Reato di Ricettazione: Quando il Ritrovamento di Documenti Diventa un Crimine
Il reato di ricettazione è una delle fattispecie più comuni e delicate del diritto penale, spesso al centro di dibattiti sulla prova dell’elemento soggettivo, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita del bene. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti, analizzando un caso relativo al possesso di documenti personali smarriti e confermando come la natura stessa di tali beni possa rendere palese la loro origine delittuosa, escludendo così la configurabilità di reati meno gravi.
I Fatti del Caso in Esame
Il procedimento giudiziario ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione. L’imputato era stato trovato in possesso di un portafogli contenente una serie di documenti personali – carta d’identità, patente di guida e tessera sanitaria – tutti intestati a un’altra persona. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, ritenendo che la presenza del nominativo del legittimo proprietario su ogni documento rendesse inequivocabile la loro provenienza illecita.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su tre motivi principali:
1. La richiesta di riqualificare il fatto nel reato meno grave di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.).
2. In subordine, la richiesta di riqualificazione nella fattispecie, ormai abrogata, di appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.).
3. Una contestazione sulla motivazione della pena inflitta, ritenuta viziata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. I giudici di legittimità hanno ritenuto i motivi di ricorso infondati, in quanto l’imputato non si era confrontato adeguatamente con le solide argomentazioni logico-giuridiche della sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Corte e il reato di ricettazione
L’ordinanza della Cassazione è particolarmente interessante per le motivazioni con cui ha respinto ogni singolo motivo di ricorso, fornendo principi di diritto chiari e applicabili a casi simili.
Distinzione tra Ricettazione e Acquisto di Cose di Sospetta Provenienza
Il primo punto affrontato riguarda la differenza tra il reato di ricettazione e quello previsto dall’art. 712 c.p. La Corte ha sottolineato che, per configurare la ricettazione, è necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Nel caso di specie, i beni ricevuti (documenti di identità, patente, tessera sanitaria) recavano tutti il nome del proprietario. Questa caratteristica, secondo la Corte, non lasciava spazio a un mero ‘sospetto’, ma generava una ‘chiara riconoscibilità’ della loro origine illecita. Di conseguenza, non era possibile declassare il reato a una fattispecie che richiede un livello di consapevolezza inferiore.
Il Principio Applicabile ai Beni Smarriti
Anche il secondo motivo è stato respinto con fermezza. La Corte ha chiarito, citando un precedente consolidato, che un bene smarrito non cessa di appartenere al suo legittimo proprietario. Chi trova un bene smarrito e se ne impossessa senza restituirlo commette il delitto di furto. Di conseguenza, chi riceve tale bene da colui che lo ha trovato e non lo ha restituito, commette il reato di ricettazione. La natura dei documenti, che conservano ‘chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui’, rende impossibile applicare la vecchia norma sull’appropriazione di cose smarrite.
La Discrezionalità nella Determinazione della Pena
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile anche la censura sulla misura della pena. Ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La motivazione può essere anche sintetica, con espressioni come ‘pena congrua’ o un richiamo alla gravità del fatto, senza che ciò costituisca un vizio di legittimità, specialmente se la pena è inferiore alla media edittale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la natura del bene è un elemento decisivo per valutare la sussistenza del reato di ricettazione. Quando si tratta di documenti personali, la prova della consapevolezza della loro provenienza illecita è ‘in re ipsa’, ovvero è insita nella cosa stessa. Trovare un portafogli con documenti e non attivarsi immediatamente per la restituzione espone a gravi conseguenze penali. La sentenza serve da monito: la legge non tollera ambiguità quando l’identità del legittimo proprietario è palese e facilmente verificabile.
Perché il possesso di un portafogli con documenti è stato qualificato come reato di ricettazione e non come un reato minore?
Perché i documenti personali (carta d’identità, patente, tessera sanitaria) riportano chiaramente il nome del proprietario. Questa caratteristica rende la loro provenienza illecita immediatamente e chiaramente riconoscibile, eliminando il semplice ‘sospetto’ e integrando la piena consapevolezza richiesta per la ricettazione.
Commette reato chi riceve un oggetto che è stato semplicemente smarrito e non rubato?
Sì. Secondo la Corte, un bene smarrito non perde il suo proprietario. Chi lo trova e se ne impossessa senza restituirlo commette furto. Di conseguenza, chi riceve tale bene da chi lo ha trovato commette il reato di ricettazione, poiché il bene proviene comunque da un delitto (il furto per appropriazione).
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
Generalmente no, se la motivazione del giudice di merito è ritenuta sufficiente. La determinazione della pena è un potere discrezionale del giudice di primo e secondo grado. La Corte di Cassazione può intervenire solo in caso di vizi logici o giuridici manifesti nella motivazione, cosa che in questo caso è stata esclusa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45970 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45970 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Abbiategrasso il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la mancata qualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza, non è consentito in quanto omette di confrontarsi compiutamente con la motivazione con la quale la Corte d’appello di Milano, con corretti argomenti logico-giuridici (si veda, in particolare, la pagina 5 della sentenza impugnata), ha ritenuto la configurabilità del reato di ricettazione e non di quello di cui all’art. 712 cod. pen., stante la natura dei beni ricevuti dall’imputato (carta d’identità, patente di guida e tessera NUMERO_DOCUMENTO, tutt recanti il nominativo del legittimo proprietario, oltre che il portafogli che conteneva), con la conseguente chiara riconoscibilità della provenienza delittuosa degli medesimi beni;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto come reato (ormai abrogato) di cui all’art. 647 cod. pen., non è consentito in quanto omette anch’esso di confrontarsi con la motivazione con la quale la Corte d’appello di Milano, con corretti argomenti logico-giuridici (si
veda, in particolare, la pagina 5 della sentenza impugnata, ove l’esatto riferimento a Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225-01), ha ritenuto la configurabilità del reato di ricettazione e non di quello di cui all’art. 647 cod pen., atteso che, stante sempre la natura dei beni ricevuti dall’imputato – i quali sono tali da conservare chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui -, non cessando il potere di fatto del titolare sugli stessi, ancorché smarriti, chi se ne impossessa senza restituirli commette il delitto di furto e chi li riceve commette il delitto di ricettazione;
considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della misura della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l’utilizzo di espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.