Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2118 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2118 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a CHIETI il 21/08/1967 avverso la sentenza del 14/05/2024 del GIUDICE COGNOME di CHIETI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME del Sostituto Procuratore generale COGNOME
letta la requisitoria a firma che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
et °7 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 maggio 2024 dal Giudic di pace di Chieti, che ha assolto COGNOME NOME dal reato di minaccia, commesso in danno di COGNOME NOMECOGNOME
Avverso la sentenza del Giudice di pace, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione.
Rappresenta che il Giudice di pace ha assolto l’imputato, perché ha ritenuto che la frase da lui pronunciata («sei un pezzo di merda, ti rompo il culo») non «fosse idonea a turbare la libertà psichica della persona offesa».
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che le parole proferite dall’imputato, invece, avrebbero «valenza intimidatoria», soprattutto se valutate nel «contesto» nel quale erano state pronunciate: dopo avere inseguito e tentato di tamponare l’auto a bordo della quale si trovava la vittima.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
L’avv. NOME COGNOME per l’imputato, ha presentato una memoria con la quale ha chiesto di confermare la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
1.1. L’unico motivo di ricorso è fondato.
Va premesso che «ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 612 cod. pen. – che ha natura di reato di pericolo – è necessario che la minaccia – da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto – sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto» (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, B., Rv. 257951; Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275819; Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, NOME, Rv. 278740).
Nel caso in esame, il Giudice di pace ha sostenuto che «l’imputato, con la frase proferita e riportata nel campo di imputazione (“ti rompo il culo”)», non avrebbe «turbato la libertà psichica della parte offesa».
Tale affermazione, però, risulta meramente assertiva e sembra contraddetta da alcune circostanze ritenute «incontestate» dallo stesso giudice di merito, secondo il quale i rapporti tra le parti erano stati sempre «tesi» e l’imputato aveva proferito la minaccia in evidenti «condizioni di rabbia».
Entrambe le circostanze rafforzavano, in concreto, l’efficacia intimidatoria di una frase che già in astratto risultava idonea a incidere sulla libertà psichica della vittima.
Il ricorrente, peraltro, lamenta la mancata valutazione di altre circostanze rilevanti (documentate con l’allegazione del verbale dell’udienza del 3 maggio 2024, nel corso della quale era stata escussa la vittima): il COGNOME aveva proferito la minaccia, dopo avere inseguito e tentato di tamponare l’auto a bordo della quale si trovava la vittima.
L’affermazione del Giudice di pace, dunque, non solo è meramente assertiva, ma risulta contraddetta da alcune circostanze risultanti dallo stesso testo del provvedimento impugnato. Il giudice di merito, inoltre, ha trascurato alcune dichiarazioni della vittima, che assumevano indubbio rilievo nelle valutazioni relative all’idoneità della condotta a incidere sulla «libertà psichica della parte offesa».
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio, essendo la sua motivazione contraddittoria e basata su mere asserzioni prive di efficacia dimostrativa.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Chieti, in diversa persona fisica.
Così deciso, 1’8 novembre 2024.