Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34686 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34686  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 12890/2025
CC – 23/09/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME (cui TARGA_VEICOLO) nato a Modena il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 9 ottobre 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME in relazione al reato di ricettazione di un autoveicolo di provenienza furtiva (art. 648 cod. pen.) commesso in epoca anteriore e prossima al 4 settembre 2018;
Considerato che la difesa dell’imputato ricorre per cassazione deducendo i seguenti motivi:
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancata riqualificazione della condotta dell’imputato nel delitto di furto non essendo corretto sostenere che il reato di ricettazione Ł configurabile solo perchØ il NOME non ha confessato il furto;
Violazione di legge in relazione all’art. 624 cod. pen. per mancata riqualificazione della condotta dell’imputato nel delitto di furto;
Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, stante la loro interconnessione appaiono meritevoli di trattazione congiunta e sono entrambi manifestamente infondati;
che , nel caso in esame ci si trova in presenza di motivi di ricorso che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato poi che i giudici del merito risultano aver fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale Ł sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si
richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/7/2007, COGNOME, Rv. 236914), con la conseguenza che corretta Ł la qualificazione della condotta dell’imputato come violazione dell’art. 648 cod. pen.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME