Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24753 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24753 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOMEi NOMENOME nato in Moldavia DATA_NASCITA
avverso la sentenza deW08/06/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, c ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava la decisione dibattimentale di primo grado, che aveva dichiarato NOME COGNOME cittadino moldavo, colpevole del reato di cui all’art. 3, comma 1, della legg maggio 1995, n. 210 (recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanziamento e l’istr di mercenari, adottata dall’RAGIONE_SOCIALE a New York il 4 dicembre 1989»), per avere combattuto, dietro corrispettivo, tra il settembre 20 e il luglio 2016, nel conflitto armato sviluppatosi nel Donbass (RAGIONE_SOCIALE orient tra l’esercito ucraino e le milizie filorusse, a fianco di queste ultime, senza cittadino di alcuna RAGIONE_SOCIALE Parti del conflitto, né stabilmente residente i territorio e senza far parte RAGIONE_SOCIALE forze armate di una RAGIONE_SOCIALE Parti del conflitt
Osservava la Corte di appello che l’avvenuta partecipazione dell’imputato a conflitto in discorso, con inserimento organico nella formazione armata COGNOME non era contestata, mentre la natura mercenaria di tale partecipazione risalt dalla telefonata, intercettata, con la quale COGNOME riferiva alla madre di « con lo stipendio del comandante».
L’imputato ricorre per cassazione avverso la ribadita declaratoria di pena responsabilità, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Il ricorso è articolato in tre motivi, che si espongono nei limiti previsti d 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà e manifes illogicità di motivazione in ordine al tenore della conversazione intercett nonché inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE norme che definiscono lo statuto internazionale del mercenario.
La sentenza impugnata avrebbe interpretato l’espressione «vivere con lo stipendio del comandante» nel senso che questi facesse da collettore del retribuzioni spettanti ai vari componenti della formazione armata, curandon successivamente la distribuzione ai singoli aventi diritto. Si tratterebbe, tut di un’interpretazione fallace. COGNOMEi, si afferma, prestava la sua ope Donbass senza alcun vincolo di natura contrattuale e non aveva mai percepito alcun compenso; si sostentava con denari propri, integrati da rimesse provenien dalla sua famiglia in Italia, da aiuti umanitari e da taluni beni alimentari, ac direttamente dal comandante, utili ad assicurare la minima sopravvivenza. La frase intercettata rivestirebbe questo preciso, e solo, significato.
Mancherebbe, dunque, il requisito di fattispecie rappresentato da percepimento di un corrispettivo. Tale conclusione sarebbe rafforzata da ur
corretta esegesi di contesto. La norma incriminatrice di diritto interno (l’art. 3 legge n. 210 del 1995) andrebbe infatti intesa in linea con la Convenzione ONU 4 dicembre 1989, che la legge n. 210 è diretta a ratificare, nonché alla luce del Pr protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relative all protezione RAGIONE_SOCIALE vittime dei conflitti armati internazionali (protocollo adottato, stesso, a Ginevra 1’8 giugno 1977), e, quindi, nel senso che la retribuzi mercenaria, che identifica come tale l’autore materiale del reato e ne rapprese elemento costitutivo, è solo quella che si traduce in un compenso nettament superiore a quello promesso o pagato ai regolari combattenti di pari livello di RAGIONE_SOCIALE Parti in conflitto. E, nel caso di specie, i combattenti del Donbass realm stipendiati percepivano una paga (di circa 200 euro mensili) equivalente a quel dei soldati dell’esercito regolare.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli Accordi di RAGIONE_SOCIALE del 5 settembre 2014 e dell’Il febbraio 2015 nonché contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione in ordine al manca riconoscimento dell’amnistia ivi contemplata.
Gli Accordi in questione avrebbero previsto, oltre al cessate il fuoco e riconoscimento RAGIONE_SOCIALE Repubbliche del Donesk e del Lugansk, l’applicazione di misure di clemenza in favore RAGIONE_SOCIALE persone macchiatesi di reati connessi a pregressi eventi bellici.
L’articolo 5 del secondo Accordo prefigurerebbe, in particolare, «indulti amnistie mediante l’emanazione di una legge che vieta la perseguibilità e punizione RAGIONE_SOCIALE persone in relazione agli eventi che hanno avuto luogo in alcun zone RAGIONE_SOCIALE regioni di RAGIONE_SOCIALE e Lugansk dell’RAGIONE_SOCIALE».
Di tali protocolli internazionali la sentenza impugnata non avrebbe tenut adeguato conto.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia inosservanza ed errone applicazione dello Statuto di Roma del 17 luglio 1998, istitutivo della Corte pena internazionale, e RAGIONE_SOCIALE norme che delimitano la fattispecie incriminatrice perseguibilità del relativo crimine.
Il ricorrente sostiene che le Repubbliche del Donesk e del Lugansk, seppure a riconoscimento internazionale limitato (come tanti altri Stati del mondo), avevan al tempo un proprio regolare esercito, nel quale l’imputato doveva considerar formalmente inquadrato. Verrebbe così meno un altro dei requisiti costitutivi fattispecie.
Il ricorrente ricorda, inoltre, che contro di lui era stato aperto procedim penale, per gli stessi fatti, in RAGIONE_SOCIALE, in favore della quale si sarebbe declinare la giurisdizione.
La giurisdizione sarebbe altrimenti appartenuta alla Corte penal internazionale, in virtù dell’attribuzione a tale organo dei «crimini di aggressi (art. 8-bis dello Statuto, introdotto dall’allegato I degli emendamenti di COGNOME dell’Il giugno 2010), nel cui novero sarebbero riconducibili quelli di causa.
La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell’ar comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La legge 12 maggio 1995, n. 210, ratifica e dà esecuzione alla Convenzione internazionale contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanziamento e l’istr di mercenari, adottata a New York, il 4 dicembre 1989, dall’RAGIONE_SOCIALE al termine di un annoso negoziato svoltosi in seno alla Commissione giuridica, cui l’Italia aveva da subito offerto un attivo e sostanz contributo.
L’attenzione rivolta dall’ONU alla materia nasceva dall’estendersi del negati fenomeno (in particolare nei Paesi del c.d. Terzo Mondo), destinato storicament ad alimentare conflitti armati in violazione dei principi del diritto internazi quali l’uguaglianza sovrana, l’indipendenza politica e l’integrità territorial Stati, nonché l’autodeterminazione dei popoli. Di qui l’avvertita necessità di regolamentazione imperativa, capace di disciplinare l’esercizio illecito mercenariato e di delineare le fattispecie connesse, posto che l’unico strume internazionale di riferimento, sino a quel momento esistente, era costituito Primo protocollo, datato 8 giugno 1977, aggiuntivo alle Convenzioni umanitarie di Ginevra del 12 agosto 1949, facente (all’art. 47) solo incidentale menzione de figura del mercenario (per escluderlo dallo statuto protettivo del combattent del prigioniero di guerra).
La Convenzione ONU definisce il mercenario (art. 1, § 1) come colui che viene reclutato, in loco o all’estero, per combattere in un conflitto armato, dietro l promessa di un vantaggio economico. Per essere considerato mercenario, l’individuo non deve essere cittadino di uno dei Paesi in conflitto, né deve risi in un territorio da quel Paese controllato. Oltre a tali caratteri, il mercena deve fare parte RAGIONE_SOCIALE forze armate regolari RAGIONE_SOCIALE Parti belligeranti, né deve es stato inviato, in tale veste, da un Paese terzo. Per vantaggio economico, d intendersi «una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o pagata a combattenti aventi rango e funzioni analoghe nelle forze armate dell’una o dell’altra Parte in conflitto (§ 1, cit., lett. b).
E’ infine, e comunque, considerato mercenario (art. 1, § 2, Conv. cit.) chi s stato reclutato al solo fine di partecipare ad un atto di violenza, con lo sco rovesciare un Governo, di minare l’ordine costituzionale di un Paese o, infine, porne in pericolo l’integrità territoriale.
La Convenzione ONU impegna gli Stati firmatari a prevedere come reato, nel diritto interno, sia l’arruolamento di mercenari (comprensivo di ogni forma addestramento, finanziamento ed impiego), sia l’attività propria di questi ulti nonché a perseguire in ogni caso gli autori di tali crimini, indipendentemente d luogo di commissione del fatto e salvo estradizione.
La legge n. 210 del 1995, nell’ottica della completa attuazione del strumento di diritto internazionale, conia nuove fattispecie penali, corrisponde ai modelli di incriminazione in esso previsti.
Il suo art. 3 punisce, specificamente, l’attività del mercenario preveden ipotesi di reato in linea con le fattispecie definite in sede ONU.
Il comma 1 dell’art. 3, di immediato interesse in questo giudizio, sanziona co la condotta del mercenario che combatte in un conflitto armato, tenendo conto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi descritti nell’art. 1, § 1, della Con con la sola eccezione di quello relativo alla «remunerazione nettamente superiore» a quella dei combattenti regolari (requisito che parimenti è presente nell’art § 2, lett. c, del Primo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra).
Tale requisito, come è scritto nella relazione accompagnatoria al d.d.l. A. 1017 (XII legislatura), poi tradottosi nella legge n. 210 cit., « non è ap invero, elemento essenziale e caratterizzante della figura del mercenario. S punto, quindi, la norma interna viene ad essere più rigorosa della Convenzione».
Sicché l’incriminazione scatta, per comando di diritto interno, indipendente mente da ogni istituibile parallelo tra le paghe del soldato ufficiale e di que ventura, e a fronte di qualsivoglia «corrispettivo economico o altra utilità», mercenario ricevuti o concordati.
L’ampia latitudine della formula normativa, combinata con l’intenzione espressa del legislatore nazionale, non lascia dubbi sul fatto ch controprestazione, idonea ad integrare la fattispecie di reato, possa esser qualunque entità e possa rivestire carattere patrimoniale o non patrimonial dovendosi ricomprendere nel primo campo ogni tipo di vantaggio di carattere monetario, derivante da introiti diretti di somme o da risparmi di spesa, e secondo campo ogni diverso tornaconto, materiale o psicologico, pur sempre correlato alle operazioni militari e alle attività (saccheggi, devastazioni, proc violenze fisiche e morali RAGIONE_SOCIALEa popolazione, etc.) ad esse connesse.
3. Dovendo dunque essere ribadito che l’art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1995, nell’incriminare l’operato del mercenario e nel disegnarne previament la figura, non costituisce la trasposizione mera, nel diritto interno, della defin contenuta nelle Convenzioni di Ginevra e di New York, ma ne accoglie un’accezione più ampia, suscettibile di ricomprendere nel suo ambito ogni prestazione d impegno bellico, in territorio alieno e per interesse venale, nessun dubbio comunque sussistere RAGIONE_SOCIALEa perfetta legittimità di tale disposizione nel vig sistema multilivello RAGIONE_SOCIALE fonti.
Il legislatore nazionale, in base all’art. 117, primo comma, Cost., non p validamente legiferare in contrasto con gli obblighi derivanti dal dir internazionale (Corte cost., nn. 348 e 349 del 2007, nonché, da ultimo, Sez. civ., n. 4691 del 21/02/2024, Rv. 670468-01), che nella specie non appaiono comunque violati.
Lo scopo della Convenzione di New York è infatti quello di contenere l’estendersi del fenomeno del mercenariato, ritenuto contrario ai valori della p e agli interessi della comunità internazionale. Tale scopo si è tradotto in un elaborato, come già si diceva, in esito ad un complesso ed articolato negoziat che ha sancito – come emerge ancora dai lavori preparatori del d.d.l. A.C. 1017 cit. – un punto di equilibrio e di mediazione tra le istanze dei Paesi in via di sv e le diffidenze e resistenze forti, almeno inizialmente, soprattutto in settori politici del mondo occidentale. La delimitazione, in termini più circoscritti, natura del fenomeno, che la Convenzione opera, si iscrive in una tale ottica conciliazione RAGIONE_SOCIALE posizioni, ma deve escludersi che una disciplina nazionale s punto “più avanzata”, che ne sanzioni in forma più rigorosa le manifestazioni, s contraria allo spirito del Trattato e ne costituisca un’attuazione non consentit
La politica criminale è terreno di tradizionale monopolio degli Stati e le rela scelte sono eccepibili, a cospetto dell’ordinamento internazionale, solo contrastanti con le sue regole generalmente riconosciute o con le pattuizioni c specificamente ne vincolino e limitino l’operato, non rinvenibili, le une e le queste ultime con specifico riferimento alla convenzione ONU, nella materia che ci occupa.
A maggior ragione non integrano pattuizioni di tal genere, in parte qua, le Convenzioni di Ginevra, integrate dai successivi protocolli, se non altro perch come anche rimarcato dalla sentenza impugnata – esse sono primariamente dirette alla definizione di uno statuto di protezione RAGIONE_SOCIALE vittime dei conflitti speciale prospettiva finalistica esse prendono in considerazione la figura mercenario), rimanendo loro estranea la disciplina penale RAGIONE_SOCIALE condotte in var modo connesse all’impiego in guerra di truppe assoldate.
4. E’ il caso di aggiungere, in funzione della definizione della presen impugnazione, che sia la normativa internazionale che quella interna, sul punto totalmente collimanti, puniscono – alle condizioni ulteriori previste – il mercena «arruolato», che ha stipulato un formale contratto ed è stato inquadrato in u stabile struttura di tipo militare, esattamente alla pari del mercen semplicemente «reclutato», ossia di fatto reperito e anche informalmente ingaggiato in vista del compimento di operazioni militari remunerate.
Tale principio appartiene all’elaborazione ormai consolidata di questa Corte (Sez. 1, n. 13597 del 05/03/2009, confl. comp. In proc. Albertini, Rv. 243149-01; Sez. 6, n. 36776 del 01/07/2003, COGNOME, Rv. 226050-01).
Tutto ciò considerato, il primo motivo di ricorso deve giudicarsi infondato.
Data l’esegesi corretta della fattispecie incriminatrice, la penale responsabi dell’imputato è stata ineccepibilmente ritenuta in sede di merito, risulta perfettamente dalle relative pronunce che COGNOME, quand’anche in assenza di un formale arruolamento, abbia militato nel Donbass -a sostegno di una parte belligerante e al di fuori del suo esercito regolare- dietro la corresponsione di u economiche, perfettamente ravvisabili anche nelle marginali elargizioni di beni ( nei connessi risparmi di spesa) di cui l’interessato fruiva per sua st ammissione.
6. Il secondo motivo appare parimenti infondato.
Gli Accordi di RAGIONE_SOCIALE furono elaborati, all’indomani dell’autoproclamazione RAGIONE_SOCIALE Repubbliche RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e Lugansk, per porre fine al relativo conflitt secessionista. Il primo di essi fu concluso, nel settembre 2014, dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, composto da rappresentanti di RAGIONE_SOCIALE, Russia RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE), che concordarono un pacchetto di misure di contenimento dell’escalation bellica centrato sul “cessate il fuoco” e sul ritiro degli armamenti pesanti.
Poiché i combattimenti viceversa proseguirono, i rappresentanti di RAGIONE_SOCIALE, Russia, Germania e Francia adottarono, nel febbraio 2015, un nuovo e più articolato Protocollo, in tredici punti, uno dei quali riguardava – come esattame indicato dal ricorrente – la concessione generalizzata della grazia e/o dell’amni per gli individui coinvolti nel conflitto.
Non può non notarsi tuttavia, in via dirimente, che trattasi di Accordi:
– da un lato, e in questa parte almeno, di natura programmatica, in quanto l’esercizio della clemenza era rimesso a future regolamentazioni, mai intervenute
dall’altro, di valore eminentemente politico e non direttamente vincolan per l’Italia, che – non essendone parte, almeno in via diretta – non risulta nep averli ratificati, né avervi dato esecuzione nel proprio ordinamento.
Infondato risulta infine, nelle sue varie articolazioni, il terzo motivo.
7.1. La sentenza impugnata si fonda RAGIONE_SOCIALE‘assunto esattamente contrario a quello che ne sorregge le iniziali deduzioni, ossia si fonda sul presuppos plausibilmente argomentato, e dal ricorrente solo assertivamente contraddetto che le due Repubbliche secessioniste non fossero entità statuali riconosciute dal Comunità internazionale, e non fossero dotate di un regolare esercito.
Onde la perfetta integrazione, anche sotto questo aspetto, del reat contestato.
7.2. La giurisdizione spetta all’Italia, quale luogo ove è pacificame avvenuto l’ingaggio dell’imputato ed è così iniziata, ex art. 6 cod. pen., l’at criminosa.
Ma la giustizia italiana avrebbe dovuto procedere in ogni caso, in base a principio universalistico sancito, conformemente alla Convenzione ONU, dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 210 del 1995 (secondo cui è punito secondo legge italiana «lo straniero che commette all’estero» il reato in esame «nel ca in cui si trovi nel territorio dello Stato e non ne sia stata concessa o acc l’estradizione»). Non è controverso che COGNOMEi fosse presente sul territo nazionale, prima e dopo l’esercizio dell’azione penale, sicché il presupposto c radica la procedibilità in Italia dovrebbe comunque ritenersi verificato (per tu Sez. 6, n. 19335 del 13/01/2023, A., 284621-01).
Il fatto che le competenti Autorità ucraine, in seno dunque ad ordinamento non integrato nell’Unione europea, abbiano aperto parallelo procedimento penale nei confronti dell’imputato, senza concluderlo, è irrilevante in base all’art. 11 pen.
7.3. Il crimine contestato all’imputato non rientra neppure nella giurisdizio della Corte penale internazionale, quale crimine di aggressione.
Quest’ultimo è definito dall’art. 8-bis dello Statuto di Roma come «la pianificazione, la preparazione, l’inizio o l’esecuzione, da parte di una person grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione polit militare di uno Stato, di un atto di aggressione che per carattere, gravità e po costituisce una manifesta violazione della Carta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 26 giugno 1945». Tale crimine è dunque riferibile alle solo persone fisiche che presiedon all’attività statua le.
A prescindere da ciò, la giurisdizione della Corte penale internazionale complementare rispetto alle giurisdizioni nazionali, come esattamente osservìs t
,Att-
dalla sentenza impugnata. A norma dell’art. 17, § 1, lettera a), dello Statut Roma, detta Corte dichiara «improcedibile il caso» se su di esso «sono in corso indagini o procedimenti penali condotti da uno Stato che ha su di ess giurisdizione, a meno che tale Stato non abbia la volontà o sia nell’incapacità svolgere veramente le indagini o l’azione penale».
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sen dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual
Così deciso il 12/03/2024