Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43416 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43416 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 del GIUDICE DI PACE di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME, parte civile nel processo a carico di COGNOME NOME, imputato del delitto di cui all’art. 612, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Palermo il maggio 2020), a mezzo del difensore e procuratore speciale, propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo in data 15 febbraio 2023, che ha assolto COGNOME, ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal reato ascrittogli con la form perché il fatto non sussiste;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio motivazione, in punto di valutazione delle dichiarazioni della parte civile, deduce un vizio n consentito nel giudizio di legittimità, posto che in terna di valutazione della prova testimon l’attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiav lettura nell’insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimi salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, Sentenza n. 7667 de 29/01/2015, Rv. 262575); manifeste contraddizioni che neppure la ricorrente ha debitamente allegato e documentato, puntualmente indicando specifici, inopinabili e decisivi travisamenti de contenuto delle dichiarazioni stesse, riportate in questa sede in maniera completa in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione;
che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 507 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata acquisizione della produzione documentale richiesta (all’udienza del 15 febbraio 2023) dal difensore della parte civile, è manifestamente infondato, posto che, pur avuto riguardo al principio di diritto secondo cui «In materia di assunzione di nuove prove, per quant l’assunzione della nuova prova, legata alla sussistenza dell’assoluta necessità, sia attribuita giudice come “potere” e non come obbligo, tale potere non deve essere inteso nel senso della mera discrezionalità, postulandosi per l’esercizio di esso un’adeguata motivazione, pur se limitata alla valutazione circa la sussistenza o non dell’assoluta necessità del nuovo mezzo d prova. Tale potere è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. pen.» (Sez. 5, Sentenza n. 5806 del 16/04/1998, Rv. 210532), nel caso di specie il diniego di acquisizione dei documenti presentati all’udienza del 15 febbraio 2023 dal difensore della parte civile, perché non necessari ai fini del decidere, risulta corredato da argomentazione congrua, cui merito non può essere sindacato in questa sede, tanto più perché la ricorrente ha dedotto solo in maniera generica ed assertiva le ragioni di decisività della documentazione non acquisita agli atti del processo;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente