Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1122 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1122 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
Atteso che la richiesta formulata dal difensore del ricorrente nella memoria depositata il 6 luglio 2022, tendente ad ottenere il rinvio della deliberazione ricorso in attesa del deposito delle conclusioni del Procuratore generale, n può essere accolta, perché il deposito di tali conclusioni non è obbligatorio;
Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è volto a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacat legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specif travisamenti di emergenze processuali (in particolare, il ricorrente s genericamente indica l’assenza di elementi costitutivi della fattispecie molestia e sostiene che il giudice di appello non abbia adeguatamente valorizzato le dichiarazioni del testimone COGNOMECOGNOME in realtà, i giudici del me hanno illustrato le ragioni in base alle quali hanno ritenuto configurabile il r e hanno spiegato che dette dichiarazioni non intaccano la ricostruzione recepit dalle sentenze);
Considerato che il secondo e il terzo motivo dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo della sentenza impugnata, sono manifestamente infondati, perché la lettura del provvedimento consente di rilevare che motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conform all’esauriente disamina dei dati probatori (cori puntuali osservazioni sia circ sussistenza di un comportamento petulante, caratterizzato da insistenza eccessiva e fastidiosa; sia circa il danno da risarcire, derivante intromissione continua e pressante da parte di COGNOME e dal turbamento dell tranquillità della persona offesa);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Atteso che le deduzioni contenute nella citata memoria difensiva – peraltro presentata dopo la scadenza del relativo termine – non consentono il superamento della valutazione in termini di inammissibilità del ricorso pe cassazione;
Ritenuto il reato non è prescritto neppure in considerazione del tempo trascorso durante la pendenza del presente giudizio di legittimità, perché l’inammissibilità originaria dell’impugnazione’ per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, impedisce la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione e, quindi, non consente di affermare la prescrizione del reato (Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015 – dep. 2016, Azzini, Rv. 266172-01); nel caso in esame, l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso, sopra notata, rende irrilevante, ai fini della prescrizione, il decorso del tempo nella pendenza del presente giudizio.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.