Reato di Reingresso: La Cassazione Conferma la Legittimità della Pena Detentiva
L’ordinamento giuridico italiano prevede sanzioni specifiche per chi, dopo essere stato espulso, rientra illegalmente nel territorio nazionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato proprio il tema del reato di reingresso, confermando la legittimità della pena detentiva e la sua compatibilità con le normative europee. Analizziamo questa importante decisione per comprenderne i dettagli e le implicazioni.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Reingresso Illegale
Il caso riguarda un cittadino extracomunitario condannato in primo grado e in appello alla pena di otto mesi di reclusione. L’accusa era quella prevista dall’articolo 13, comma 13, del D.Lgs. 286/98, per aver fatto ritorno in Italia senza la necessaria autorizzazione ministeriale, nonostante un precedente provvedimento di rimpatrio. L’imputato ha quindi deciso di impugnare la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria davanti alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni di legittimità.
L’Analisi della Corte: I Motivi di Ricorso e la loro Inammissibilità
La Suprema Corte ha esaminato i diversi motivi presentati dalla difesa, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
La Genericità del Primo Motivo
Il primo motivo lamentava una presunta insufficienza della motivazione della sentenza d’appello. Tuttavia, la Cassazione lo ha liquidato come ‘del tutto generico’, poiché non contestava alcun punto specifico delle argomentazioni, puntuali e articolate, della Corte territoriale. Questo ci ricorda un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per cassazione deve essere specifico e mirato, non una mera riproposizione di doglianze generali.
Il Reato di Reingresso e la Compatibilità con la Normativa UE
Il cuore della questione risiedeva nel secondo motivo, che contestava la compatibilità della pena detentiva con la direttiva europea 2008/115/CE (la cosiddetta ‘Direttiva Rimpatri’). La difesa sosteneva, in sostanza, che la detenzione fosse una misura sproporzionata. La Corte ha definito questo motivo ‘manifestamente inammissibile’, richiamando un orientamento ormai consolidato. Citando una precedente sentenza (il caso ‘Celaj’ deciso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea), i giudici hanno ribadito che la direttiva consente agli Stati di adottare un approccio progressivo. Ciò significa che è legittimo prevedere sanzioni diverse, inclusa la reclusione, per le differenti cause di presenza irregolare sul territorio.
L’Inammissibilità degli Altri Motivi di Appello
Anche le altre censure sono state respinte. Una contestazione relativa a un altro reato (art. 707 c.p.) è stata dichiarata inammissibile per ‘difetto di interesse’, dato che su quel punto non vi era stata alcuna statuizione nei gradi di merito. Infine, riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello congrua e logica. I giudici di merito avevano correttamente evidenziato la mancata dimostrazione di elementi favorevoli e tenuto conto dei precedenti penali specifici dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su principi procedurali e sostanziali solidi. Dal punto di vista procedurale, il rigore nella formulazione dei motivi di ricorso è essenziale per accedere al giudizio di legittimità. Un ricorso vago e generico è destinato all’inammissibilità. Sul piano sostanziale, la Corte ha riaffermato un punto cruciale: la normativa italiana sul reato di reingresso è in armonia con il diritto dell’Unione Europea. La scelta di sanzionare con la detenzione una violazione grave come il rientro illegale dopo un’espulsione rientra nella discrezionalità dello Stato membro, purché si rispetti un criterio di progressività delle sanzioni.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza. Per gli operatori del diritto, essa rappresenta un chiaro monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici e ben argomentati. Per i cittadini, chiarisce che il reato di reingresso è considerato una fattispecie grave, per la quale la sanzione detentiva è ritenuta proporzionata e legittima, anche alla luce dei principi europei. La decisione sottolinea come la violazione di un ordine di allontanamento dal territorio nazionale non possa essere considerata una mera irregolarità amministrativa, ma un illecito penale sanzionabile con la reclusione.
È legittima una pena detentiva per il reato di reingresso illegale di un cittadino extracomunitario?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che l’irrogazione di una pena detentiva è conforme alla direttiva europea 2008/115/CE. Questa direttiva consente all’ordinamento nazionale di adottare, secondo un criterio di progressività, diverse tipologie di sanzioni, inclusa la reclusione, per contrastare la presenza irregolare sul territorio.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione è formulato in modo troppo generico?
La Corte lo dichiara inammissibile. Il ricorso deve ‘aggredire’ punti specifici delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Una critica generale e non focalizzata sull’insufficienza della motivazione, senza indicare quali passaggi siano carenti, non può essere esaminata nel merito.
Perché la Corte ha negato le circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito perché l’imputato non aveva fornito alcuna dimostrazione di ‘obiettive emergenze favorevoli’. Inoltre, la decisione di negare le attenuanti e la sospensione condizionale era motivata in modo congruo facendo riferimento ai plurimi precedenti specifici a carico del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41043 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41043 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME“
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 23 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la decisione impugnata, con cui COGNOME era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs.n. 286/98 , commesso in Reggio Calabria il 24/08/2022;
Ritenuto che il primo motivo è del tutto generico perché lamenta l’insufficienza della motivazione senza aggredire alcuno specifico punto delle puntuali e articolate argomentazioni contenute nella sentenza impugnata;
che il secondo motivo è manifestamente inammissibile, essendosi sul punto consolidato l’orientamento secondo il quale «in tema di reato di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, l’irrogazione di una pena detentiva è conforme alla direttiva 2008/115/CE, come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 1 ottobre 2015 nel caso COGNOME, che consente all’ordinamento statuale di adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di sanzioni rispetto alle diverse cause di presenza irregolare sul territorio» (Sez. 1, n. 49859 del 14/10/2015, Rv. 265469 – 01);
che il terzo motivo, relativo alla contestazione del reato di cui all’art. 707 cod. pen., è inammissibile per difetto di interesse perché già la Corte di appello ha chiarito che su tale contestazione non vi è stata statuizione nella sentenza di primo grado e non vi è stato appello del pubblico ministero;
che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito ha evidenziato – con considerazioni sul punto incontrastate dal ricorso che non vi era stata compiuta dimostrazione di obiettive emergenze favorevoli, sicchè già per questo non si sarebbe potuto procedere alla loro concessione (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640-01); inoltre con pertinenti riferimenti, non contestati, ai plurimi precedenti specifici è stata fornita congrua motivazione in ordine alla determinazione della sanzione e al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena;
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
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Il Presidente