatori rinvenuti erano provenienti dal furto commesso nel sito gestito dalla RAGIONE_SOCIALE in Gerocarne;
che, inoltre, deve sottolinearsi che le doglianze prospettate censurano solo in termini generici presunte carenze e difetti motivazionali, essendo invero volte a contestare l’apprezzamento delle risultanze processuali poste a base del giudizio di responsabilità, prefigurandone una rivalutazione e/o un’alternativa lettura, estranee al sindacato di legittimità e avulse dall’individuazione di specifici travisamenti delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito;
ritenuto che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., a fronte delle congrue argomentazioni logiche e giuridiche (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, COGNOME, Rv. 271154 – 01; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, COGNOME, Rv. 252286-01) con cui i giudici di appello hanno evidenziato come osti alla configurabilità della “particolare tenuità” il rilevante disvalore dell vicenda e le conseguenze dannose che sono derivate alla RAGIONE_SOCIALE, oltre che il numero e il non irrisorio valore delle res oggetto di ricettazione, in virtù dei quali non risulta riconoscibile neppure l’attenuante di cui all’art. 62 primo comma, n. 4, cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presi ente