Reato di Percosse: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Condotta Punibile
Quando un contatto fisico diventa penalmente rilevante? È necessario che la vittima provi un dolore fisico apprezzabile? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso che chiarisce i confini del reato di percosse, stabilendo un principio fondamentale: per la configurabilità del delitto è sufficiente che la condotta sia idonea a causare dolore, non che questo si verifichi concretamente. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per i reati di minaccia aggravata e percosse. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso in Cassazione basandolo su diversi motivi. In particolare, contestava la sussistenza del delitto di minaccia, sostenendo che la sua condotta non fosse in grado di incidere sulla libertà morale della vittima. Inoltre, per quanto riguarda il reato di percosse, lamentava che non fosse stata provata una ‘apprezzabile sensazione di dolore’ sofferta dalla persona offesa. Infine, il ricorrente sollevava questioni relative alla legittima difesa putativa e alla particolare tenuità del fatto.
L’Analisi della Corte sul reato di percosse e minaccia
La Suprema Corte ha esaminato i singoli motivi del ricorso, dichiarandolo nel suo complesso inammissibile e fornendo importanti chiarimenti su ciascun punto sollevato.
Il Delitto di Minaccia: un Reato di Pericolo
In primo luogo, i giudici hanno respinto la censura relativa alla minaccia, qualificandola come ‘manifestamente infondata’. Hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il delitto di minaccia è un reato di pericolo. Ciò significa che non è necessaria la concreta intimidazione della vittima, ma basta la comprovata idoneità della condotta a incutere timore e a compromettere la tranquillità psichica altrui.
Il Reato di Percosse: Sufficiente l’Idoneità a Causare Dolore
Il punto centrale della pronuncia riguarda la configurabilità del reato di percosse. La Corte ha etichettato come manifestamente infondato anche questo motivo di ricorso. Ai fini dell’integrazione di tale delitto, che è un reato di mera condotta, non è necessario che la vittima provi di aver sentito dolore. È invece sufficiente che la ‘violenta manomissione dell’altrui persona fisica’ sia, per sua natura, idonea a produrre una sensazione dolorifica apprezzabile. La punibilità scatta quindi per la potenzialità lesiva del gesto, non per il suo effetto concreto.
Inammissibilità degli Altri Motivi
Gli altri motivi, relativi alla legittima difesa e alla tenuità del fatto, sono stati giudicati inammissibili perché non specifici e meramente ripetitivi delle argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di merito. La Corte ha sottolineato che un ricorso in Cassazione deve contenere una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata, non una semplice riproposizione di difese già valutate.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda sulla distinzione dogmatica tra reati di pericolo e reati di evento, e tra reati di mera condotta e reati in cui è necessario un risultato. Per la minaccia, la legge tutela la libertà morale anticipando la protezione al momento in cui essa è messa in pericolo, indipendentemente dall’effetto psicologico sulla vittima. Per il reato di percosse, la norma punisce l’atto violento in sé, se potenzialmente doloroso, per proteggere l’integrità fisica della persona da qualsiasi contatto indebito e violento. La declaratoria di inammissibilità per gli altri motivi funge da monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici, che critichino nel dettaglio le argomentazioni del giudice precedente, anziché limitarsi a una riproposizione sterile delle proprie tesi.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso a tutela dell’integrità fisica e morale della persona. Le implicazioni sono notevoli: chi compie un atto violento contro un’altra persona, anche se non provoca lesioni o un dolore acuto, può essere chiamato a rispondere del reato di percosse se il gesto era oggettivamente capace di causare una sensazione dolorosa. Questa interpretazione abbassa la soglia probatoria per l’accusa e rafforza la protezione delle vittime. La decisione, infine, evidenzia la necessità per i difensori di formulare ricorsi per cassazione tecnicamente precisi, evitando la mera ripetizione di argomenti già vagliati, pena una sicura declaratoria di inammissibilità.
Per configurare il reato di minaccia, è necessario che la vittima si sia sentita effettivamente intimidita?
No, non è necessario. La Corte di Cassazione ha ribadito che la minaccia è un reato di pericolo, per cui è sufficiente che la condotta sia oggettivamente idonea a intimidire una persona, a prescindere dalla reazione emotiva concreta della vittima.
Cosa serve per provare il reato di percosse?
Per il reato di percosse, non è necessario dimostrare che la vittima abbia provato un’effettiva e apprezzabile sensazione di dolore. È sufficiente che la violenta manomissione fisica sia, per sua natura, idonea a produrre tale sensazione dolorifica.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come in questo caso, quando i motivi sono manifestamente infondati oppure quando sono generici e si limitano a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza muovere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 373 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 373 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SASSARI il 02/09/1995
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Cagliari, ha confermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati contestati e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio;
Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e erronea applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali, nonché vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del delitto di minaccia aggravata sulla base di un’asserita idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, è manifestamente infondato. Invero, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio di diritto a tenore della quale il delitto in esame, che è reato di pericolo, non presuppone la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo la comprovata idoneità della condotta ad intimidirla (da ultimo, Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740);
Considerato che il secondo e il quarto motivo, con cui il ricorrente lamenta i medesimi profili d’illegittimità della sentenza impugnata con riferimento, rispettivamente, alla ritenuta insussistenza della legittima difesa putativa e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sono indeducibili perché non specifici, apparenti e fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, in assenza di una puntuale critica alle argomentazioni rese dalla corte stessa (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710);
Considerato che il terzo motivo, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine all’integrazione del delitto di percosse non ritenendo provata l’apprezzabile sensazione di dolore sofferta dalla persona offesa, è manifestamente infondato in quanto, ai tini della configurabilità del reato di percosse, che è di mera condotta,. non è necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, ma è sufficiente che la violenta manomissione dell’altrui persona fisica sia idonea a produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica (Sez. 5, n. 38392 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 271i22);
Ritenuto, )ertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricori ente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore