Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48600 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48600 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso (e della memoria, in cui non vengono sviluppati profili nuovi), che contestano il vizio motivazionale e la violazione d legge in relazione agli artt. 628 comma secondo, 582, 585, 576 e 581 cod. pen. per mancato assorbimento del reato di lesioni in quello di rapina, nonché la contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge in ordine agli artt. 81, 132, 133 e 61 n. 4 cod. pen., sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla prova di tutti gli elementi costitutivi dei reati ascritt segnatamente, l’integrazione della “malattia” quale discrimen tra le due fattispecie ha correttamente consentito il rigetto dell’invocato assorbimento del reato di lesioni in quello di rapina; si veda, ancora, pag. 3 in punto di congruità della pena inflitta, in conformità dei parametri imposti dagli artt. 132 e 133 cod. pen.);
considerato che conseguentemente l’aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità del ricorso, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così de o in Roma, il 12/09/2023 Il RAGIONE_SOCIALE