Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6342 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6342 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 del GIUDICE DI PACE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Roma che lo ha condannato alla pena della multa (di euro trecento) per il reato di cui al 612, comma 1, cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che lamenta il vizio di motivazione in or alla ritenuta credibilità della persona offesa – è manifestamente infondato e versato in fa quanto – contrariamente a quanto assunto dalla difesa – il Giudice di pace ha espressamente apprezzato la credibilità e l’attendibilità del narrato della persona offesa (cfr. spec. p sentenza impugnata) sulla scorta della diversa valutazione dei compendio probatorio che i ricorso prospetta (senza neppure addurre ritualmente il travisamento della prova: cfr. Sez. 2 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui cons ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugna (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2025.