Reato di rapina: i limiti della riqualificazione giuridica
Il reato di rapina costituisce una fattispecie complessa che tutela sia il patrimonio che l’integrità fisica della vittima. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso in cui la difesa cercava di ottenere una qualificazione giuridica più lieve, trasformando l’accusa in danneggiamento con violenza. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito principi fondamentali sulla specificità dei motivi di ricorso.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per il delitto di rapina. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione degli articoli 628 e 635 del codice penale. La tesi difensiva sosteneva che l’azione compiuta non integrasse gli estremi della rapina, bensì quelli del danneggiamento accompagnato da violenza sulla persona. Tale distinzione è cruciale, poiché le pene previste per le due fattispecie divergono sensibilmente.
La decisione della Corte
La settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla natura dei motivi di impugnazione presentati, ritenuti aspecifici. Secondo i giudici, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza apportare elementi di critica nuovi o idonei a scardinare la logica della sentenza impugnata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte evidenziano che la Corte territoriale aveva già fornito una spiegazione esente da vizi logici riguardo alla responsabilità dell’imputato. I giudici di merito avevano correttamente interpretato le risultanze istruttorie, esplicitando chiaramente perché il fatto dovesse essere inquadrato come reato di rapina. Quando una sentenza di appello è coerente e ben strutturata, il ricorso per Cassazione non può limitarsi a una mera reiterazione delle difese precedenti, ma deve individuare specifici errori di diritto o mancanze motivazionali che in questo caso non sono stati ravvisati.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso comporta non solo la definitività della condanna per il reato di rapina, ma anche pesanti oneri economici per il ricorrente. Oltre alle spese processuali, è stata disposta la condanna al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza nel richiedere che i motivi di ricorso siano strettamente correlati alle motivazioni della sentenza impugnata, evitando tentativi dilatori basati su argomenti già ampiamente superati nei gradi di merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato aspecifico?
Il ricorso è aspecifico quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate in appello senza criticare i punti specifici della decisione del giudice di secondo grado.
Qual è la differenza tra rapina e danneggiamento con violenza?
La rapina prevede l’uso della violenza o minaccia per impossessarsi di una cosa mobile altrui, mentre il danneggiamento con violenza si focalizza sulla distruzione o deterioramento del bene.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il pagamento delle spese processuali e solitamente una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49814 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49814 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELFRANCO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 628 e 635 cod. pen. e la mancata riqualificazione del fa nel reato di danneggiamento con violenza sulla persona, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini pre concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragi loro convincimento (vedi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazion responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 novembre 2023
Il ConsiglirieLE..stensore
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