Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 57 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 57 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 28/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXX nato in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 24/02/2025 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna diXXXXXXXXXXXXXX, pronunciata dal Tribunale di Monza il 13 giugno 2024, alla pena di anni 2 mesi 2 di reclusione per i reati di maltrattamenti e di lesioni aggravate, unificati nel vincolo della continuazione.
Ha proposto ricorso l’imputato, con atto del difensore, AVV_NOTAIO, in cui sono dedotti i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al riconoscimento della responsabilità per il reato di maltrattamenti, per non avere la Corte di appello adeguatamente vagliato le doglianze difensive.
Le condotte ascritte al ricorrente vanno contestualizzate in un arco temporale limitato, compreso tra l’agosto 2022 e il febbraio 2023, in cui tra le parti Ł intercorsa una relazione affettiva, ma non anche una convivenza stabile.
Difetterebbe in ogni caso la abitualità del reato, stante la episodicità delle condotte aggressive, che non appaiono corroborate da elementi di prova certa, posto che i testimoni della pubblica accusa hanno genericamente riportato circostanze di fatto apprese de relato dalla stessa persona offesa sulla fisiologica conflittualità che ha connotato i rapporti tra le parti. A riprova di tanto devono considerarsi la avvenuta remissione di querela da parte della persona offesa e i ripetuti tentativi di lei di contattare telematicamente l’imputato, anche quando era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Difetterebbe l’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti, il quale presuppone un dolo unitario e programmatico inteso a sottoporre la vittima ad un regime di continue vessazioni.
I fatti avrebbero dovuto essere riqualificati nel reato di cui all’art. 581 cod. pen.
continuato.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza, o almeno di equivalenza, con le aggravanti contestate.
La sentenza ha rilevato, quale elemento ostativo, l’insussistenza di segnali di resipiscenza da parte dell’imputato.
Di contro, egli si Ł sottoposto ad interrogatorio, ha fornito una sua versione dei fatti del tutto plausibile e ha espresso la volontà di intraprendere un percorso di giustizia riparativa.
2.3.Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, stante l’eccessivo aumento disposto per la continuazione, ed il conseguente mancato riconoscimento dei benefici di legge.
In ragione dell’ottimo comportamento processuale, l’imputato era meritevole della sospensione condizionale della pena.
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo Ł reiterativo e comunque declinato in fatto.
Anzitutto, le censure formulate in punto di attendibilità della persona offesa erano state esaminate e respinte con argomentazioni complete e logiche dai Giudici di merito.
Le dichiarazioni della denunciante sono state valutate intrinsecamente credibili perchØ logiche e scevre da contraddizioni, oltre ad essere corroborate da vari elementi di riscontro (che non sarebbe stato neppure necessario acquisire, potendo le stesse essere da sole poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come affermato da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’arte, Rv. 253214-01); riscontri costituiti, in particolare, dalle fotografie ritraenti il volto di lei con evidenti segni di lesioni, da un referto medico, nonchØ dalle testimonianze acquisite dai testi addotti dalla pubblica accusa.
Parimenti, sono state valorizzate le dichiarazioni parzialmente ammissive di responsabilità rese dall’imputato, che ha riconosciuto di avere talora percosso la persona offesa, pur offrendo una piø riduttiva versione della propria condotta.
Deve poi considerarsi che la sentenza impugnata costituisce una c.d. doppia conforme della sentenza di primo grado (siccome convergente nell’esito e fondata sui medesimi parametri di valutazione delle prove), ciò che impone di considerare, entrambe, come un unitario corpo argomentativo. E, in punto di attendibilità della denunciante, soprattutto la sentenza di primo grado si diffonde con argomentazioni complete ed esenti da distonie logiche.
Sotto altro profilo, la Corte di merito ha precisato che le condotte ascritte al ricorrente non si riducono ai soli agiti violenti e, specificamente, agli episodi di aggressione fisica richiamati dal difensore. Al di là dei fatti piø eclatanti, i comportamenti minacciosi, anche con l’uso di armi bianche, sono divenuti via via ingravescenti. ¨ stata coerentemente argomentata l’esistenza di una situazione di sopraffazione sistematica della persona offesa, sicchØ Ł integrato l’elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti, il quale, per giurisprudenza costante, postula il compimento di piø atti, delittuosi o meno, realizzati in momenti successivi, di natura vessatoria, tali da determinare nel soggetto passivo sofferenze fisiche o morali.
Meramente confutative sono, dunque, le doglianze che vertono sul difetto del
requisito dell’abitualità della condotta.
Il fatto, poi, che le condotte vessatorie si siano concentrate in un arco di tempo limitato (inferiore ad un anno) non esclude la configurabilità del reato che, del resto, non esige una durata minima. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di maltrattamenti in famiglia, l’estensione dell’arco temporale entro il quale si manifestano le condotte maltrattanti Ł un dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato (Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, D.L., Rv. 272452 – 01).
Quanto all’elemento psicologico del reato – della cui sussistenza parimenti la difesa dubita – occorre ancora considerare che il dolo del delitto di maltrattamenti non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell’autore del reato di persistere in un’attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, COGNOME, Rv. 279326 01).
4. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, i comportamenti sopra descritti – le percosse subite, per sfuggire alle quali la persona offesa Ł stata costretta, da ultimo, ad allontanarsi dalla abitazione – esulano dalla ordinaria litigiosità familiare: di una mera – e, per così dire, fisiologica – litigiosità, penalmente irrilevante, possono ritenersi espressive le condotte tra parti che si confrontano su un piano paritario, ancorchØ veementemente, ma riconoscendosi reciprocamente il diritto di esprimere il proprio punto di vista, mentre Ł configurabile il delitto nel caso in cui un soggetto impedisce all’altro, mediante reiterate azioni violente o offensive, persino di esternare il suo autonomo pensiero (Sez. 6, n. 21289 del 04/02/2025, P., Rv. 288236 – 01, in cui la Corte ha individuato, tra i criteri distintivi dei maltrattamenti in un contesto familiare di accesa litigiosità, l’assenza di ascolto dell’altrui volontà o giudizio, lo strutturale sbilanciamento della relazione a favore di una delle parti in ragione dell’identità sessuale, il differenziale di potere legato ai ruoli di genere, con l’adozione di modelli di comportamento di costante unilaterale prevaricazione, l’approfittamento di altrui specifiche condizioni soggettive – di età, gravidanza, salute o disabilità – per esercitare un controllo coercitivo, tali da determinare, mediante offese, umiliazioni o ricatti, la soccombenza sempre della stessa parte).
NØ possono inficiare la valutazione di attendibilità della persona offesa l’avvenuta remissione della querela e i tentativi dalla stessa posti in essere per contattare telematicamente l’imputato, quando era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento.
Si Ł già affermato, in tema di maltrattamenti, che persino la ripresa della convivenza e la ritrattazione da parte della persona offesa, soprattutto nel caso in cui questa versi in condizioni di particolare vulnerabilità, devono essere oggetto di attento vaglio critico, al fine di verificare se siano realmente significative di inattendibilità delle originarie accuse, ovvero se siano conseguenti alla prosecuzione ed alla ingravescenza della condotta maltrattante. Si impone, in tali evenienze un controllo piø incisivo, esteso ai motivi della variazione del dichiarato, non potendo escludersi che la ritrattazione inattendibile o mendace costituisca un ulteriore ed indiretto elemento di conferma delle accuse originarie (in senso analogo Sez. 6, n. 4913 del 08/01/2025, P., Rv. 287599 – 01; Sez. 6, n. 33508 del 24/09/2025, L., Rv. 288789 – 01).
Costituisce oramai una massima di esperienza, fondata sulla psicologia della testimonianza, che la condotta maltrattante, proprio per il suo innestarsi su una relazione di
natura affettiva, può assumere un andamento ciclico, con ampie discontinuità; e, d’altro canto, la stessa reazione della vittima, specie quando si determinano situazioni di c.d. dipendenza affettiva, può essere connotata da sentimenti di ambivalenza.
In tale prospettiva l’avvenuta remissione della querela Ł stata congruamente intesa dai Giudici di merito quale iniziativa intesa a pacificare il clima familiare, ma non denotante affatto il superamento della condizione di debolezza e di soggezione psichica della vittima rispetto all’autore delle condotte vessatorie.
5. In ordine al rapporto di convivenza, postulato dalla norma incriminatrice ai fini della configurabilità del reato, le censure difensive tendono a sollecitare una alternativa e non consentita lettura delle risultanze processuali, posto che le sentenze di merito hanno accertato l’esistenza di una relazione stabile, connotata da comunanza di intenti e sentimenti, solo inframmezzata da saltuari rientri della persona offesa presso la propria abitazione, proprio in dipendenza dell’aggressivo comportamento tenuto dall’imputato.
Invero, Ł assolutamente consolidato il principio per cui, in tema di giudizio di legittimità, il compito del giudice di legittimità non Ł quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benchØ anch’essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).
Ne consegue che non sono censurabili in sede di legittimità, se non entro gli appena esposti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).
Peraltro, l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., Ł soltanto quella manifesta, cioŁ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
In epoca piø recente, si Ł ribadito come la cognizione della Corte di cassazione sia funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nØ condividerne la giustificazione ( ex multis Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01).
6. Il secondo motivo Ł parimenti inammissibile, perchØ aspecifico.
La pena irrogata non si discosta significativamente dal minimo edittale. Non sono stati ravvisati elementi di resipiscenza da parte dell’imputato atti a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – già avvenuto con la sentenza di primo grado – in rapporto di prevalenza sulle circostanze aggravanti.
Nulla che deponga per una differente declinazione del giudizio di bilanciamento, non essendo stata ritenuta significativa al riguardo la manifestata volontà dell’imputato di intraprendere un percorso di giustizia riparativa, avuto riguardo alla gravità dei fatti e, in
particolare, di quello culminato nell’episodio piø grave di lesioni.
Del resto, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non Ł necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purchØ la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01).
Nello stesso senso si Ł affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchØ anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
Nel concedere le circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime, invero, un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).
Dalla reiezione del motivo discende che non Ł neppure valutabile l’ulteriore richiesta, tendente al riconoscimento della sospensione condizionale, in ragione della entità della pena inflitta.
E’ manifestamente infondato e, ancora una volta, attiene al merito delladecisione, il rilevo di eccessività dell’aumento di pena irrogato a titolo di continuazione.
Tale incremento Ł stato contenuto in ragione di soli due mesi di reclusione a fronte di un fatto lesivo (rottura di una costola) di non trascurabile entità.
Ritiene il Collegio che non sia ravvisabile, nella specie, un uso disfunzionale della discrezionalità nella dosimetria della pena, essendovi al riguardo implicita motivazione, emergente dal tenore complessivo del provvedimento impugnato.
Quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale, si rinvia al punto che precede.
Alla inammissibilità del ricorso, che discende da tutto quanto precede, consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchØ della somma, che si ritiene di determinare in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.