Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46490 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46490 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 del TRIBUNALE di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta, notificata alle parti, con la quale ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; udito il difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese come da nota che ha depositato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di NOME per avere minacciato NOME NOME, inviandogli un messaggio telefonico del seguente tenore: “La pagherai per quello che hai fatto. Tutto pagherai”.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod, proc. pen., la mancata acquisizione di una prova decisiva, negata senza spiegazioni.
Con il secondo contesta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la configurabilità del reato di minaccia.
L’inserimento della frase incriminata nel contesto da cui è scaturita, il rapporto di colleganza tra le parti, la genericità dell’espressione impedirebbero di assegnare alla stessa una carica intimidatoria, del resto negata dalla medesima persona offesa nell’immediatezza dei fatti.
Il difensore della parte civile ha presentato una articolata memoria con la quale evidenzia le ragioni di infondatezza del ricorso.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore di parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il primo motivo è inammissibile, poiché, in forza degli artt. 606, comma 2bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, non sono deducili i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen..
Il secondo motivo è fondato.
3.1. Secondo ius receptum il delitto di minaccia, essendo reato di pericolo, non presuppone la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo la comprovata idoneità della condotta ad intimidirla.
Tuttavia affinché alla astratta offensività della fattispecie incriminatrice corrisponda la necessaria offensività in concreto della condotta contestata, occorre, secondo principi consolidati, che il contesto della vicenda e i rapporti tra le parti, e cioè la situazione contingente, rendano evidente l’ingiustizia – oggettiva e soggettiva – del “male” futuro che viene prospettato.
In sostanza la giurisprudenza di legittimità impone di esaminare una espressione nel contesto di riferimento, poiché solo così è possibile comprendere se una espressione abbia o meno carica intimidatoria (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Rv. 278740; soprattutto quando, come nella specie, la prospettazione è indeterminata (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Rv. 261678) e
non sembra neppure riferita alla sfera di intervento dell’agente: “La pagherai per quello che hai fatto”.
3.1. Su tale profilo va rilevata una totale assenza motivazionale nella sentenza impugnata, che si limita a trascrivere le apodittiche asserzioni del primo giudice, il quale a sua volta non ha spinto la propria disamina al di là della frase incriminata, senza neppure tentare di contestualizzarla.
Ciò, da un lato, produce il vizio di violazione di legge processuale per motivazione apparente (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), e, dall’altro, rivela una erronea interpretazione e applicazione dell’art. 612, cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.).
Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
Al definitivo la liquidazione delle spese sostenute nel presente grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa composizione fisica.
Così deciso il 13/10/2023