Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5940 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5940 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
NOME nato a BONORVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 del TRIBUNALE di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha
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Ritenuto in fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sassari ha confermato la decisione del Giudice di pace che aveva assolto, perché il fatto non sussiste, NOME COGNOME dal reato di minaccia nei confronti di NOME COGNOME.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile costituita, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, con riferimento all’art. 612 cod. pen., per avere il Tribunale ritenuto insussistenti gli elementi costitutivi del delitto di minaccia, nonostante la potenzialità intimidatrice delle frasi profferite dall’imputato e la loro idoneità a incutere timore nella persona offesa, tanto che quest’ultima aveva trovato riparo dentro un’autovettura al fine di proteggersi dall’imputato, come notato dal Tribunale stesso nella motivazione dell’impugnata sentenza.
2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce erronea applicazione di legge, con riferimento agli artt. 612, 51 e 52, cod. pen. data l’irrilevanza del contesto di conflittualità ai fini della configurabilità del delitto ascritto.
2.3. Col terzo motivo, si deduce violazione di legge, con riferimento agli art. 42, 43, 90 e 612 cod. pen., per avere il Tribunale erroneamente attribuito rilevanza allo stato emotivo dell’imputato al fine di escludere la punibilità della condotta minacciosa ascrittagli.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; b) conclusioni della parte civile, che insiste per l’accoglimento del ricorso; c) conclusioni dell’imputato, con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Considerato in diritto
I tre motivi del ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono fondati.
Va premesso che il delitto di minaccia, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, costituisce reato di pericolo, con la conseguenza
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che la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278740 – 0; Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275819 – 02; Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, COGNOME, Rv. 268289 – 0; Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, B., Rv. 257951 – 0).
Nel compiere siffatta valutazione, il Tribunale, dopo avere fatto riferimento alle soggettive percezioni di alcuni non precisati testimoni, ha dato atto che la persona offesa ebbe a rifugiarsi in un’autovettura – ciò che pare incompatibile, sul piano logico, con la premessa dell’inidoneità della condotta a realizzare il suo effetto intimidatorio – per poi sottolineare il dato, del tutto irrilevante, che la stessa proseguì la sua attività, iniziando la lezione di guida con un’altra allieva.
In tale contesto, i soggettivi sentimenti dell’antagonista (frustrazione e rabbia), come pure il rilievo che la prosecuzione dell’attività lavorativa, da parte della persona offesa, sarebbe indicativa con l’assenza di un concreto turbamento della libertà psichica, sono dati privi di decisività: il primo, perché il movente dell’azione non incide sulla concreta portata intimidatoria dell’espressione adoperata (“ti prendo a schiaffi, a calci, non vali a nulla”); la seconda perché, in disparte la natura di reato di pericolo del delitto di cui all’art. 612 cod. pen., essa, per come descritta e per come risulta dall’esame della persona offesa riprodotto in ricorso, mostra solo che, dopo l’inutile tentativo dell’NOME di aprire la portiera dell’autovettura nel quale il COGNOME si era rifugiato, quest’ultimo, peraltro ragionevolmente non al volante del veicolo dell’autoscuola, aveva proseguito la lezione, non intendendosi cos’altro avrebbe dovuto fare una volta che la figlia dell’NOME era riuscito a “tirarlo via”.
Ne segue che la sentenza va annullata con rinvio ai soli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Sassari. Spese della parte civile al definitivo.
Così deciso in Roma, il 19/10/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente