Reato di Minore Gravità: Quando la Quantità di Droga Chiude la Porta alla Clemenza
L’applicazione della fattispecie di reato di minore gravità nel contesto del traffico di stupefacenti è una questione delicata, che bilancia la necessità di punire il crimine con il principio di proporzionalità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come i giudici valutano questi casi, sottolineando il peso decisivo della quantità di sostanza detenuta. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro la Condanna
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte di Appello di Roma per il reato previsto dall’articolo 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti). L’imputato si è rivolto alla Suprema Corte lamentando due principali violazioni di legge:
1. Errata qualificazione giuridica del fatto: Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere l’ipotesi di reato di minore gravità (prevista dal comma 5 dello stesso articolo), che comporta una pena significativamente più mite.
2. Errato trattamento sanzionatorio: In subordine, si contestava l’entità della pena inflitta.
La difesa puntava a dimostrare che, nonostante il fatto illecito, le circostanze complessive non giustificassero una condanna così severa.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito di una nuova valutazione dei fatti, ma si concentra sulla correttezza giuridica e logica della sentenza impugnata. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati fossero ‘manifestamente infondati’, ovvero privi di qualsiasi fondamento che potesse giustificare un annullamento della precedente condanna.
Le Motivazioni: Perché 6 kg di Hashish Non Sono un Fatto di Minore Gravità
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché la richiesta di derubricare il reato fosse insostenibile. Le motivazioni si fondano su elementi oggettivi e inequivocabili emersi nel corso del processo di merito:
* Il dato ponderale: L’elemento più schiacciante è stata la quantità di sostanza sequestrata: ben 6 chilogrammi di hashish. Un quantitativo tale da escludere a priori una destinazione puramente personale o un’attività di spaccio marginale.
* Il numero di dosi: Da tale quantitativo, secondo le tabelle ministeriali, sarebbero state ricavabili circa 33.603 dosi medie singole. Questo dato evidenzia l’enorme potenziale di diffusione della droga sul mercato e, di conseguenza, l’elevata pericolosità sociale della condotta.
* Le modalità del fatto: La Corte territoriale aveva già evidenziato come le modalità dell’azione suggerissero un ‘collegamento, diretto o indiretto, con il contesto criminale’. Questo indica che l’imputato non era un piccolo spacciatore isolato, ma probabilmente inserito in una rete più ampia e strutturata.
Secondo la Cassazione, la sentenza della Corte di Appello aveva già compiuto una ricostruzione precisa e circostanziata, con un corretto inquadramento giuridico, basato su una disamina completa di tutte le prove e le argomentazioni difensive. Anche la determinazione della pena è stata ritenuta immune da vizi, in quanto adeguatamente motivata con riferimento ai criteri dell’articolo 133 del codice penale.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete per il ricorrente. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è inammissibile senza che vi sia colpa da parte dell’imputato nella causa di inammissibilità, quest’ultimo è condannato al pagamento delle spese del procedimento. In questo caso, non ravvisando elementi di ‘non colpa’, la Corte ha condannato il ricorrente non solo alle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: la valutazione per il riconoscimento del reato di minore gravità è un’analisi complessa che tiene conto di tutti gli indici della condotta. Tuttavia, di fronte a un dato ponderale di tale entità, le possibilità di ottenere una qualificazione più favorevole si riducono drasticamente, se non azzerano del tutto.
Quando un reato di spaccio non può essere considerato di minore gravità?
Secondo questa ordinanza, non può essere considerato di minore gravità quando il dato quantitativo della sostanza è particolarmente significativo (nel caso specifico, 6 kg di hashish) e le modalità della condotta indicano un inserimento in un contesto criminale più ampio, elementi che nel loro complesso denotano un’elevata pericolosità sociale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti ‘manifestamente infondati’. La Corte di Cassazione ha stabilito che la sentenza d’appello era ben motivata, logica e giuridicamente corretta, sia nella qualificazione del reato che nella determinazione della pena, non lasciando quindi spazio a una revisione in sede di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della condanna decisa dalla Corte d’Appello. Inoltre, obbliga il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nello stesso giudizio di cassazione e al versamento di una somma aggiuntiva di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15980 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NETTUNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata quale la Corte di appello di Roma lo ha condanNOME per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizi motivazione in ordine alla qualificazione del fatto, dovendo il giudice ravvisare l’ipotes gravità di cui al comma quinto dell’art. 73 d.P.R.309/1990 e, con il secondo motivo di violazione di legge in ordine al trattamento sanzioNOMErio.
La prima censura è manifestamente infondata. La Corte territoriale ha infatti eviden significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo a kg 6,00, da cui sono ricavabili 33.603 dosi medie singole, nonché le modalità d espressione di un collegamento, diretto o indiretto, con il contesto criminale. Dall motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici d grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conc attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzioNOMEri insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuri caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi a avendo la Corte territoriale, nel rideterminare in senso più favorevole la pena determ primo giudice, in accoglimento del motivo di gravame, fatto riferimento alle circostanze e alle modalità della condotta e richiamato i criteri di cui all’art.133 cod. pen.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Presidente
Il Consigliere estensore