Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50396 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50396 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a PENNE il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 del TRIBUNALE di CHIETI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la parte civile COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che, in riforma della condanna di primo grado, ha assolto l’imputato COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 612 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, al di là della sua formale enunciazione, si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME, Rv. 275557);
Considerato che la memoria trasmessa dal difensore, con la quale si insiste nel motivo di ricorso, qualificabile come inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 612 cod. pen., non introduce ulteriori e validi argomenti, poiché, ancora una volta, nella sostanza, si censura la motivazione laddove ha escluso la valenza minacciosa della frase profferita dall’imputato – letta nel contesto della vicenda ricostruita attraverso la registrazione delle telecamere di videosorveglianza profilo che non involge strettamente l’erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto, e, dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2023