Reato di Resistenza: Quando la Fuga Diventa Delitto
Il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, disciplinato dall’articolo 337 del codice penale, è una fattispecie che spesso genera dibattiti interpretativi. Quando una semplice fuga si trasforma in una condotta penalmente rilevante? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato condannato per essersi dato alla fuga con una manovra pericolosa dopo un controllo. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Una Fuga Pericolosa
Il caso ha origine da una sentenza di condanna della Corte di Appello di Torino. Un automobilista, dopo essere stato fermato per un controllo da parte delle forze dell’ordine, aveva posto in essere una manovra di fuga ritenuta pericolosa. Per questa condotta, gli veniva contestato e successivamente confermato in appello il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Contro tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione. In particolare, sosteneva che la sua condotta non potesse essere correttamente inquadrata nel delitto di cui all’art. 337 c.p., contestando la valutazione dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si concentra sulla correttezza formale e legale dei motivi di ricorso presentati. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni dell’imputato non fossero ammissibili in sede di legittimità.
Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva. Oltre alla conferma della pena, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria tipica in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: Perché il ricorso sul reato di resistenza è inammissibile
La Corte Suprema ha basato la propria decisione su un principio cardine del processo penale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione non serve a riesaminare i fatti e a fornire una nuova valutazione delle prove, compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione, invece, valuta esclusivamente la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici hanno stabilito che i motivi addotti dal ricorrente erano ‘generici e meramente assertivi’. Questo significa che l’imputato si era limitato a contestare la conclusione dei giudici di merito sulla configurabilità del reato di resistenza, senza però indicare specifici errori di diritto o palesi vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello. La Corte ha implicitamente confermato che una manovra di fuga, se connotata da profili di pericolosità tali da ostacolare l’atto d’ufficio, integra pienamente la violenza o la minaccia richiesta dalla norma sul reato di resistenza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici; è necessario articolare motivi di ricorso specifici, tecnici e pertinenti al ruolo della Corte di Cassazione. Le censure generiche, che si limitano a riproporre una diversa lettura dei fatti, sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
Dal punto di vista sostanziale, la decisione consolida l’orientamento secondo cui la fuga da un controllo non è sempre irrilevante penalmente. Quando la fuga non è una semplice ‘non collaborazione’ ma si traduce in un comportamento attivo e pericoloso (come una manovra azzardata nel traffico), che mette a repentaglio la sicurezza e intralcia l’operato dei pubblici ufficiali, essa integra pienamente gli estremi del delitto di resistenza.
Una manovra di fuga dopo un fermo di polizia può costituire reato di resistenza?
Sì, secondo l’ordinanza, una pericolosa manovra di fuga posta in essere dopo essere stati fermati per un controllo è sufficiente per configurare il reato di resistenza a un pubblico ufficiale previsto dall’art. 337 del codice penale.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati ‘generici e meramente assertivi’. Non contestavano specifici errori di diritto, ma si limitavano a mettere in discussione la valutazione dei fatti, cosa non consentita nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
L’ordinanza stabilisce che, a seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6114 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Borgosesia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte di appello di Torino
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione sulla sussumibilità del fatto nel reato di resistenza avendo posto in essere una pericolosa manovra di fuga, dopo essere stato fermato per un controllo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
4
11.-
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024