Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37493 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37493 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME NOME MINUTILLO TURTUR
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Senegal il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte d’appello di Salerno dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Letta , la memoria difensiva trasmessa per via telematica in data 11 settembre 2025 con la quale sono state ribadite le argomentazioni già contenute nel ricorso principale, si Ł evidenziato che nel caso in esame ci si troverebbe in presenza di una nullità assoluta e si Ł chiesta la riassegnazione del procedimento ad altra Sezione di questa Corte;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 11 ottobre 2024 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. commessi in data anteriore e prossima al 18 luglio 2018.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con un unico articolato motivo, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. rilevando quanto segue:
Il decreto introduttivo del giudizio di appello non sarebbe stato correttamente notificato allo stesso atteso che l’imputato aveva fatto una elezione di domicilio a Baronissi e la mera cancellazione del nominativo dello stesso dai registri dell’anagrafe comunale non consentiva di tentare comunque la notificazione presso il luogo indicato;
La non correttezza dell’esclusione del fatto che ci trovi in presenza di un ‘falso grossolano’ tale da non consentire di configurare il reato di cui all’art. 474 cod. pen.
La mancata derubricazione del reato di ricettazione in quello di cui all’art. 712 cod. pen.
Il diniego dell’invocata causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Rilevato, quanto al primo motivo di ricorso, che la dedotta irregolarità della notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello non costituisce una nullità assoluta e la questione non risulta essere stata dedotta in sede di udienza alla quale il difensore di fiducia ha presenziato, con conseguente decadenza ed indeducibilità in questa sede di legittimità;
che al riguardo questa Corte ha avuto modo di chiarire che le nullità a regime
Ord. n. sez. 15310/2025
intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all’art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall’art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non per la prima volta in sede di legittimità» (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D’ario, Rv. 278002 – 01);
che , in ogni caso risultano essere state effettuate precedenti ricerche dell’imputato che avevano dato esito negativo;
che, infine, la notifica del decreto di citazione in appello risulta essere stata effettuata correttamente secondo le modalità di cui all’art. 61, comma 4, cod. proc. pen.
Rilevato che quanto agli ulteriori motivi di ricorso di cui ai superiori punti 2, 3 e 4 gli stessi sono manifestamente infondati in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito;
che la Corte di appello con motivazione logica e conforme ai principi di diritto che regolano la materia ha ben spiegato le ragioni per la quali ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 474 cod. pen. facendo corretta applicazione del principio secondo il quale «Integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo, quindi, l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno» ( ex multis : Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 – 01);
che correttamente motivata Ł anche la valutazione della sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod. pen. (situazione che ex sØ esclude la possibilità di accoglimento dell’invocata riconduzione della condotta nell’alveo di cui all’art. 712 cod. pen.) alla luce del fatto che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale Ł sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede’ (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, COGNOME, Rv. 248265; Sez. 2, n. 16949 del 27/02/2003, COGNOME, Rv. 224634; Sez. 2, n. 2436 del 27/02/1997, COGNOME, Rv. 207313);
che anche con riguardo al mancato accoglimento della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. la Corte territoriale ha prodotto una motivazione (v. pag. 7 della sentenza impugnata), congrua e logica, oltre che rispondente ai principi di diritto che regolano le materie, come tale insindacabile in sede di legittimità;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisioni di cui al paragrafo che precede, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME