Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9020 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9020 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nel procedimento a carico di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
nonchØ sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 04/11/2025 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lett le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Brescia del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 04/11/2025 il Tribunale di Brescia ha riqualificato il reato ascritto a XXXXXXXXXXXX al capo 1) della rubrica ai sensi dell’art. 624bis cod. pen. ed ha confermato l’ordinanza impugnata emessa in data 17/10/2025 dal Gip del Tribunale di Mantova nei confronti della stessa XXXX.
2.Il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente ha dedotto inosservanza e falsa applicazione della legge penale, nonchØ mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 628 cod. pen. quanto alla intervenuta riqualificazione della condotta ascritta ai sensi dell’art. 624bis cod. pen.
In particolare, la parte ricorrente ha osservato che la condotta valutata e considerata dal Tribunale (l’essersi la ricorrente aggrappata al braccio della persona offesa riuscendo così a sottrarre l’orologio che la stessa portava al polso, provocando conseguentemente una escoriazione) fosse stata ricostruita sulla base di una motivazione contraddittoria e in violazione di legge, atteso che la stessa non si era limitata alla forza esercitata sul polso sinistro della persona offesa, dove era indossato l’orologio, ma aveva coinvolto l’intero braccio, rappresentando un esercizio di violenza di portata maggiore e continuata, che valeva a far ritenere integrata la rapina contestata, atteso il ripetuto tentativo della persona offesa di allontanarla e respingerla. L’azione, per come descritta dalla stessa persona offesa,
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non integrava un esercizio di violenza diretto solo ed esclusivamente verso la res sottratta; non occorreva una particolare veemenza della stessa al fine di poter ritenere integrata la rapina. Si Ł, quindi, osservato come proprio il blocco del braccio e la conseguente violenza in tal senso esercitata verso la persona e non verso la cosa, aveva consentito di sottrarre l’orologio, e il Tribunale aveva omesso, tra l’altro, di considerare le attività di indagine espletate e, in particolare, l’acquisizione delle riprese delle telecamere di video sorveglianza, limitandosi ad una valutazione parcellizzata dei contenuti della querela presentata dalla persona offesa. Sul punto la motivazione si doveva dunque considerare anche omessa (anche atteso il diretto richiamo a tali esiti da parte del G.i.p.).
3.XXXXXXXXXXXX, per mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Ł stata richiamata la ricorrenza di violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in ogni sua forma per avere il Tribunale ritenuto la sussistenza degli elementi integrativi del delitto di furto con strappo in luogo del diverso e meno grave furto con destrezza; sono state sul punto ritenute non risolutive le dichiarazioni rese, in sede di presentazione di querela, dalla persona offesa (allegata al ricorso a fini di autosufficienza dello stesso).
4.Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso del Pubblico Ministero Ł fondato per le ragioni che seguono. Ne discende l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata per nuovo giudizio dinnanzi al Tribale di Brescia competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
2.Il Pubblico Ministero ha correttamente evocato nel caso di specie la violazione di legge quanto alla mutata qualificazione giuridica del fatto ascritto alla XXXX. In via preliminare, occorre rilevare come ricorra uno specifico interesse del Pubblico Ministero al ricorso per cassazione nel caso di specie a causa della diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta, realizzata dal Tribunale del riesame. Questa Corte ha infatti chiarito, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, che sussiste l’interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che, pur avendo confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a taluni dei delitti contestati e disposto il mantenimento della misura cautelare, abbia, purtuttavia, annullato parzialmente il provvedimento genetico in relazione ad altri delitti per i quali la misura stessa risultava adottata (Sez. 4, n. 22964 del 21/04/2023, COGNOME, Rv. 284775-01, nella cui parte motiva la Corte ha precisato che il pubblico ministero ha interesse alla cristallizzazione del cd. “giudicato cautelare” anche con riguardo ai delitti in relazione ai quali l’ordinanza genetica Ł stata annullata).Anche nel caso di specie, proprio in ragione della qualificazione giuridica ascritta alla condotta imputata per come rivalutata dal Tribunale, ricorre all’evidenza un interesse del Pubblico Ministero alla cristallizzazione del giudicato cautelare.
3.Ciò premesso, si deve rilevare come il Tribunale abbia reso sul punto di fatto una motivazione carente e in parte apodittica, quanto alla condotta posta in essere dallaXXXXX (con particolare riferimento alla esplicazione di violenza e forza in danno della sola res e non della persona offesa) e non abbia correttamente applicato nel caso di specie i princìpi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito in modo costante e condivisibile che : – in tema di rapina integra il requisito della violenza, quale elemento materiale del reato, non soltanto l’esercizio sul soggetto passivo di un vero e proprio
costringimento fisico, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall’agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica o psichica del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, COGNOME, Rv. 279813-01; Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279587-01; Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 270180-01); – in tema di rapina, l’elemento oggettivo del reato può essere costituito anche dal compimento di un’azione violenta nei confronti di una cosa qualora questa forma di violenza sia tale da esprimere un messaggio minatorio nei confronti della persona al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione (Sez. 2, n. 36179 del 14/08/2021, COGNOME, Rv. 281966-01; Sez. 2, n. 8961 del 16/02/2016, COGNOME, Rv. 266101-01); – ai fini dell’integrazione del reato di rapina, Ł sufficiente l’utilizzo da parte dell’agente di un pur ridotto coefficiente di forza impeditiva contro il soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica, assoluta o relativa (Sez. 6, n. 46931 del 25/10/2022, Seferovic, Rv. 284021-01). Ne consegue l’annullamento sul punto del provvedimento impugnato con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. affinchØ provveda nell’ambito della propria piena discrezionalità alla valutazione devoluta in applicazione degli approdi ermeneutici appena richiamati.
Ciò posto, si deve conseguentemente rilevare la manifesta infondatezza delle censure proposte dalla XXXXXXXXXXXX, sostanzialmente assorbite dalle considerazioni appena esposte quanto alla fondatezza del ricorso del Pubblico Ministero. Si deve, comunque, evidenziare come la argomentazione difensiva proposta in questa sede sia manifestamente infondata, tenuto conto del principio di diritto affermato da Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088-01, che ha chiarito, come sussiste la circostanza aggravante della destrezza solo quando la condotta si caratterizzi per particolari abilità, astuzia o avvedutezza, così da sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res , non essendo invece sufficiente che l’agente si limiti ad approfittare di situazioni non provocate di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.
Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come gli elementi evidenziati non solo dal Tribunale, ma dalla stessa ricorrente si pongano in evidente rapporto di incompatibilità con la condotta di furto aggravata dalla destrezza, percome specificata nei termini appena indicati. Il ricorso della XXXX deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del p.m. annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso di XXXXXXXXXXXX che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 03/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.