Reato di Resistenza: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di reato di resistenza a pubblico ufficiale, delineando con chiarezza i limiti dell’impugnazione e i criteri per l’applicazione di alcune cause di non punibilità. La decisione sottolinea come un ricorso basato su contestazioni generiche o sulla rivalutazione di prove già esaminate nei gradi di merito sia destinato all’inammissibilità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un intervento delle forze dell’ordine presso il domicilio di un individuo, richiesto per sedare un litigio familiare. Durante l’attività di controllo degli agenti, l’uomo ha posto in essere condotte violente con lo scopo di ostacolare il loro operato. A seguito di ciò, veniva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, decisione confermata anche dalla Corte d’Appello.
Le Doglianze del Ricorrente e il Reato di Resistenza
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basando le sue difese su tre punti principali:
1. Errata valutazione del materiale probatorio: secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero apprezzato correttamente le prove raccolte.
2. Mancata applicazione della causa di non punibilità per reazione ad atto arbitrario (art. 393-bis c.p.): si sosteneva che la reazione fosse giustificata da un presunto errore sul fatto, che avrebbe reso l’intervento del pubblico ufficiale un atto arbitrario.
3. Mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): si richiedeva il proscioglimento in virtù della presunta lieve entità della condotta e dell’offesa.
Queste argomentazioni miravano a smontare l’impianto accusatorio e a ottenere un annullamento della condanna per il reato di resistenza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le doglianze formulate dalla difesa. La motivazione della Corte si articola sui seguenti punti chiave:
– Sulla valutazione delle prove: La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La valutazione delle prove spetta esclusivamente ai giudici dei primi due gradi (Tribunale e Corte d’Appello). Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata”, esente da vizi logici e basata su massime di esperienza condivisibili. Pertanto, ogni tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti è stato ritenuto inammissibile.
– Sull’applicazione dell’art. 393-bis c.p.: La doglianza è stata giudicata “del tutto generica”. Per invocare la causa di non punibilità della reazione ad un atto arbitrario, è necessario fornire elementi oggettivi che dimostrino l’arbitrarietà dell’azione del pubblico ufficiale. La semplice affermazione di un “errore sul fatto”, senza concreti elementi a supporto, non è sufficiente a far apparire l’atto come ingiusto o illegittimo.
– Sull’applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Anche questa richiesta è stata respinta. La Corte ha sottolineato la gravità della reazione violenta e delle lesioni provocate all’agente di polizia, documentate da un referto medico. Tali elementi sono stati considerati ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Le congetture della difesa sulla prolungata permanenza dell’agente nell’abitazione sono state ritenute irrilevanti e non idonee a scalfire la coerenza logica della sentenza impugnata.
Conclusioni
La decisione in esame ribadisce alcuni principi cardine del diritto penale e processuale. In primo luogo, il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) e non può essere utilizzato per sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove. In secondo luogo, le cause di non punibilità, come quelle previste dagli articoli 393-bis e 131-bis c.p., richiedono presupposti oggettivi e specifici, la cui assenza rende la richiesta generica e, quindi, inammissibile. Infine, la gravità della condotta, specialmente quando si traduce in violenza fisica contro le forze dell’ordine, costituisce un elemento decisivo che impedisce l’applicazione di benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende sigilla l’inammissibilità del suo tentativo di impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione per reato di resistenza viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando non indica specifiche violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a contestare l’apprezzamento delle prove fatto dai giudici di merito o a sollevare questioni senza fornire elementi oggettivi a supporto, come nel caso della presunta reazione ad un atto arbitrario non provato.
Perché la Cassazione ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità per reazione a un atto arbitrario (art. 393-bis c.p.)?
La Corte ha escluso tale causa di non punibilità perché il ricorrente non ha fornito alcun elemento oggettivo per dimostrare che l’atto compiuto dal pubblico ufficiale fosse arbitrario. La semplice affermazione di un errore sul fatto, senza prove concrete, è stata ritenuta una doglianza del tutto generica e quindi insufficiente.
La violenza contro un agente di polizia può essere considerata di ‘particolare tenuità’ (art. 131-bis c.p.)?
Secondo questa ordinanza, no. La gravità della reazione violenta e le lesioni fisiche cagionate all’agente di polizia, riscontrate da un referto medico, sono elementi che ostacolano il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La condotta è stata ritenuta troppo grave per poter beneficiare di questa causa di non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39295 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39295 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 19125/25
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Napoli, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, in ordine alla finalità oppositiva delle condotte violente rivolte ad ostacolare l’att di controllo degli agenti operanti presso il suo domicilio, a seguito di una richie di intervento per sedare un litigio in famiglia;
ritenuto che le atre doglianze riferite alla mancata applicazione della causa d non punibilità prevista dall’art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale, come anche quelle su diniego della causa di non punibilità prevista dall’art.131 bis c.p. per la grav della reazione violenta e delle lesioni cagionate all’agente di polizia, riscontrat referto medico e messe indubbio dalla difesa con opinabili congetture sulla lunga permanenza dell’agente nella camera da letto che non inficiano la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025
Il Consigliere estensore
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