Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8338 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8338 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della repubblica presso il TRIBUNALE DI ASTI nel procedimento a carico di: NOME NOME nata a CHIERI (TO) il 01/11/1996 avverso la sentenza del 12/04/2024 del GIUDICE DI COGNOME di Alba; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per le parti civili, l’avvocato NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero; deposita conclusioni a firma dell’avvocato NOME COGNOME unitamente alla nota spese; udito, per l’imputata, l’avvocato NOME COGNOME che chiede il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di pace di Alba ha assolto NOME NOME dai delitti di minaccia commessi in danno di COGNOME NOME e NOME.
Si riporta, per chiarezza, il capo d’imputazione: «reato di cui agli artt. 81
comma II e 612 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, minacciato di un danno ingiusto NOME NOME con fare intimidatorio, inveendo contro di lei e dicendole: “Non ti spacco il culo se no ti dovrei pagare qu.ei quattro denti che hai in bocca; ti sei portato un solo uomo, io ne porto altri quattro….”; nonché minacciato altresì NOME dicendole: “ti sfregio con una mano, mentre con l’altra mi allaccio le scarpe”. Accertato in Alba il 10.12.2021».
Il Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale di Asti ha proposto appello avverso la detta sentenza, che, ai sensi degli artt. 593, comma 3, cod. proc. pen. e 36 d.lgs. 274/2000, è stato trasmesso dal medesimo Tribunale a questa Corte, ritenendo trattarsi di ricorso per Cassazione, in applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Con la detta impugnazione il Pubblico Ministero lamenta violazioni di legge e vizi di motivazione.
In particolare, afferma che:
la litigiosità tra la COGNOME e la COGNOME, per avere entrambe avuto una relazione affettiva col medesimo uomo, non avrebbe potuto comportare, tout court, l’inattendibilità della persona offesa, asserita dal Giudice di pace, in mancanza di dimostrazione della non rispondenza al vero delle sue dichiarazioni, tanto più che le ragioni di astio erano state evidenziate dalla stessa COGNOME;
in ogni caso, non erano emerse ragioni di astio tra l’imputata e l’altra persona offesa, NOME COGNOME sicché non era dato sapere perché anche costei non fosse stata ritenuta credibile;
erronea in diritto, e proprio in base alla sentenza di questa Corte richiamata dal medesimo Giudice di pace, era l’affermazione secondo cui la reciprocità delle minacce, comunque non provata, avrebbe impedito l’integrazione dei delitti contestati;
dalla registrazione audio del 3/1/2021, acquisita a cura del teste NOME COGNOME (come da trascrizione confermata dal Maresciallo dell’Arma escusso che l’aveva eseguita), era desumibile l’assenza di minacce reciproche (peraltro solo ipotizzate dal Giudice di pace);
non condivisibile era, poi, sotto il profilo logico, la ritenuta irrilevanza dell prima frase minacciosa, in quanto espressa in forma negativa (“Non ti spacco il culo …”), chiaro essendo invece l’intento minatorio da essa desumibile;
la minaccia a NOME NOME era stata ritenuta, dal Giudice di pace, non
integrare reato sia per la litigiosità tra l’imputata e la NOME, in tal cas certamente insussistente, non essendo emerse pregresse ragioni di tensione tra costoro, sia poiché ritenuta erroneamente carente di dolo, sol perché l’imputata aveva strumentalmente asserito che non avrebbe mai posto in essere il male minacciato;
-nella specie la minaccia aveva certamente provocato timore a NOME NOME, come testimoniato da suo fratello, NOME NOME, secondo cui la sorella era tanto impaurita da dover essere da lui accompagnata quando usciva;
-infine, il Giudice di pace non aveva considerato, in diritto, che quello di minaccia è un reato dì mero pericolo, sicché non occorre che la stessa provochi timore, bastando che sia idonea a determinarlo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve evidenziarsi che: «Il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, in particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittori manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e) della citata norma» (Sez. 5, n. 23043 del 23/03/2021, Rv. 281262-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 1, n. 48928 del 11/07/2019, Rv. 277462-01).
E, nella specie, ai sensi degli artt. 593, comma 3, cod. proc. pen. («Sono … inappellabili … le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sol pena pecuniaria o con pena alternativa») e 36, comma 2, d.lgs. 274/2000 («Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace»), correttamente l’impugnazione del Pubblico Ministero è stata trasmessa dal Tribunale di Asti a questa Corte, ritenendo trattarsi di ricorso per Cassazione, in applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
2. Il ricorso è fondato.
La sentenza si caratterizza per affermazioni affette da manifesta illogicità o prive di qualsivoglia giustificazione, oltre che per altrettanto palesi errori di dirit così come si lamenta nel ricorso in esame.
Manifestamente illogico è sostenere la tesi secondo cui le minacce non sussistono per la “considerevole litigiosità tra le parti in causa per motivi di carattere amoroso”. Il Giudice di pace cita, all’uopo, la sentenza di questa Corte (afferma emessa in sede civile, essendo, in realtà, quella penale) Sez. 5, n. 50946 del 13/9/2019, la quale, però, non riguarda affatto una fattispecie di litigiosità
derivante da “motivi di carattere amoroso” e comunque afferma l’esatto opposto, asserendo sia sufficiente, ad integrare il reato, “che la condotta dell’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità”.
Ancora manifestamente illogico è ritenere che la frase rivolta alla COGNOME (“Non ti spacco il culo se no ti dovrei pagare quei quattro denti che hai in bocca”) sarebbe addirittura priva di carattere intimidatorio perché formulata in modo negativo: interpretazione priva di senso logico comune.
Del tutto carente di giustificazione è sostenere la scarsa credibilità delle persone offese “in generale”: “quanto dichiarato dalle parti in generale appare poco credibile”. Il Giudice di pace non spiega per quale ragione, pur ritenendo, peraltro, credibile un contesto di conflittualità almeno tra la COGNOME e la COGNOME, le parole di quest’ultima sulla minaccia ricevuta non siano credibili.
La sentenza è caratterizzata, poi, da evidenti errori di diritto, quali l’aver ritenuto “minacce reciproche e/o minacce pronunciate in situazione di evidente provocazione” come non costituenti reato.
Infatti, come è stato già evidenziato nel menzionare la citata – dal Giudice di pace – Sez. 5, n. 50946 del 13/9/2019, è pacifico che: «sulla sussistenza del delitto di minaccia non influisce alcuno eventuale atteggiamento minaccioso e provocatorio del soggetto passivo, che eventualmente può sostanziare una circostanza che diminuisca la gravità del reato, esterna perciò alla fattispecie» (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Rv. 275819-02, in motivazione, la quale ha chiarito anche che, costituendo reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del, fatto, essendo sufficiente che la condotta dell’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima; confronta, negli stessi termini, da ultimo: Sez. 2, n. 43747 del 06/11/2024, non massimata).
La sentenza va, pertanto, annullata ed il giudice del rinvio dovrà operare una nuova valutazione dei fatti, considerate le menzionate coordinate in diritto e scevra dai citati vizi di motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Alba.
Così è deciso, 06/12/2024