Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39736 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANO
nel procedimento a carico di:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
inoltre:
DESIDERIO NOME – COGNOME NOME
avverso la sentenza del 14/06/2024 del GIUDICE DI PACE di RHO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 14.6.2024 il Giudice di Pace di Rho ha assolto NOME dal reato di minaccia (contestatole, per avere proferito nei confronti del coniuge e della compagna la seguente espressione: “vi denuncio… i vostri capi sanno che siete in giro e che siete insieme, invece di essere a lavorare? Bene glielo dirò io”, rafforzando la aggressione infierendo violentemente contro il veicolo che occupavano le persone offese, sferrando pugni alla carrozzeria e ai finestrini, cercando di forzare in più punti l’apertura dell’autovettura che occupavano gli stessi, girando intorno al veicolo più volte con fare minaccioso e intimando agli occupanti con insistenza e violenza di aprire i finestrini per portare alle estreme conseguenze la propria aggressione).
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano, deducendo, con l’unico motivo articolato, vizio di motivazione, non avendo la sentenza impugnata indicato le ragioni per le quali le condotte tenute dall’imputata – non messe in discussione anzi stigmatizzate integrerebbero un fatto che non costituisce reato; né, essa, ha dato conto della valutazione dei risultati acquisiti nel giudizio, né ha indicato quali di tali risul giustificherebbero l’affermazione assolutoria.
Eccentriche rimangono, poi, le considerazioni circa l’impossibilità di porre in essere un’aggressione da parte dell’imputata.
Il ricorso, proposto dopo il 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata;
il difensore della parte civile ha chiesto accogliersi il ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento dei ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è nel suo complesso infondato.
La sentenza, pur offrendo una motivazione piuttosto sintetica, ha dato conto del giudizio espresso circa il carattere non minaccioso delle frasi pronunciate dall’imputata e, quindi, della valutazione del compendio probatorio compiuta, operando un chiaro riferimento all’istruttoria dibattimentale.
L’apprezzamento del tenore non minaccioso delle frasi attribuite all’imputata è stato, infatti, desunto dalle dichiarazioni rese dalle parti offese all’udienza del 26.9.2023, oltre che da quanto emerso sulla posizione lavorativa delle due persone offese e sull’assenza di un divieto di relazioni tra il personale dell’azienda presso cui all’epoca le stesse lavoravano (con ruoli che non implicavano necessariamente il rispetto di rigidi orari lavorativi).
Il giudice ritiene quindi che l’imputata abbia posto in essere comportamenti deprecabili, ma tali da non integrare il reato di minaccia per cui si procede.
Osserva che le frasi pronunciate, infatti, non appaiono tali da incutere in un soggetto medio il timore e/o la preoccupazione di soffrire un danno ingiusto (anche alla luce di quanto emerso sulla posizione lavorativa delle due persone offese e sull’assenza di un divieto di relazioni tra il personale dell’azienda).
La circostanza, poi – osserva ulteriormente il giudice – che l’imputata tentasse di aprire l’autovettura ove si trovavano a bordo le persone offese, o chiedesse loro di aprire il finestrino “per portare alle estreme conseguenze la propria aggressione”, appare – all’esito del dibattimento – non adeguatamente provata.
“Rimane, pertanto ed anche in questo caso – conclude testualmente il giudice un atteggiamento deprecabile e contrario alle regole del vivere civile, ma non integrante – però – gli estremi del reato contestato (sul punto si ricorda che le PRO() erano in due e che entrambe si trovavano chiuse all’interno di un veicolo, al cui esterno si trovava l’imputata, nella materiale impossibilità di porre in essere una qualsivoglia azione aggressiva nei confronti delle medesime)”.
E su tali basi ha concluso che l’imputata dovesse essere, sia pure ai sensi del comma secondo dell’art 530 c.p.p., assolta in quanto il fatto non costituisce reato.
Ebbene, di là della formula assolutoria adoperata, appare evidente che il giudice abbia inteso negare valenza minatoria alle frasi e al comportamento assunto dall’imputata alla stregua delle emergenze processuali espressamente richiamate, indicando gli specifici elementi del fatto e le circostanze appurate quanto alla posizione lavorativa delle persone offese che depongono, nell’ambito della sua ricostruzione valutativa, per la sostanziale inoffensività della condotta complessiva posta in essere dall’imputata.
Tale impostazione è corretta in diritto.
Costituisce, invero, jus receptum, secondo consolidata interpretazione di questa Corte, che, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 612 cod. pen. – rea di pericolo – è necessario che la minaccia – da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto – sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013 – dep. 10/01/2014, P.C. in proc. B, Rv. 257951; Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, Pmt in proc. Pagano, Rv. 247762; Sez. 1, n. 47739 del 06/11/2008, COGNOME, Rv. 242484).
Nel caso in esame, l’imputata ha profferito delle frasi che sono risultate di fatto prive di una effettiva carica intimidatoria prospettando esse circostanze che non avrebbero potuto tradursi in situazioni di danno per le persone offese.
In altri termini, sebbene non sia necessario, ai fini dell’integrazione del reato di minaccia, che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente nel destinatario, costituendo elemento essenziale l’attitudine della condotta ad intimorire, tale attitudine non può dirsi integrata nella fattispecie in scrutini dalle frasi pronunciate dall’imputata il cui tenore suona come una minaccia solo se ci si ferma al significato letterale delle espressioni adoperate (vi denuncio…); queste, correlate alla vicenda cui ineriscono, palesano, invece, la loro reale natura, qualificandosi, piuttosto, come una mera reazione, caratterizzata da rabbia, ad un altrui comportamento (e ciò di là della correttezza o meno di tale comportamento).
Né alcunché aggiungono gli ulteriori comportamenti assunti dall’imputata risoltisi in buona sostanza in urla e vani tentativi di aprire la portier dell’autovettura – che il ricorso peraltro pone al di fuori del fuoco della contestazione – al cui interno erano chiuse le persone offese che quindi nulla poteva temere.
D’altra parte, non si può non annotare che il ricorso del P.G. si limita a denunciare soprattutto il difetto di motivazione, che come esposto non può ritenersi invece mancante nella sua struttura minima, che, sia pur sinteticamente, dà conto dei risultati probatori e della valutazione compiuta.
Consegue il rigetto del ricorso del Procuratore Generale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso il 9/10/2024.