Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25596 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25596 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 14 giugno 2021 il Tribunale di Milano, in rito ordinari ha condannato NOME COGNOME alla pena di 1 mese di arresto per il reato dell’ 660 cod. pen. per aver effettuato nutiperose telefonate anche a sfondo sessual numero verde della ditta RAGIONE_SOCIALE: fatto avvenuto dal 29 ottobre al 30 ottob 2017.
Con sentenza del 13 ottobre 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per i tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale perché non è stato sospeso il giudizio di appello in applicizione delle nuove norme s procedibilità a querela del reato in esame.
Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione perché è stata inflitta all’imputato pena detent anziché pecuniaria.
Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis co pen.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilit del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, in cui si deduce erronea applicazione della legge pena perché, nonostante la richiesta della difesa, non è stato sospeso il giudi appello in applicazione delle nuove norme sulla procedibilità a querela del reat esame, è manifestamente infondato.
E’ vero, infatti, che l’art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022 ha disposto che il reato di cui all’art. 660 cod. proc. pen. diventi proced querela della persona offesa e che l’art. 85 dello stesso decreto ha previst disciplina transitoria che prevede adempimenti in capo all’autorità giudiziaria, alla data della pronuncia della Corte d’appello, che è il 13 ottobre 2022, la non era ancora in vigore, atteso che la stessa avrebbe dovuto entrare in vigor 1° novembre 2022, termine, peraltro, poi differito al 30 dicembre 2022 per effe del d.L. 31 ottobre 2022, n. 162. Non esisteva, pertanto, alcun obbligo giurid del giudice d’appello di differire la decisione in base ad una norma che non ancora in vigore.
E’ vero, poi, che la norma è entrata in vigore nelle more della fissazione giudizio in cassazione, ma ciò non comporta l’obbligo per il giudice di legittimi dover provvedere agli adempimenti di cui all’art. 85 del d.lgs. 150 del 2022 ci perché l’inammissibilità del ricorso, che sarà rilevata ai punti successivi di sentenza, permette, infatti, di escludere che il procedimento debba ess
considerato “pendente” alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551; per un’applicazione proprio sull’ar 85 citato v. Sez. 4, Sentenza n. 4183 del 10 gennaio 2023, COGNOME, n.m.).
E’ inammissibile anche il secondo motivo, in cui si deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine alla decision del giudice di primo grado, confermata in appello, di infliggere all’imputato detentiva, anziché pecuniaria.
Il motivo è inammissibile, perché privo del requisito di specificità dei motiv ricorso (cfr. Sez. 3, n. 2754 del 6/12/2017, dep. 2018, COGNOME, rv. 272448, S 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, rv. 255568; nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), no confrontandosi con il contenuto della pronuncia impugnata. La sentenza di secondo grado, infatti, aveva respinto il relativo motivo di appello, affermando l’imputato era già stato condannato a pene pecuniarie il che lo aveva indot sottovalutare tali condanne.
Il motivo di ricorso non prende posizione su questa affermazione della Corte che non prova a destrutturare, ma si sofferma con considerazioni di caratte generale, e quindi generiche, sulle finalità rieducative della pena. Formula questi termini, il motivo è, pertanto, inammissibile.
Il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibil prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
Il motivo è inammissibile, perché, quando, come nel caso in esame, il rea dell’art. 660 cod. pen. è realizzato mediante la reiterazione della condotta l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità è esclusa per scelta no (Sez. 1, Sentenza n. 1523 del 05/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274794: La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può tr applicazione in relazione al reato di molestia ex art. 660 cod. pen. nel ca reiterazione della condotta tipica, nella specie, pedinamento della persona off senza necessità di esplicita motivazione sul punto).
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 1° marzo 2023.