Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51517 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51517 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
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Letto il ricorso proposto nell’interesse dilLorenzorioffi;
ritenuto che i motivi di ricorso (primo e terzo), con i quali si deduce la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato pe reati di rapina dell’apparecchio cellulare sottratto alla donna con la quale si accompagnava e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente, sono manifestamenti infondati in tema di concetto di profitto, il primo (Sez. U. n. 41570/2023), oltre che generici e meramente reiterativi in fatto -entrambi- rispetto alla dinamica dell’occorso logicamente argomentata d giudice di merito nella duplice conformità verticale della decisione, in quanto a fronte di motivazione esente da vizi logici e giuridici non indicano gli elementi che sono alla base del censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto altresì che la richiesta qualificazione alternativa del fatto come esercizio arbitra delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona (art. 393 cod. pen.) non è stat previamente dedotta con i motivi di gravame al giudice del merito, il che rende inammissibile i motivo di ricorso secondo quanto dispone l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
ritenuto infine che i doppi benefici richiesti al giudice del merito sono stati da questi rige sulla base di argomentazioni non manifestamente illogiche, avendo la Corte di merito espresso (valutando i fatti) una negativa prognosi recidivante, che inibisce l’accesso ai benefici richie ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023
Il C nsigliere estensore
Il Presidente
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