Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8939 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8939 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a APRILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e i motivi nuovi trasmessi in data odierna;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla valutazione della prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di rapina contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un’alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 sulla lettura dei dati processuali fornita dal Tribunal e condivisa dalla Corte di merito da cui si ricava una ricostruzione dei fatti coerente tra le dichiarazioni della p.o. e le immagini tratte dalle videocamere di sorveglianza);
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto n delitto di rapina, difettando di quest’ultimo il fine di profitto, è manifestament infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, motivatamente fatto proprio dai giudici di appello (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5), nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene (Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, COGNOME, Rv. 285190 – 01), come avvenuto nella specie;
che i motivi nuovi sono stati dedotti tardivamente e comunque sono inammissibili stante l’inammissibilità del ricorso principale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite, che si ritiene congruo liquidar nella somma complessiva di euro 5000,00 considerato che le stesse sono difese dal medesimo avvocato e hanno presentato memorie distinte ma aventi contenuto analogo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore
Il Presi COGNOMECOGNOMENOME> nte