Reato di minaccia: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di minaccia rappresenta una fattispecie penale volta a tutelare la libertà morale dell’individuo. Recentemente, la Corte di Cassazione si è espressa sui limiti del ricorso in casi di condanna per questo delitto, ribadendo che la sede di legittimità non può essere utilizzata per una nuova valutazione dei fatti. Quando un imputato viene condannato per aver minacciato qualcuno, la contestazione della prova deve avvenire nei gradi di merito, poiché la Suprema Corte non può riesaminare l’attendibilità dei testimoni se la motivazione del giudice precedente è logica e coerente.
Il reato di minaccia nel giudizio di legittimità
La vicenda analizzata riguarda un imputato condannato in primo grado per aver rivolto minacce a un’altra persona all’interno di un locale commerciale. La difesa ha proposto ricorso lamentando una mancanza di prove e una violazione di legge nell’affermazione della responsabilità penale. Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato che il motivo di ricorso, pur essendo presentato come una violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una reinterpretazione delle prove raccolte durante il processo. Questo approccio è precluso nel giudizio di legittimità, che deve limitarsi a verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la tenuta logica della sentenza impugnata.
Prove e responsabilità nel reato di minaccia
Nel caso di specie, la condanna si basava sulla testimonianza della persona offesa, ritenuta pienamente attendibile dal giudice di merito. Tale attendibilità non era isolata, ma trovava riscontro nelle dichiarazioni di un altro testimone presente sul luogo. Sebbene quest’ultimo non avesse assistito direttamente allo scambio di parole minacciose, aveva udito chiaramente le urla e aveva dovuto intervenire per allontanare l’imputato dal negozio. Questo elemento è stato considerato un riscontro esterno sufficiente a confermare la versione della vittima, rendendo la motivazione della condanna solida e insindacabile in Cassazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si concentrano sulla distinzione tra questioni di fatto e questioni di diritto. Il ricorrente ha tentato di sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, operazione che spetta esclusivamente ai giudici di merito. La Corte ha rilevato che la sentenza del Giudice di Pace aveva già esplicitato in modo chiaro e razionale le ragioni per cui la ricostruzione della persona offesa doveva considerarsi veritiera. In particolare, l’intervento del terzo testimone, pur non avendo percepito il contenuto esatto della minaccia, ha confermato il contesto di aggressività e tensione, fornendo quel supporto probatorio necessario a superare ogni ragionevole dubbio. Quando la struttura argomentativa della sentenza di merito è priva di vizi logici, il ricorso che ne richiede la revisione fattuale deve essere dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. La decisione conferma che, per il reato di minaccia, la parola della vittima supportata da elementi circostanziali è sufficiente per la condanna. Per evitare l’inammissibilità in Cassazione, è fondamentale che i motivi di ricorso siano strettamente legati a errori nell’applicazione della legge o a gravi lacune motivazionali, senza tentare di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di merito.
Si può chiedere alla Cassazione di rivalutare le prove di una minaccia?
No, la Corte di Cassazione si occupa solo della legittimità e non può procedere a una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminate nel merito.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
È sufficiente la testimonianza della vittima per una condanna per minaccia?
Sì, se ritenuta attendibile e supportata da riscontri, come le urla udite da terzi o l’intervento di testimoni sul luogo del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40574 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40574 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2022 del GIUDICE DI PACE di LAMEZIA TERME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Giudice di pac di Lamezia Terme che lo ha condannato alla multa di euro 450,00 per il reato cui all’art. 612 comma 1 cod. Pen.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge relazione all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato per manca di prova in realtà adduce argomenti che involgono la valutazione della pro oltre che il fatto; ne consegue la inammissibilità, incentrandosi il m prevalentemente su doglianze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazio delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al me della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudi legittimità; laddove peraltro la sentenza impugnata ha già esplicitato le ragioni quali la ricostruzione della persona offesa dovesse ritenersi attendibile e risco anche dalle dichiarazioni rese dall’altro teste COGNOME indicato in ricorso (cfr. cui si dà atto che il predetto sebbene non avesse assistito alla minaccia aveva le urla ed era intervenuto chiedendo al COGNOME di allontanarsi dal negozio).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 27 settembre 2023.