Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1804 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1804 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 del GIUDICE Di PACE di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Caltanissetta ha assolto NOME COGNOME dal reato di minaccia, commesso, a mezzo della piattaforma Facebook, in danno di NOME COGNOME.
Ricorre per cassazione la costituita parte civile, NOME COGNOMECOGNOME con il ministero difensore di fiducia, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, il quale svolge un unico motivo denunciando violazione dell’art. 612 cod.pen. In particolare, la difesa ricorrente rit sussistente il reato di minaccia – che è reato di pericolo – per la idoneità RAGIONE_SOCIALE affermaz aggressive e colorite pronunciate dall’imputato, a intimorire la persona offesa e a menomarne la sfera di libertà morale. Si duole, inoltre, della mancata valutazione del contesto in cui le sono state proferite, in contrasto con i recenti arresti giurisprudenziali sul punto.
Ha depositato memoria il difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, che conclude per il rigetto del ricorso della parte civile.
Ha depositato memoria anche l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse della parte civile ricorrente, che insiste nei motivi e chiede annullarsi la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere, perciò, dichiarato inammissibile.
1.1.Manca il ricorrente di confrontarsi, come dovuto, con la sentenza impugnata, la quale ha affrontato specificamente e correttamente proprio il tema della contestualizzazione dell condotta. Rientra, infatti, nell’ipotesi della genericità del ricorso, non solo l’aspecificità stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni dei provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, 230634).
1.2. Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, il Giudice di Pace di Caltanissetta, in coere con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha correttamente escluso la configurabilità d fattispecie contestata al COGNOME correlando la portata intimidatoria della c:ondotta alla situ contingente, ovvero al contesto e alle circostanze di fatto rilevanti, in cui essa è stata po essere.
1.3. E’ sufficiente ricordare che, in merito a tale profilo, questa Corte ha più volte ribadito per la sussistenza in concreto del reato di minaccia, sia necessario dedurre l’attitudin intimorire della condotta posta in essere dal soggetto attivo, dalla situazione contingente, a dire dal contesto in cui si inserisce la condotta in questione e, in particolare, quando consiste in espressioni verbali, dal momento in cui le frasi sono state profferite, avuto rig ai toni e alla cornice di riferimento, vale a dire a tutte le circostanze di fatto rilevanti 9392 del 16/12/2019, Rv. 278664; Sez. 5, n. 11708 del 15/10/2019, Rv, 278925).
1.4.Non coglie, dunque, nel segno la deduzione della parte civile, giacchè il Giudice di pace, no solo ha posto in rilievo il mancato riconoscimento dell’elemento psicologico (dolo), ma si è anc riferito a una certa reazione dell’imputato a fronte di un atteggiamento minaccioso del querelante (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza dove si riporta il punto l’imputato scrive: ‘siamo passati alle minacce vedo…tu a me non mi ricatti’ e di conseguenza risponde a tono). La valutazione del Giudice di pace è supportata da un adeguato richiamo giurisprudenziale, riferito alla reazione minacciosa rispetto a un previo atto illecito da part vittima. Nell’arresto citato nella sentenza si è, infatti, affermata la punibilità della condizionata, salvo che con essa l’autore intenda, non già restringere la libertà psichica minacciato, bensì, prevenire un’azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima determinerebbe il suo comportamento ( Sez. 5 n. 37438/2021 Rv. 281874).
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilit determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giug 2000), al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, addì 22 novembre 2023 Il Conigliere estensore