Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1390 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1390 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a PATERNO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2022 del TRIBUNALE di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persone del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO COGNOME, difensore della parte civile NOME COGNOME, erede del defunto NOME COGNOME, persona offesa, costituita parte civile, che conclude per la inammissibilità del ricorso, depositando nota spese della quale chiede la liquidazione.
Nessuno è comparso per l’imputato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Catania ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Paternò, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati aggravati a lui ascritti di minaccia reiterata e lesioni personali ai danni di NOME COGNOME, avvinti in continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, e al risarcimento dei danni subito dalla costituita parte civile.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, AVV_NOTAIO, affidandosi a un uníco motivo, con il quale denuncia inosservanza dell’art. 157 cod. pen., per intervenuta prescrizione dei reati, già maturata al momento della pronuncia della sentenza impugnata (02 febbraio 2022); nonché per violazione dell’art. 612 cod. pen., dolendosi, inoltre, dell’affermazione di responsabilità per il delitto di minaccia in assenza di una seria capacità di intimidazione delle frasi contestate ( “scendi che ti gonfio la faccia”, e “bastardo ti ammazzo”), ove opportunamente contestualizzate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché i reati contestati sono estinti per intervenuta prescrizione. Agli effetti civili, il ricorso risulta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Va ricordata, in premessa, l’ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.( Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016), Ricci, Rv. 266819 ).
2.1. Nel caso di specie, come premesso, il motivo con il quale si eccepisce la prescrizione dei reati risulta fondato, dal momento che essa risulta maturata prima della sentenza impugnata, ovvero, ai sensi dell’art. 157, cod. pen., nel maggio 2020, considerando la pena edittale prevista all’epoca della commissione del fatto e la sospensione della prescrizione per un periodo pari a 433 giorni quale emerge dalla lettura dei verbali di udienza. Invero, i fatti contestati risultano commessi, rispettivamente, il 2 settembre 2011 ( capo 1) e il 03 settembre 2011 ( capo 2). La querela venne proposta, per entrambi i reati, il 12 ottobre 2011. Il termine massimo di prescrizione maturato, rispettivamente, il 2 e il 3 marzo 2019, va ampliato considerando giorni 433 di sospensione; si perviene, così, al termine massimo di prescrizione, rispettivamente, maturato, in data 08/05/2020 e 09/05/2020.
2.2.Non cambierebbe l’esito considerando la ulteriore sospensione legale connessa alla vicenda pandemica da Covid -19 di 64 giorni ( dal 9 marzo 2020 all’il maggio 2020 – Sez. Un n. 5292 del 26/11/2020 Ud. (dep. 10/02/2021 ), COGNOME), giacchè la prescrizione risulterebbe in ogni caso maturata a luglio 2020, a fronte, come detto, di una sentenza, quella impugnata, emessa solo a febbraio 2022. La Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen.
2.3.Non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell’imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., potendo comportare l’eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un rinvio al giudice di merito, a cui sarebbe preclusa ogni valutazione dall’intervenuta prescrizione del reato.
4. L’esito del presente giudizio di legittimità è l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Agli effetti civili il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L’imputato deve essere condannato
alla rifusione delle spese sostenute, nel giudizio di legittimità, dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ i reati sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.520, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022
Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente