Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15338 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15338 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ERICE il 02/05/1976
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39595 /2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 26 marzo 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di App !Ho di Palermo che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 612, comi na 2, 339 c pen. e per il reato di cui art. 61 n.2 cod. pen., 4 l-n. 110/75;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di GLYPH gge quanto al giudizio di penale responsabilità in relazione all’art. 612, comma 2, c d. pen. manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentiti invocare u valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusio contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudiz fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valuti zione è esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legi timità l prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione celle risulta processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazic ne; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, l e I giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi e i fatto fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diver ii parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come nnaggiormer te plausib dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice dl merito 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/20 5, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 de 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Nel caso in esame, la Corte di merito ha fornito una motivazione adeguai a e corretta in merito alla configurabilità del reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen., chi arendo c persona offesa aveva percepito l’atteggiamento minatorio dell’imputato (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) e le censure sollevate dal ricorrente si risolvono in men doglianze in punto di fatto, non sindacabili in questa sede.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – concernente la mancat i applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. con riferimento alla contravvenzione – è manifestam .nte infondat giacchè la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e cc n motivaz effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto e servi per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag 5 della sentenza impugnata), a tenendosi al giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2015, COGNOME, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della , punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla t !nui una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta,
tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità delL i condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericclo. Ebbene, l
Corte di appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae al censure di parte, avendo fatto riferimento al tenore delle espressioni utilizz2te, all’imp
intimidatorio della catena di ferro, nonché alla negativa personalità dell’imp
COGNOME il quale risulta gravato da molteplici condanne per reati contro la persona. Tali argome nazioni – che
attengono al fatto nel suo complesso – devono pertanto ritenersi adegla te anche con riferimento al capo D) dell’imputazione, che costituisce un rilevante tassello dell’i
-nera vicenda.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore
della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 5pE se processual e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente