Reato di oltraggio: quando il ricorso in Cassazione è inutile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21763/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità di un ricorso avverso una condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La decisione sottolinea come la genericità dei motivi e la riproposizione di questioni già adeguatamente valutate nei gradi di merito conducano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di articolare censure specifiche e pertinenti.
I fatti del caso e la condanna in Appello
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per il delitto di cui all’art. 341-bis del codice penale. La Corte d’Appello de L’Aquila, con sentenza del 29 settembre 2023, aveva confermato la sua responsabilità. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando vizi nella valutazione delle prove e nell’applicazione della norma incriminatrice.
La contestazione del reato di oltraggio in Cassazione
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali. In primo luogo, si contestava la sussistenza di un elemento costitutivo del reato di oltraggio: la presenza di più persone al momento del fatto. Secondo la difesa, le prove raccolte non erano sufficienti a dimostrare tale circostanza. In secondo luogo, il ricorrente metteva in discussione l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, cercando di infirmarla attraverso la produzione di dichiarazioni di propri congiunti. La difesa, tuttavia, non è riuscita a scalfire l’impianto accusatorio confermato in secondo grado.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi addotti come “generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata”.
Le motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive. Per quanto riguarda la presenza di più persone, i giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente basato la propria decisione sul contenuto di un’annotazione di Polizia, dalla quale risultava in modo chiaro la presenza di diverse persone sulla piazza al momento del fatto. Tale documento è stato ritenuto prova sufficiente. Riguardo al secondo motivo, relativo all’attendibilità della persona offesa, la Cassazione ha bollato come inefficaci i rilievi difensivi. Le dichiarazioni dei congiunti del ricorrente sono state giudicate irrilevanti, principalmente perché tali persone si trovavano “lontani dal luogo dei fatti” e non potevano quindi avere conoscenza diretta dell’accaduto. Inoltre, i giudici di merito avevano già condotto una “puntuale analisi” sull’attendibilità della vittima, le cui conclusioni non potevano essere messe in discussione con argomenti così deboli in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio cardine del processo penale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Non è possibile, in questa sede, chiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, a meno che non si dimostri un vizio logico o giuridico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. Motivi di ricorso generici, che si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello senza individuare specifiche violazioni di legge, sono destinati al fallimento. La decisione impone quindi una riflessione sull’importanza di redigere ricorsi specifici e fondati, evidenziando come la contestazione del reato di oltraggio, e in generale di ogni fattispecie criminosa, debba basarsi su elementi concreti e non su testimonianze de relato o su critiche generiche all’operato dei giudici di merito.
Per configurare il reato di oltraggio è necessaria la presenza di più persone?
Sì, la sentenza conferma che la presenza di più persone è un elemento essenziale per la configurabilità del reato di oltraggio. Nel caso di specie, tale requisito è stato ritenuto provato sulla base di un’annotazione di Polizia.
È possibile contestare in Cassazione la credibilità di una persona offesa usando testimonianze di parenti non presenti ai fatti?
No, la Corte ha ritenuto tale tentativo inefficace. Le dichiarazioni di persone che si trovavano lontane dal luogo dei fatti non sono state considerate idonee a scalfire il giudizio di attendibilità già formulato dai giudici di merito.
Cosa succede se i motivi di un ricorso in Cassazione sono ritenuti generici e riproduttivi?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo comporta che la Corte non esamina il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21763 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ORTONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di RAGIONE_SOCIALE; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio per la presenza di più persone, ha richiamato il contenuto dell’annotazione di Polizia dalla quale risultava la presenza, sulla piazza, di più persone. Né colgono nel segno i rilievi sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa che sono state oggetto di puntuale analisi da parte dei giudici del merito e che il ricorrente contesta allegando dichiarazioni di propri congiunti, peraltro lontani dal luogo dei fatti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024