Reato di Prescrizione: La Cassazione Conferma che le Attenuanti non Abbreviano i Tempi
Il calcolo dei termini per l’estinzione di un reato di prescrizione rappresenta un aspetto cruciale del diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: le circostanze attenuanti, anche quelle ad effetto speciale, non hanno alcun impatto sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere. Analizziamo questa importante decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato condannato dalla Corte d’Appello per un reato previsto dall’art. 474 del codice penale, relativo all’introduzione e al commercio di prodotti con marchi falsi. La difesa ha basato il proprio ricorso in Cassazione su tre distinti motivi:
1. Grossolanità del falso: Si sosteneva che la contraffazione fosse talmente evidente da rendere il reato impossibile, in quanto incapace di ingannare chiunque.
2. Mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: Secondo la difesa, il reato si era già estinto per il decorso del tempo.
3. Illegittimità costituzionale: Si sollevava un dubbio di costituzionalità dell’art. 157, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui esclude la rilevanza delle attenuanti ad effetto speciale nel calcolo della prescrizione, per presunta violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
L’Analisi della Corte sul Reato di Prescrizione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, respingendo tutte le doglianze della difesa con argomentazioni precise.
La Questione della Contraffazione
Sul primo punto, i giudici hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse logica e immune da vizi. Il giudice di merito aveva correttamente escluso l’ipotesi del reato impossibile, basandosi sugli accertamenti tecnici che dimostravano l’efficacia decettiva della contraffazione. Non ogni imperfezione, dunque, rende un falso “grossolano” e penalmente irrilevante.
Il Calcolo del Termine di Prescrizione
Il cuore della decisione risiede nel secondo e terzo motivo, strettamente collegati. La Cassazione ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato: per determinare il tempo necessario alla prescrizione di un delitto, si deve fare riferimento al limite edittale massimo di pena previsto per l’ipotesi-base del reato, senza tenere in alcuna considerazione le circostanze attenuanti. Questo principio vale anche per le attenuanti, come quella della particolare tenuità, che non costituiscono una figura autonoma di reato, ma semplici elementi che incidono sulla commisurazione della pena.
Di conseguenza, il delitto contestato all’imputato non risultava ancora prescritto. La Corte ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ricordando che la Corte Costituzionale si era già pronunciata sul punto con la sentenza n. 324 del 2008, rigettando la questione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una chiara interpretazione della legge e su precedenti consolidati. La ratio della norma sulla prescrizione è legata alla gravità astratta del reato, così come delineata dal legislatore nella sua forma base. Le circostanze attenuanti, che attengono alla specifica modalità della condotta o alla personalità dell’autore, entrano in gioco solo in un momento successivo, quello della determinazione della pena concreta, ma non possono modificare il tempo che lo Stato ha a disposizione per perseguire quel tipo di illecito. Accogliere la tesi difensiva avrebbe significato creare un’ingiustificata disparità di trattamento e minare la certezza del diritto riguardo ai tempi di estinzione del reato di prescrizione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio di notevole importanza: il calcolo della prescrizione è un’operazione che guarda alla struttura base del reato. Le circostanze attenuanti non possono essere invocate per abbreviare i tempi necessari all’estinzione del reato. Questa decisione offre un importante chiarimento per gli operatori del diritto, confermando che la valutazione della gravità del fatto ai fini della prescrizione deve rimanere ancorata ai parametri edittali massimi previsti dalla legge, garantendo uniformità e prevedibilità nell’applicazione della norma.
Una contraffazione può essere considerata un ‘reato impossibile’ se il falso non è perfetto?
No, non necessariamente. Secondo la Corte, se la contraffazione ha una potenziale capacità di ingannare il consumatore, il reato sussiste. La valutazione sulla ‘grossolanità’ del falso spetta al giudice di merito, la cui decisione, se logicamente motivata, non è sindacabile in Cassazione.
Le circostanze attenuanti riducono il tempo necessario per la prescrizione di un reato?
No. La Cassazione ha ribadito con forza che il termine di prescrizione si calcola esclusivamente sulla base della pena massima prevista dalla legge per il reato nella sua forma base, senza considerare alcuna circostanza attenuante, nemmeno quelle cosiddette ‘ad effetto speciale’.
È legittimo che la legge non consideri le attenuanti nel calcolo della prescrizione?
Sì. La Corte ha confermato la piena legittimità costituzionale di questa scelta legislativa, richiamando una precedente sentenza della Corte Costituzionale che ha già stabilito come tale meccanismo non violi il principio di uguaglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 148 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 148 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 02/03/1966
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento dell grossolanità del falso in relazione al reato di cui all’art. 474 cod. pen., è manifesta infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di mer esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 4 e 5) facendo applicazione corretti argomenti giuridici al fine di escludere che nel caso di specie potesse sussistere un’ip di reato impossibile, in coerenza con le conclusioni in tema di efficacia decettiva contraffazione nelle relazioni tecniche agli atti e alla correttezza logica e procedimentale accertamenti tecnici;
Considerando che il secondo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato in considerazione dell’orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la ricettazion di particolare tenuità non costituisce un’autonoma figura di reato, ma una circostan attenuante, sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite editt massimo previsto per l’ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenu non risulta ancora prescritto (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 284186);
Osservato che l’ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’illegittimità costituz dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in c considera rilevanti ai fini del computo dei termini di prescrizione le circostanze attenuan effetto speciale, è manifestamente infondato, in quanto già disattesa della Consulta (Corte cost sent. n. 324 del 2008);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Presidente