Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29477 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29477 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SESTA SEZIONE PENALE
ERCOLE APRILE
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte d’appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell’avvocato NOME COGNOME che si Ł riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, all’esito di rito abbreviato, ha riformato parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 21 settembre 2016 nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXX, dichiarando non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione in relazione ai reati contestati ai capi B) e C) dell’imputazione e confermando la declaratoria della penale responsabilità dell’imputato con riferimento al delitto di maltrattamenti (commesso dal 1991 al 30 ottobre 2013) ai danni della moglie e dei figli, rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione.
Avverso la sentenza XXXXXX ricorre per cassazione deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge per assoluta carenza di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti.
2.2. Violazione di legge per avere il giudice di merito erroneamente qualificato il fatto come maltrattamenti anzichØ come minacce e lesioni, difettando il requisito dell’abitualità delle condotte vessatorie.
2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 157 cod. pen. essendosi il reato (commesso fino all’ottobre 2013) prescritto.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato con riferimento ai primi due motivi di ricorso, nella parte in cui censurano il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del requisito della abitualità
Sent. n. sez. 586/2025
UP – 16/04/2025
delle condotte maltrattanti.
Occorre evidenziare che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale ai fini della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, Ł richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima ( ex multis Sez. 6, n. 6126 del 09/10/2018 -dep. 07/02/2019-, C., Rv. 275033 – 01. Nel caso specifico, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa in relazione a tre distinti episodi di minaccia).
2.1.Sul punto, deve sottolinearsi che nel reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 cod. pen., l’oggetto giuridico non Ł costituito solo dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell’incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari; tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una piø ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003, COGNOME, Rv. 226794).
Pertanto, i fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona.
Il delitto in parola postula, dunque, il sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale in danno della vittima, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali per quest’ultima.
I giudici di merito non si sono conformati a tale regula iuris, poichØ la sentenza anche se il capo di imputazione recita testualmente: ‘maltrattava la moglie e i figli, sottoponendoli a continue sofferenze fisiche ed umiliazionimorali, cagionando loro penose condizioni di vita e costringendoli a vivere in un clima di paura e insicurezza; dal 1991, con condotta perdurante alla data del 30/10/2013» -, allorchØ riporta le dichiarazioni della donna con riferimento al periodo dal 1991 al 2012, nulla dice se non che il rapporto tra i due andava male, e che l’imputato, a volte, era violento.
Diversamente, per quanto concerne il periodo dal 2012 al 2013, la motivazione esamina appare piø puntuale.
Non Ł, in conclusione, chiaro il perimetro temporale della condotta di maltrattamenti e, quindi, quando sia iniziata, in cosa sia consistita e fino a quando si sia protratta.
I restanti motivi devono ritenersi assorbiti dall’accoglimento dei primi due.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catanzaro perchØ, alla luce dei principi sopra evidenziati, colmi le lacune motivazionali, nelle quali Ł incorsa in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 16/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME