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Reato di mercenariato: la Cassazione conferma condanna

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di mercenariato a carico di un cittadino straniero che aveva combattuto nel conflitto in Donbass. La Corte ha stabilito che, per la legge italiana, è sufficiente la percezione di qualsiasi vantaggio economico, anche minimo, per configurare il reato, a differenza delle convenzioni internazionali che richiedono una remunerazione nettamente superiore a quella dei soldati regolari. Rigettati anche i motivi di appello basati sulla presunta applicabilità degli Accordi di Minsk e sulla carenza di giurisdizione italiana.

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Pubblicato il 29 novembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Reato di Mercenariato: la Legge Italiana è più Severa di quella Internazionale

Con la sentenza n. 24753 del 2024, la Corte di Cassazione affronta un caso complesso relativo al reato di mercenariato, offrendo chiarimenti cruciali sulla differenza tra la normativa interna e le convenzioni internazionali. La decisione conferma che, per la legge italiana, qualsiasi vantaggio economico è sufficiente per integrare il reato, senza che sia necessario un compenso “nettamente superiore” a quello dei soldati regolari. Analizziamo i dettagli di questa importante pronuncia.

I Fatti del Processo

Il caso riguarda un cittadino moldavo accusato e condannato nei primi due gradi di giudizio per aver combattuto, tra il 2014 e il 2016, nel conflitto armato del Donbass (Ucraina orientale) a fianco delle milizie filorusse. Secondo l’accusa, l’uomo aveva agito dietro corrispettivo, senza essere cittadino delle parti in conflitto né residente in quel territorio o membro delle forze armate ufficiali. L’elemento chiave a sostegno della natura mercenaria della sua partecipazione era un’intercettazione telefonica in cui l’imputato riferiva alla madre di “vivere con lo stipendio del comandante”.

La difesa ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Errata interpretazione del corrispettivo: L’espressione intercettata non si riferirebbe a uno stipendio, ma a semplici aiuti per la sussistenza. La difesa sosteneva che la norma italiana dovesse essere letta alla luce del diritto internazionale, che qualifica come mercenario solo chi riceve un compenso nettamente superiore a quello dei soldati regolari.
2. Applicabilità degli Accordi di Minsk: Secondo il ricorrente, gli Accordi di Minsk del 2014 e 2015 avrebbero previsto un’amnistia per i reati commessi nel contesto degli eventi bellici in Donbass.
3. Carenza di giurisdizione italiana: La difesa affermava che le repubbliche secessioniste avessero un proprio esercito regolare e che la giurisdizione dovesse essere declinata in favore dell’Ucraina o della Corte penale internazionale.

L’analisi della Corte sul reato di mercenariato

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, fornendo una disamina approfondita di ciascun motivo di doglianza e consolidando l’interpretazione della normativa italiana in materia.

La nozione di “corrispettivo”: non solo un alto stipendio

Il punto centrale della sentenza riguarda la definizione di “corrispettivo” nel reato di mercenariato. La Corte chiarisce che la legge italiana (L. n. 210/1995) è volutamente più rigorosa delle convenzioni internazionali, come quella ONU del 1989. Mentre il diritto internazionale richiede una “remunerazione materiale nettamente superiore” a quella di un soldato regolare, la norma interna non prevede tale requisito.

Per l’ordinamento italiano, l’incriminazione scatta in presenza di “qualsivoglia corrispettivo economico o altra utilità”. Questa formula ampia include non solo somme di denaro, ma anche vantaggi di natura non patrimoniale, risparmi di spesa e qualsiasi tornaconto, anche materiale, legato alle operazioni militari. Pertanto, anche le “marginali elargizioni di beni” e i “connessi risparmi di spesa” di cui l’imputato beneficiava sono state ritenute sufficienti a integrare la fattispecie di reato.

L’irrilevanza degli Accordi di Minsk

Sul secondo motivo, la Corte ha osservato che gli Accordi di Minsk hanno un valore eminentemente politico e programmatico. Essi non sono direttamente vincolanti per l’Italia, che non ne era parte diretta. Inoltre, la previsione di un’amnistia era rimessa a future regolamentazioni legislative che non sono mai intervenute. Di conseguenza, tali accordi non possono produrre l’effetto di estinguere il reato contestato nell’ordinamento italiano.

La Giurisdizione Italiana e i Limiti della Corte Penale Internazionale

Infine, la Cassazione ha confermato la sussistenza della giurisdizione italiana. In primo luogo, l’attività criminosa era iniziata in Italia, dove era avvenuto l’ingaggio dell’imputato. In secondo luogo, la L. n. 210/1995 prevede un principio di giurisdizione universale: lo straniero che commette tale reato all’estero è punibile secondo la legge italiana se si trova nel territorio dello Stato. La presenza dell’imputato in Italia, prima e dopo l’azione penale, radica quindi la competenza dei tribunali nazionali.

La Corte ha anche escluso la competenza della Corte penale internazionale, poiché il reato di mercenariato non rientra nel “crimine di aggressione” definito dallo Statuto di Roma, il quale è riferibile solo a persone in posizione di controllo sull’azione politica o militare di uno Stato.

Le motivazioni

Le motivazioni della Corte si fondano su una netta distinzione tra l’ordinamento internazionale e quello interno. Il legislatore italiano, nel ratificare la Convenzione ONU, ha scelto deliberatamente di adottare una definizione più rigorosa e ampia della figura del mercenario, eliminando il requisito del compenso “nettamente superiore”. Questa scelta, pienamente legittima, mira a sanzionare qualsiasi forma di partecipazione a conflitti armati per interesse venale, a prescindere dall’entità del guadagno. La ratio è quella di disincentivare un fenomeno considerato contrario ai principi di pace e autodeterminazione dei popoli. La Corte ribadisce che la politica criminale è un terreno di monopolio statale e che una disciplina nazionale più severa non viola il diritto internazionale, a meno che non contrasti con regole universalmente riconosciute, cosa che in questo caso non avviene.

Le conclusioni

La sentenza n. 24753/2024 consolida un principio fondamentale: chiunque combatta in un conflitto estero per un qualsiasi vantaggio economico, anche minimo, commette il reato di mercenariato secondo la legge italiana. La decisione sottolinea l’autonomia del legislatore nazionale nel definire le fattispecie penali per tutelare interessi ritenuti fondamentali, anche adottando standard più severi rispetto a quelli previsti dalle convenzioni internazionali. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, emerge con chiarezza che la partecipazione a conflitti armati per motivazioni economiche è severamente punita in Italia, senza che l’entità del compenso possa essere utilizzata come scriminante.

Per configurare il reato di mercenariato in Italia è necessario ricevere un compenso molto elevato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la legge italiana (L. n. 210/1995) è più rigorosa delle convenzioni internazionali. È sufficiente la percezione di “qualsivoglia corrispettivo economico o altra utilità”, anche se non si tratta di una remunerazione nettamente superiore a quella dei combattenti regolari. Anche piccoli vantaggi economici o risparmi di spesa integrano il reato.

Gli accordi internazionali, come quelli di Minsk, che prevedono amnistie, sono direttamente applicabili in Italia per estinguere un reato?
No. La Corte ha stabilito che gli Accordi di Minsk hanno un valore politico e programmatico, ma non sono direttamente vincolanti per l’Italia. Inoltre, l’amnistia in essi prevista non è mai stata attuata con una legge specifica, pertanto non possono produrre effetti estintivi del reato nell’ordinamento giuridico italiano.

Quando sussiste la giurisdizione italiana per il reato di mercenariato commesso all’estero da un cittadino straniero?
La giurisdizione italiana sussiste in due casi principali. Primo, se l’attività criminosa è iniziata in Italia (ad esempio, con l’ingaggio). Secondo, in base al principio di giurisdizione universale previsto dalla legge specifica: è sufficiente che lo straniero autore del reato si trovi nel territorio italiano, anche dopo la commissione del fatto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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