Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41409 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41409 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CREMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 del GIUDICE DI PACE di CREMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione – così riqualificato l’appello – avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace Crema ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui all’art. cod. pen.
Considerato che con il primo motivo il ricorrente lamenta l’assenza della condizione di procedibilità del reato, stante il dubbio in ordine all’individuazione del soggetto destina delle espressioni incriminate, così limitandosi ad articolare doglianze in fatto, senza un cri confronto con l’apparato motivazionale della sentenza impugnata, nel quale, invece, sono evidenziate le risultanze istruttorie poste a fondamento della ricostruzione fattuale del vicenda e della decisione assunta.
Considerato che anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il difett dell’elemento oggettivo del reato evidenziando, senza un reale confronto con le argomentazioni articolate in sentenza, l’assenza del tenore minaccioso delle espressioni contestate, è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito sottolineato il contenuto aggressivo delle frasi rivolte dall’imputato nei confronti della parte offesa e del compagno della stessa.
Considerato che inammissibile è anche il terzo motivo di censura, in quanto il ricorrente omette di considerare che la pena inflitta è stata commisurata in misura prossima al minimo edittale, sicché la valutazione di adeguatezza, nella quale sono impliciti gli elementi di all’art. 133 cod. pen., operata dal giudice di merito – che ha evidenziato la minima gravità d fatti sottoposti al suo esame – non richiede alcuna ulteriore specificazione. Invero, determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezion del giudice ed è insindacabile qualora la pena sia inflitta in misura media e, ancor più, misura prossima al minimo.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023
Il Consigliere estensore