Reato di resistenza: Fuga in auto e manovre pericolose
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è una fattispecie che solleva spesso interrogativi, specialmente quando si manifesta attraverso la condotta di guida. Non ogni fuga dalla polizia integra questo delitto. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha tracciato una linea netta tra una semplice sottrazione al controllo e una condotta attiva di opposizione, chiarendo quando le manovre al volante diventano penalmente rilevanti. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso: Una Fuga Pericolosa
Il caso trae origine dalla condotta di un automobilista che, invece di fermarsi all’alt delle forze dell’ordine, si dava alla fuga a bordo del proprio veicolo. L’inseguimento che ne scaturiva non era una semplice corsa, ma era caratterizzato da una serie di manovre repentine e pericolose da parte del fuggitivo. Queste azioni non solo ostacolavano attivamente l’operato degli agenti, ma creavano anche un concreto pericolo per la loro incolumità e per quella degli altri utenti della strada, ignari protagonisti della scena.
Il Percorso Giudiziario e il Ricorso in Cassazione
La Corte d’Appello aveva ritenuto che tale comportamento integrasse pienamente il reato di resistenza a pubblico ufficiale, confermando la condanna. L’imputato, non rassegnato, proponeva ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due punti principali:
1. Sulla responsabilità: Sosteneva che la sua condotta non configurasse il reato contestato.
2. Sul trattamento sanzionatorio: Lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva.
La difesa mirava a una riconsiderazione dei fatti e a una valutazione più mite della sua posizione, sperando in un esito diverso davanti alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Cassazione: Il Reato di Resistenza nella Guida
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando su tutta la linea le argomentazioni difensive. I giudici hanno sottolineato che il ricorso, in punto di responsabilità, si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, con argomentazioni giuridiche impeccabili, aveva già stabilito che la condotta di guida dell’imputato era andata ben oltre la semplice fuga.
La Corte ha chiarito un principio fondamentale: il reato di resistenza si configura quando la fuga non è meramente passiva, ma si traduce in un comportamento attivo che intralcia l’operato dei pubblici ufficiali e genera un pericolo. Le “manovre repentine” e il rischio creato per l’incolumità degli agenti e dei terzi sono stati considerati elementi sufficienti a qualificare la condotta come una vera e propria forma di opposizione violenta, seppur attuata tramite il veicolo.
Anche i motivi relativi alla pena sono stati respinti. La Cassazione ha ricordato che la valutazione sulle circostanze attenuanti e sulla recidiva è una prerogativa dei giudici di merito. In questo caso, la decisione era stata ben motivata, evidenziando non solo la gravità del fatto, ma anche la “capacità a delinquere” dell’imputato, un elemento che giustificava un trattamento sanzionatorio più severo.
Le Conclusioni: Quando Fuggire Diventa Resistenza
L’ordinanza in esame consolida un importante orientamento giurisprudenziale. La distinzione tra fuga e resistenza non dipende dalla volontà di sottrarsi al controllo, ma dalle modalità con cui tale proposito viene attuato. Una guida pericolosa, che mette a repentaglio la sicurezza pubblica e ostacola attivamente l’azione delle forze dell’ordine, trasforma una potenziale infrazione amministrativa o un reato minore in un grave delitto come quello di resistenza a pubblico ufficiale. La decisione serve da monito: la strada non può diventare un’arena per sfidare l’autorità, e le conseguenze di una fuga sconsiderata possono essere molto gravi, non solo per la sicurezza di tutti, ma anche dal punto di vista penale.
Una semplice fuga in auto dalla polizia costituisce sempre reato di resistenza?
No. Secondo la Corte, il reato di resistenza si configura non con la semplice fuga, ma quando la guida dell’imputato, attraverso manovre repentine e pericolose, intralcia attivamente l’inseguimento e crea un pericolo concreto per l’incolumità degli agenti e degli altri utenti della strada.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproduceva censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, e perché mirava a una nuova valutazione dei fatti e del trattamento punitivo, attività non consentita alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27878 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME NOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in punto di responsabilità, riproduce censure esaminate dalla Corte di appello che, con corretti argomenti giuridici, ha ritenuto configurabile il reato di resistenza nella condotta di guida dell’imputato, datosi alla fuga a bordo dell’auto, intralciando con manovre repentine l’inseguimento e creando pericolo per l’incolumità degli agenti e degli altri utenti della strada;
Considerato che i motivi di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva non sono consentiti perché finalizzati ad una rivalutazione del trattamento punitivo che, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, i giudici del merito hanno valutato evidenziando aspetti significativi non solo della gravità del fal:to ma anche della capacità a delinquere dell’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024
Il Consiglier COGNOME latore
Il Presi nte