Reato di Oltraggio: la presenza di altri agenti basta a configurarlo?
L’analisi di una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su uno degli elementi costitutivi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis del codice penale. In particolare, la Suprema Corte si è soffermata sul requisito della “presenza di più persone”, specificando quando questo possa ritenersi integrato anche se i testimoni dell’offesa sono altri pubblici ufficiali.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in appello per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ha presentato ricorso per Cassazione. Tra i motivi di doglianza, sosteneva l’insussistenza del reato di oltraggio, contestando la configurabilità del requisito della presenza di più persone al momento del fatto. L’episodio si era verificato nel piazzale della Questura, e secondo la difesa, non era stata adeguatamente provata la presenza di soggetti “terzi” che avessero assistito alla condotta offensiva.
La Questione Giuridica sul Reato di Oltraggio
Il fulcro della questione giuridica ruota attorno all’interpretazione dell’art. 341-bis cod. pen., che punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni. L’elemento della “presenza di più persone” è cruciale: la norma mira a tutelare non solo l’onore del singolo funzionario, ma anche il prestigio dell’intera Pubblica Amministrazione, che viene leso quando l’offesa è percepita da una pluralità di individui. La domanda a cui la Corte ha dovuto rispondere è: questa pluralità può essere composta da altri pubblici ufficiali presenti sul posto?
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi generici e riproduttivi di censure già correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Nel merito, i giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della sentenza impugnata, la quale aveva basato la sua decisione sul contenuto di un’annotazione di Polizia. Da tale documento emergeva chiaramente che nel piazzale della Questura, al momento dei fatti, erano presenti non solo gli agenti operanti direttamente coinvolti, ma anche altro personale della Questura.
Richiamando un proprio precedente (sentenza n. 6604 del 2022), la Corte ha ribadito un principio di diritto fondamentale per la configurazione del reato di oltraggio: il requisito della pluralità di persone è integrato anche dalla presenza di altri pubblici ufficiali, a condizione che questi si trovino in quel determinato contesto spazio-temporale “non per lo stesso motivo d’ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall’agente”.
In altre parole, se altri agenti o funzionari assistono all’offesa ma non sono parte attiva dell’atto d’ufficio che ha scatenato la reazione dell’imputato, essi contano come “persone presenti” ai fini della legge. La loro presenza, infatti, contribuisce ugualmente a ledere il bene giuridico tutelato, ovvero il prestigio della Pubblica Amministrazione agli occhi di terzi, anche se questi terzi indossano una divisa.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di notevole importanza pratica. Stabilisce che per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, la pubblicità del fatto offensivo non viene meno se i testimoni sono colleghi dell’agente offeso. Ciò che conta è che essi non siano co-attori dell’intervento specifico in corso. Questa precisazione estende la tutela offerta dalla norma, garantendo che il rispetto per le istituzioni sia salvaguardato anche in contesti, come una caserma o un piazzale di una questura, dove la presenza di “civili” è meno probabile ma quella di altri funzionari è costante. La decisione, pertanto, respinge una lettura formalistica della norma e si concentra sulla sua effettiva ratio, ovvero la tutela del prestigio della funzione pubblica.
La presenza di altri pubblici ufficiali è sufficiente per configurare il reato di oltraggio?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che il requisito della “presenza di più persone” è soddisfatto anche se i presenti sono altri pubblici ufficiali, a patto che non siano coinvolti nello stesso specifico atto d’ufficio che ha originato la condotta offensiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti sono stati ritenuti generici e semplici riproposizioni di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello, la quale aveva adeguatamente motivato la sussistenza di tutti gli elementi del reato.
Qual era il punto centrale della difesa dell’imputato?
La difesa sosteneva che non fosse stato soddisfatto il requisito della pluralità di persone presenti, elemento necessario per integrare il reato di oltraggio di cui all’art. 341-bis del codice penale, ritenendo che la sola presenza di altri agenti non fosse sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6113 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte di appello di Torino
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio per la presenza di più persone, ha richiamato il contenuto dell’annotazione di Polizia dalla quale risultava la presenza, nel piazzale della Questura, non solo di operatori di Polizia ma anche di altro personale della Questura, diverso dagli agenti operanti. A tal riguardo si è affermato che il reat di cui all’art. 341-bis cod. pen. in relazione al requisito della pluralità persone presenti, è integrato dalla presenza di persone che, pur rivestendo la
qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spaziotemporale non per lo stesso motivo d’ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall’agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, COGNOME, Rv. 283999).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024