Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9047 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9047 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– AVV_NOTAIO –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato di lesioni, con i provvedimenti conseguenti.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 12/09/2022, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 582 e 609bis cod. pen., concesse le attenuanti generiche rideterminava la pena inflitta in anni 4 e mesi 6 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso formale tra il reato di maltrattamenti e quello di violenza sessuale.
2.2. Con il secondo motivo lamenta l’omessa declaratoria di prescrizione del reato di lesioni.
Il ricorso, inizialmente assegnato alla Settima Sezione penale, Ł stato rimesso in Terza Sezione con ordinanza in data 31 ottobre 2025, stante la non manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso e quindi assegnato all’odierna udienza.
In data 19 gennaio 2026 l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, depositava memoria in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato limitatamente al secondo motivo di censura, mentre Ł inammissibile nel resto.
Il primo motivo Ł inammissibile per genericità, limitandosi il ricorrente a effettuare un rinvio al principio di specialità senza coltivare tuttavia la doglianza, ed Ł comunque manifestamente infondato.
In primo luogo, va evidenziato come diverso Ł il bene giuridico tutelato dalle due fattispecie; ed infatti, «il delitto di maltrattamenti, quale comportamento vessatorio protratto
nel tempo, può essere realizzato anche mediante la commissione di atti sessuali i quali, però, per non integrare un autonomo reato in concorso con quello di cui all’art. 572 c.p., non devono configurare le fattispecie poste a tutela della libertà di autodeterminazione in materia sessuale … Accertato quindi che il delitto di cui all’art. 572 c.p., può essere commesso anche mediante atti sessuali idonei a cagionare sofferenze fisiche o psichiche alla vittima, non vi sono ragioni ostative per non ammettere il concorso del delitto di maltrattamenti con l’abuso sessuale, così come si ammette il concorso con il sequestro di persona e la riduzione in schiavitø, allorchØ l’atto sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, leda anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale» (Sez. 3, n. 22850 del 16/05/2007, Rv. 236888 – 01).
In secondo luogo, il delitto di maltrattamenti può ritenersi assorbito da quello di violenza sessuale «soltanto quando vi Ł piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa, mentre in caso di autonomia anche parziale delle condotte, comprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza o alla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione della violenza, vi Ł concorso tra il reato di violenza sessuale continuata e quello di maltrattamenti; in tal senso Sez. 3, n. 45459 del 22/10/2008, D.G., Rv. 24167001» (Sez. 3, n. 35700 del 23/09/2020, Rv. 280818 – 01), circostanze certamente non sussistente nel caso di specie.
Ancora, secondo Sez. 3, n. 40663 del 23/09/2015 – dep. 2016, Z., Rv. 267595-01, il delitto di violenza sessuale «concorre con quello di maltrattamenti in famiglia qualora, attesa la diversità dei beni giuridici offesi, le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledano anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, potendosi configurare l’assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale».
In altre parole, dovrà sempre concludersi per la non sussistenza dell’identità di fattispecie laddove la violenza sessuale si inserisca «in una serie di atti vessatori e percosse tipici della condotta di maltrattamenti» (Sez. 1, n. 13349 del 17/05/2012, Rv. 255051 – 01), o, in altri termini, «in un piø ampio contesto di sopraffazione, minacce e angherie che caratterizzano la condotta di maltrattamenti» (Sez. 3, n. 13707 del 13/06/2012, dep 2013, M.M., non massimata).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, a pagina 5 esclude l’assorbimento tra i due reati, citando la giurisprudenza di questa Corte e ritenendo in fato l’autonomia del delitto di maltrattamenti.
La doglianza Ł quindi manifestamente infondata.
La seconda doglianza, introdotta solo con il ricorso per cassazione, Ł fondata.
Nel caso di specie non vi Ł dubbio che, essendo le lesioni contestate assieme ai maltrattamenti in famiglia, sia stata contestata «in fatto» l’aggravante di cui all’articolo 576, primo comma, n. 5), cod. pen., il quale determina, ex art. 585, un aumento di pena da un terzo alla metà; tuttavia, alla data di pronuncia del dispositivo in udienza, il termine massimo di prescrizione era decorso.
Sul punto il Collego ribadisce quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza Sorge (n. 24906 del 18/04/2019), le quali hanno chiarito che per «contestazione in fatto» si intende una formulazione dell’imputazione che non sia espressa nell’enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell’indicazione della specifica norma di legge, ma che riporti, in maniera sufficientemente chiara e precisa, gli elementi di fatto integranti la
circostanza, così da permettere all’imputato di averne piena consapevolezza e di espletare adeguatamente la propria difesa. A ulteriore precisazione, le Sezioni Unite aggiungono che: «l’ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse»; «la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive»; «in questi casi, invero, l’indicazione di tali fatti materiali Ł idonea a riportare nell’imputazione la fattispecie aggravatrice, in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l’adeguato esercizio dei diritti di difesa dell’imputato».
L’insegnamento delle Sezioni Unite Ł, quindi, nel senso di ammettere la contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l’imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie.
Nel caso di specie, pur applicandosi l’aumento della metà del massimo edittale, la prescrizione massima resta fissata in sette anni e mezzo di prescrizione, decorso all’epoca di pronuncia della sentenza di appello.
NØ può ritenersi applicabile il particolare regime prescrittivo introdotto all’articolo 159 cod. pen. dalla c.d. «riforma Orlando», posto che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte, «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Per i reati commessi a partire dal primo gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021», e le lesioni sono contestate come commesse in epoca precedente.
Non può quindi che procedersi all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’articolo 582 cod. pen. perchØ il reato Ł estinto per prescrizione.
L’emenda del vizio può essere effettuata direttamente in sede di legittimità ai sensi dell’art. 620, lett. l) cod. proc. pen., tenuto conto che si tratta di effettuare un calcolo della pena, in coerenza con le scelte effettuate dal secondo giudice, che non implica alcun esercizio di discrezionalità.
In dettaglio, la Corte di appello aveva rideterminato la pena partendo da una pena base, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di anni quattro di reclusione per il delitto di cui all’articolo 609bis cod. pen., aumentata di mesi cinque di reclusione per il delitto di cui all’articolo 572 e di mesi uno per il delitto di cui all’articolo 582 cod. pen., statuizione, quest’ultima, che va eliminata, essendo entrambi i delitti di lesioni prescritti.
La pena deve quindi essere rideterminata in complessivi anni quattro e mesi cinque di reclusione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 582 c.p., perche’ estinto per prescrizione e, per l’effetto, elimina la relativa porzione di pena principale che ridetermina, nel resto, in complessivi anni quattro e mesi cinque di reclusione.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così Ł deciso, 03/02/2026
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.