Reato di Resistenza: La Cassazione Conferma la Condanna e Dichiara il Ricorso Inammissibile
L’Ordinanza n. 7036/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla configurazione del reato di resistenza a un pubblico ufficiale e sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha esaminato il caso di un individuo che si era opposto a un intervento volto a fermare la sua azione violenta nei confronti di un’altra persona. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un soggetto per il reato di resistenza. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta non costituisse resistenza, ma fosse motivata dall’intenzione di difendersi da una terza persona coinvolta nella disputa. In pratica, l’individuo si era opposto all’azione di un ufficiale che tentava di bloccarlo, impedendogli di proseguire l’aggressione.
Il ricorrente, quindi, contestava la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano interpretato la sua opposizione fisica come una violazione della legge penale, anziché come una reazione giustificata dal contesto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a una valutazione preliminare di natura procedurale. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano idonei a mettere in discussione la sentenza d’appello, condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il reato di resistenza è stato confermato?
La motivazione della Cassazione è chiara e si fonda su due pilastri principali. 
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato reiterativo. Questo significa che l’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve sollevare vizi di legittimità della sentenza (come un’errata applicazione della legge o un vizio di motivazione), non può essere una semplice riproposizione delle medesime difese.
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse risposto in modo adeguato e logico alla tesi difensiva. I giudici d’appello avevano correttamente individuato l’essenza del reato di resistenza nell’opposizione fisica del ricorrente all’iniziativa dell’ufficiale di bloccarlo. L’intenzione dichiarata dall’imputato di volersi ‘difendere’ dalla terza persona è stata considerata irrilevante e inconsistente, poiché i fatti dimostravano che era lui a porre in essere un’azione violenta che l’intervento dell’ufficiale mirava a interrompere.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. È necessario presentare critiche specifiche e pertinenti alla legalità della decisione impugnata. 
Inoltre, sul piano sostanziale, la decisione chiarisce che il reato di resistenza si configura quando ci si oppone a un pubblico ufficiale che compie un atto del proprio ufficio, indipendentemente dalle motivazioni personali, soprattutto se queste appaiono pretestuose. Opporsi a un agente che cerca di impedire la prosecuzione di un’azione violenta è, di per sé, una condotta che integra il reato, e tentare di giustificarla come ‘autodifesa’ contro la vittima dell’aggressione è una linea difensiva destinata a fallire.
 
Perché il ricorso per il reato di resistenza è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato ‘reiterativo’, ovvero si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
L’intenzione di difendersi da un’altra persona può giustificare la resistenza a un pubblico ufficiale?
Secondo questa ordinanza, no. La Corte ha ritenuto l’intenzione di difendersi ‘irrilevante e inconsistente’ perché l’imputato stava di fatto proseguendo un’azione violenta. L’opposizione all’ufficiale che tentava di fermarlo ha integrato il reato, a prescindere da tale presunta motivazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7036 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7036  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso in ordine alla responsabilità per il reato di resistenza è reitera motivo di appello al quale la sentenza ha correttamente risposto individuando l’opposizione d ricorrente alla iniziativa di bloccarlo dal proseguire la sua azione violenta nei confront terza persona, ritenendo irrilevante e inconsistente l’intenzione dello stesso ricorre difendersi dal terzo ( v. pg. 5 e sg. della sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024