Reato di molestia: i motivi non contano, basta l’intenzione
Il reato di molestia, previsto dall’art. 660 del Codice Penale, torna al centro di una pronuncia della Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 43609/2023 fornisce un importante chiarimento sulla distinzione tra dolo e motivo. La Corte ha stabilito che, per integrare questo reato, le ragioni personali che spingono una persona a importunare un’altra sono irrilevanti. Ciò che conta è la coscienza e la volontà di porre in essere una condotta oggettivamente fastidiosa e invadente.
I Fatti del Caso
Un imprenditore, a seguito del fallimento della sua ditta individuale, veniva condannato dal Tribunale per il reato di molestia e disturbo alle persone. La vittima era la curatrice fallimentare nominata per gestire la procedura. L’imprenditore, non accettando la condanna, decideva di presentare ricorso in Cassazione. La sua linea difensiva si basava su un’unica argomentazione: una diversa lettura dei fatti che mirava a valorizzare il “motivo a delinquere”, ovvero le ragioni che lo avevano spinto a comportarsi in quel modo insistente nei confronti della professionista.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Reato di Molestia
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del giudice di merito. Gli Ermellini hanno smontato la tesi difensiva, spiegando che tentare di giustificare la propria condotta sulla base dei motivi personali è un approccio non consentito nel giudizio di legittimità e, soprattutto, irrilevante per la configurazione del reato di molestia.
L’Irrilevanza del “Motivo a Delinquere”
Il fulcro della decisione risiede nella nozione di “petulanza”. La Corte ha ribadito che questo reato si perfeziona in presenza di un comportamento oggettivamente caratterizzato da petulanza: un modo di agire pressante, ripetitivo, insistente e impertinente. Tale condotta, per sua natura, interferisce in modo sgradevole con la quiete e la libertà della vittima. Ai fini della colpevolezza, è sufficiente il dolo, cioè la coscienza e la volontà di tenere quel comportamento fastidioso. I motivi, ovvero le ragioni intime che hanno spinto l’agente (come rancore, frustrazione o la convinzione di avere ragione), non hanno alcuna incidenza sulla rilevanza penale dell’azione.
La Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
Come conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, a causa della colpa connessa alla presentazione di un ricorso palesemente infondato (“irritualità dell’impugnazione”), la Corte lo ha condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di recupero sociale.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione richiamando un principio consolidato in giurisprudenza (in particolare la sentenza n. 560381/2018). Il principio è che nel reato di molestia, il dolo consiste unicamente nella volontà di porre in essere la condotta molesta, con la consapevolezza della sua idoneità a recare disturbo. La finalità specifica perseguita dall’agente, i suoi sentimenti o le sue convinzioni personali restano confinati nella sfera dei “motivi”, che sono penalmente irrilevanti. Di fronte a una condotta oggettivamente petulante, cercare di giustificarla con le proprie ragioni non esclude la punibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un concetto cruciale nel diritto penale: la distinzione tra l’elemento soggettivo del reato (il dolo) e le motivazioni personali dell’autore. Per il reato di molestia, la legge non punisce le ragioni, ma l’azione stessa, quando questa supera i limiti della civile convivenza e invade la sfera di tranquillità altrui con insistenza e indiscrezione. La decisione serve da monito: agire in modo petulante e molesto è un reato, a prescindere da quanto si possa credere di essere nel giusto.
Cosa è necessario per configurare il reato di molestia secondo la Cassazione?
È sufficiente una condotta oggettivamente caratterizzata da ‘petulanza’, ossia un comportamento pressante, ripetitivo, insistente e impertinente, posta in essere con la coscienza e la volontà di agire in quel modo.
I motivi personali di chi commette il reato di molestia sono rilevanti ai fini della condanna?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che i motivi che spingono una persona ad agire in modo molesto sono del tutto irrilevanti per la configurabilità del reato. Ciò che conta è l’intenzione di porre in essere la condotta fastidiosa, non il perché lo si faccia.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43609 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43609 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PORTOGRUARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 del TRIBUNALE di PORDENONE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Pordenone lo ha condannato per la contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen. nei riguardi della curatrice fallimentare nominata nella procedura riguardante il fallimento della ditta individuale a lui facente capo e, con un unico motivo di ricorso, propone una diversa lettura dei fatti posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità, non consentita in questa sede;
rilevato, in particolare, che le censure tendono a valorizzare il motivo a delinquere, pacificamente irrilevante nel caso che ci occupa;
ricordato, invero, che in presenza di una condotta oggettivamente caratterizzata dalla “petulanza”, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente, che per ciò stesso interferisce sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone, è sufficiente, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.660 cod.pen., coscienza e volontà di tale condotta, nulla rilevando i motivi dai quali il soggetto sia stato spinto ad agire, non avendo essi, proprio in quanto “motivi”, incidenza alcuna sulla finalità penalmente rilevante dell’azione, in relazione alla quale si configura il dolo (Sez. 1, n. 560381 del 07/06/2018, Vidoni, Rv. 274537);
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 luglio 2023
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