Reato di Molestia via SMS: Quando è anche Ingiuria?
L’invio insistente di messaggi dal contenuto offensivo integra il reato di molestia anche se l’ingiuria, di per sé, non è più un illecito penale. Con l’ordinanza n. 24177 del 2024, la Corte di Cassazione torna a delineare i confini di questa fattispecie, chiarendo importanti aspetti sulla coesistenza con l’ingiuria e sul requisito dell’abitualità. Approfondiamo l’analisi di questa decisione.
I Fatti di Causa e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di merito per il reato di molestia o disturbo alle persone. Il ricorrente, tramite il suo difensore, aveva basato la sua impugnazione su tre argomenti principali:
1. Riqualificazione del fatto: Si sosteneva che la condotta dovesse essere inquadrata nel reato di ingiuria (ora abrogato), data la natura offensiva dei messaggi inviati.
2. Insussistenza del motivo biasimevole: Si contestava la presenza di un movente riprovevole, elemento costitutivo del reato.
3. Mancanza di abitualità: Si deduceva che, per configurare la molestia, fosse necessaria una condotta abituale e non episodica.
Il Reato di Molestia e la distinzione con l’Ingiuria
Il punto centrale del ricorso riguardava la possibilità di considerare i messaggi telefonici come una forma di ingiuria, ormai depenalizzata, piuttosto che come molestia. La Suprema Corte ha respinto nettamente questa tesi, richiamando un suo precedente consolidato (Sent. n. 21158/2007). Secondo gli Ermellini, non esiste un rapporto di specialità tra le due fattispecie. Essi tutelano beni giuridici diversi: la molestia protegge la quiete e la tranquillità pubblica e privata, mentre l’ingiuria tutelava l’onore e il decoro della persona.
Di conseguenza, una medesima condotta, come l’invio insistente di SMS con contenuto ingiurioso, è perfettamente in grado di integrare entrambi i reati. La depenalizzazione dell’ingiuria non esclude quindi la rilevanza penale del fatto sotto il profilo del reato di molestia.
Il Reato di Molestia: Motivo e Abitualità
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili gli altri due motivi di ricorso. La valutazione sulla sussistenza o meno di un “biasimevole motivo” è una questione di fatto, il cui esame è precluso in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, non può rivalutare le prove e le circostanze del caso, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Anche l’argomento sulla necessità dell’abitualità della condotta è stato ritenuto infondato. La giurisprudenza di legittimità (Sent. n. 3758/2014) ha già chiarito che il reato di molestia è solo eventualmente abituale. Ciò significa che non è richiesta una serie indeterminata di azioni, ma possono essere sufficienti anche poche condotte intrusive, come nel caso di specie, dove i messaggi molesti erano stati più di uno.
le motivazioni della Corte di Cassazione
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le argomentazioni del ricorrente sono state giudicate manifestamente infondate. In primo luogo, la tesi della riqualificazione in ingiuria si scontra con la consolidata giurisprudenza che ammette il concorso tra i due reati. In secondo luogo, la richiesta di una nuova valutazione sul motivo della condotta esula dai poteri della Corte. Infine, la deduzione sulla necessaria abitualità non è conforme all’orientamento giurisprudenziale che considera il reato configurabile anche con un numero limitato di azioni.
le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la tranquillità personale è un bene giuridico tutelato autonomamente. L’invio di messaggi insistenti, anche se dal contenuto “solo” offensivo, può superare la soglia dell’illecito civile (l’ex ingiuria) per configurare il reato di molestia. La decisione conferma che per la sussistenza del reato non è necessaria una persecuzione continua, ma bastano poche azioni, purché siano idonee a recare disturbo per petulanza o altro biasimevole motivo. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Uno stesso comportamento può costituire sia reato di molestia che ingiuria?
Sì. La Corte di Cassazione ha affermato che una singola condotta, come l’invio di SMS offensivi, può integrare sia il reato di molestia che l’ingiuria (quest’ultima oggi depenalizzata). Questo perché le due norme proteggono beni giuridici diversi (la quiete pubblica/privata per la molestia, l’onore per l’ingiuria) e non sussiste tra loro un rapporto di specialità.
Per configurare il reato di molestia è necessario un comportamento ripetuto a lungo nel tempo?
No. La Corte ha ribadito che il reato di molestia è solo “eventualmente abituale”. Ciò significa che non è richiesta una condotta protratta nel tempo, ma possono essere sufficienti anche poche azioni, purché realizzate per petulanza o altro biasimevole motivo. Nel caso specifico, più di un messaggio molesto è stato considerato sufficiente.
La Corte di Cassazione può riesaminare le motivazioni di un’azione per decidere se sono biasimevoli o meno?
No. La valutazione sull’esistenza di un “biasimevole motivo” è una questione di fatto, la cui analisi spetta ai giudici di merito (Tribunale, Corte d’Appello). La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, può solo controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma non può riesaminare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24177 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN LUCIDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2021 del TRIBUNALE di PAOLA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Lette le conclusioni scritte con cui il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, insiste l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto:
l’argomento sulla riqualificazione del fatto in ingiuria è in contrasto con la consolida giurisprudenza della Corte di legittimità che ritiene che una medesima condotta possa integrare sia il reato di molestia che quello, adesso abrogato, di ingiuria (Sez. 1, Sentenza n. 21158 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 236732: Un’unica condotta è in grado di integrare sia il reato di molestia o disturbo alle persone, che il delitto di ingiuria, perchè tra le due previsioni non sussi alcun rapporto di specialità, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive incriminatrici. Fattispecie relativa all’invio insistente di messaggi SMS a mezzo telefono con contenuto ingiurioso);
l’argomento sulla non esistenza del biasimevole motivo chiede una rivalutazione del fatto, che è preclusa in sede di legittimità;
la deduzione sulla necessaria abitualità del reato, peraltro non conforme alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che il reato sia solo eventualmente abituale (Sez. Sentenza n. 3758 del 07/11/2013, dep. 2014, Moresco, Rv. 258260), non è conferente con il caso in esame in cui i messaggi molesti furono più di uno;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.